SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR
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[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038[/b][/color]
N. 03038/2015 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanni Rella, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe A Marasco, Carlo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Giuseppe A Marasco in Lecce, viale G Grassi 4/C;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso Laura Astuto in Lecce, c/o Municipio;
per l’annullamento
[b]dell’ordinanza n. 19 del 08.01.2015, a firma del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive – Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Lecce, notificata in data 17.01.2015, con la quale è stata ordinata al ricorrente “la sospensione dell’attività di bar e caffé, esercitata in piazzetta Vittorio Emanuele II n. 13 per la durata di tre mesi, a partire dal giorno successivo alla data di notifica del presente atto”;di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale[/b]
nonchè per l’accertamento e la declaratoria della nullità ez art. 21 septies L. n. 241/1990
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Carlo Vantaggiato, anche in sostituzione di Giuseppe A. Marasco, Laura Astuto, anche in sostituzione di Elisabetta Ciulla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata ordinanza con la quale il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce ha ordinato al ricorrente “la sospensione dell’attività di bar e caffè, esercitata in piazzetta Vittorio Emanuele II per la durata di tre mesi, stante l’effettuazione della somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni 18 ma superiore di 16”.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
A)Violazione artt.7 ss. L.241/1990 – violazione del principio di partecipazione procedimentale – violazione dei principi del giusto procedimento, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
B) Violazione, falsa ed erronea applicazione art.14 ter L.125/2001 – violazione art.1 comma 2 L.689/1981 – sviamento – motivazione falsa, erronea e contraddittoria – falsa ed erronea presupposizione in fatto – perplessità dell’azione amministrativa.
C) Violazione, falsa ed erronea applicazione art.14 ter L.125/2001 sotto altro profilo – violazione art.1 comma 2 L.125/2001 anche in relazione all’art.15 l.689/1981 – sviamento – motivazione insufficiente –falsa ed erronea presupposizione in fatto – perplessità dell’azione amministrativa –illegittimità derivata.
D) Violazione art.14 ter L.125/2001 in relazione agli art. 17 e 18 L.689/1981 – sviamento – difetto di istruttoria.
Con motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2015 il ricorrente ha rilevato altresì:
-Nullità dell’ordinanza gravata ex art. 21 septies L.241/1990 – difetto assoluto di attribuzione – violazione art.100 comma 1 TULPS,
Difetto di competenza – violazione artt. 50 e 54 TULPS.
Con atto depositato in data 26 febbraio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.113/2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Nella pubblica udienza del 21 maggio 2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:
[b]1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.[/b]
In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla [color=red][b]L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.[/b][/color]
Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.
Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.
[b]Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.[/b]
[color=red][b]Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.[/b][/color]
Inoltre, quand’anche si voglia ritenere che l’Amministrazione comunale potesse disporre la sospensione dell’attività per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. ( l’art. 100, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prescrive che “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Ed il comma successivo aggiunge : “Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”. L’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 616 del 1977, dopo aver attribuito ai comuni le funzioni in materia di rilascio di licenze per gli esercizi elencati al comma 1, dispone che tali provvedimenti “sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso) atteso che i comuni sono competenti a revocare, anche per motivi di ordine pubblico, le autorizzazioni commerciali da loro stessi rilasciate in base al principio del contrarius actus, nella specie, il provvedimento impugnato non contiene ragioni diverse da quelle di cui all’art.14 ter L. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati).
Dal che discende che l’unica disciplina applicabile è quella di cui al citato art.14 ter L.125/2001 in combinato disposto con l’art.18 l.689/1981.
In conclusione, il ricorso deve quindi essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi, anche in considerazione della peculiarità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23/10/2015.
****************
[i]Art 14-ter della L. n. 125 del 2001:
“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.
In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.[/i]