Data: 2015-10-27 07:34:53

NOTIFICA all'abitazione del legale rappresentante - LEGITTIMA

[b]Notificazione: è legittima la notificazione di un provvedimento amministrativo a una società, effettuata in modo difforme dalla procedura di cui all’art. 145 Cod. proc. civ., se la società destinataria abbia tempestivamente proposto il ricorso[/b]

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In base a quanto dispone l’art. 145, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. civ. , la notificazione può anche essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituali. Nel caso in esame, l’ordinanza di demolizione risulta indirizzata alla società e per essa (“p. e.”) al suo rappresentante legale, residente in Fiumicino […]: risulta quindi dal testo dell’ordinanza impugnata la qualità di rappresentante legale della società , con conseguente sostanziale regolarità della notifica fatta presso la casa d’abitazione a mano di persona convivente. In ogni caso, è legittima la notificazione di un provvedimento amministrativo a una società, effettuata (in ipotesi) in modo difforme dalla procedura di cui all’art. 145 Cod. proc. civ. (notificazione a persona giuridica, da eseguirsi nella sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, oppure alla persona addetta alla sede, fatto salvo come detto il secondo periodo del comma 1), qualora la società destinataria abbia tempestivamente proposto il ricorso giurisdizionale avverso l'atto così notificato, con ciò dimostrando d'averne avuto effettiva conoscenza e determinando così la sanatoria di eventuali vizi della notificazione: la nullità, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, Cod. proc. civ., non può essere pronunciata se l'atto notificato in modo irregolare ha raggiunto lo scopo al quale è destinato (cfr. Cons. Stato, V, 14 novembre 1996, n. 1364). Il principio dell'art. 156, terzo comma, C.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi: per cui, in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

Note Legali
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