Tenuto conto che in sedi diverse sono state date interpretazioni altrettanto diverse circa i contenuti dell'art. 7 del DPR n. 160/2010, voevo sapere se il modo di operare che di seguito indico, può essere corretto o se non lo è chiedo di indicarmi il comportamento da tenere.
Fermo restando che il SUAP PUO' convocare la Conferenza di Servizi fin dall'inizio del procedimento e DEVE farlo quando l'endoprocedimento supera i 90 giorni (ARt. 7 comma 3 DPR n. 160/2010),
1) nel caso in cui nei primi 30 giorni dall'avvio del procedimento NON CI SIANO richieste di integrazioni da parte degli Enti, nei successivi 30 gli Enti devono rilasciare i propri pareri ed il SUAP il proprio provvedimento. Se non lo fanno entro i 30 giorni assegnati il SUAP convoca la conferenza;
2) nel caso in cui nei primi 30 giorni CI SIANO integrazioni, il SUAP sospende i termini e nel caso in cui il parere degli Enti non pervenga nei 30 giorni successivi al riavvio degli stessi, il SUAP convoca la Conferenza.
E' giusto???
La premessa è che la norma non è stata scritta in un lessico felice e razionale.
A mio avviso va letta in questo senso:
1) Decorsi 30 giorni dall'arrivo delle integrazioni (se richieste) o dalla scadenza del termine per richiederle il SUAP o adotta l'atto finale o CONVOCA obbligatoriamente la conferenza di servizi (salvo che sull'istanza non si formi il silenzio-assenso come nel caso del permesso di costruire).
Occorre però segnalare che la mancata convocazione non determina effetti sull'atto finale che quindi potrà essere adottato anche decorsi i termini indicati anche senza passare dalla CdS. Io personalmente, tenuto conto di ciò, SCONSIGLIO di convocare la CdS d'ufficio a meno che non vi sia un impulso dell'interessato (anche una semplice mail di sollecito) ricordando che la procedura in CdS può essere un aggravio e comunque è un maggior onere per le PA coinvolte
2) Per i procedimenti che superano per legge i 90 giorni il SUAP convoca sempre la CdS anche contestualmente alla presentazione dell'istanza dell'interessato (eventuali integrazioni potranno essere richieste in sede di Cds) ovvero a seguito del perfezionamento della pratica con le integrazioni
***************
Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo'
richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine
di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o
assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su
istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari
per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi
abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al
comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del
decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono
comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al
responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette
la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del
SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale
alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei
termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.