Data: 2011-12-06 16:19:56

Conferenza dei servizi per procedimento ordinario

Tenuto conto che in sedi diverse sono state date interpretazioni altrettanto diverse circa i contenuti dell'art. 7 del DPR n. 160/2010, voevo sapere se il modo di operare che di seguito indico, può essere corretto o se non lo è chiedo di indicarmi il comportamento da tenere.
Fermo restando che il SUAP PUO' convocare la Conferenza di Servizi fin dall'inizio del procedimento e DEVE farlo quando l'endoprocedimento supera i 90 giorni (ARt. 7 comma 3 DPR n. 160/2010),
1) nel caso in cui nei primi 30 giorni dall'avvio del procedimento NON CI SIANO richieste di integrazioni da parte degli Enti, nei successivi 30 gli Enti devono rilasciare i propri pareri ed il SUAP il proprio provvedimento. Se non lo fanno entro i 30 giorni assegnati il SUAP convoca la conferenza;
2) nel caso in cui nei primi 30 giorni CI SIANO integrazioni, il SUAP sospende i termini e nel caso in cui il parere degli Enti non pervenga nei 30 giorni successivi al riavvio degli stessi, il SUAP convoca la Conferenza.

E' giusto???

riferimento id:2944

Data: 2011-12-06 19:27:34

Re:Conferenza dei servizi per procedimento ordinario

La premessa è che la norma non è stata scritta in un lessico felice e razionale.

A mio avviso va letta in questo senso:
1) Decorsi 30 giorni dall'arrivo delle integrazioni (se richieste) o dalla scadenza del termine per richiederle il SUAP o adotta l'atto finale o CONVOCA obbligatoriamente la conferenza di servizi (salvo che sull'istanza non si formi il silenzio-assenso come nel caso del permesso di costruire).
Occorre però segnalare che la mancata convocazione non determina effetti sull'atto finale che quindi potrà essere adottato anche decorsi i termini indicati anche senza passare dalla CdS. Io personalmente, tenuto conto di ciò, SCONSIGLIO di convocare la CdS d'ufficio a meno che non vi sia un impulso dell'interessato (anche una semplice mail di sollecito) ricordando che la procedura in CdS può essere un aggravio e comunque è un maggior onere per le PA coinvolte

2) Per i procedimenti che superano per legge i 90 giorni il SUAP convoca sempre la CdS anche contestualmente alla presentazione dell'istanza dell'interessato (eventuali integrazioni potranno essere richieste in sede di Cds) ovvero a seguito del perfezionamento della pratica con le integrazioni


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    Procedimento unico

  1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per
l'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i
termini  piu'  brevi  previsti  dalla  disciplina  regionale,  puo'
richiedere all'interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
  2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine
di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3.
  3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o
assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su
istanza del soggetto interessato o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari
per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi
abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al
comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
servizi,  si  applica  l'articolo  38,  comma  3,  lettera  h),  del
decreto-legge.
  4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono
comunicati in modalita'  telematica  dagli  organismi  competenti  al
responsabile del SUAP.
  5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta  del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita'  istruttoria  ai  sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette
la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del
SUAP.  L'Agenzia  fornisce  assistenza  per  l'individuazione  dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio  delle  attivita'
produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e  gestionale
alla conferenza di servizi.
  6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei
termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
  7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

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