Buongiorno,
vi chiedo se una ditta che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato e solo per i soci, può mettere i tavolini all'esterno.
Vi chiedo ciò anche in coordinamento con quanto prevede la normativa in tema di sorvegliabilità ed in particolare l'art. 4 del DM. 17/12/1992 n. 564. I tavoli fuori dai locali non devono essere visibili dalla strada pubblica a vostro avviso?
grazie
a.
"altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di somministrazione". La predisposizione di tavoli e sedie NON è elemento UNIVOCO tale da considerarsi pubblicizzazione dell'attività di somministrazione.
Quindi a mio avviso ben possono esservi tavoli e sedie.
Ciò che non può essere fatto è il SERVIZIO AI TAVOLI (che, visibile dall'esterno, sarebbe pubblicità indiretta della somministrazione).
Ma niente vieta al socio di prendere il cibo nel locale e consumarlo all'esterno!
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MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. (GU n.35 del 12-2-1993 )
note:
Entrata in vigore del decreto: 27/2/1993
Art. 4.
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti
e bevande annessi a circoli privati
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano
alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura
adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne,
targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di
somministrazione esercitate all'interno.