Una società deve presentare pratica di subingresso in attività di piscina privata aperta al pubblico (a titolo di affitto di azienda comm.), autorizzata diversi anni fa ai sensi art. 86 tulps.
Considerato che tale tipologia di attività è soggetta ad autorizzazione in base alla L.R. 8/2006, in questo caso il subentrante deve fare richiesta di autorizzazione per subingresso oppure è sufficiente che inoltri una SCIA per subingresso, senza dover richiedere il rilascio di un nuovo atto?
Pensavo che fosse sufficiente la SCIA, ma mi è venuto questo dubbio perchè guardando su internet ho visto che alcuni comuni toscani prevedono un modello di richiesta rilascio autorizzazione per subingresso...
Inoltre, nel caso specifico, la proprietà dell'azienda commerciale è stata trasferita dalla società originaria (titolare dell'autorizzazione) a nuova società che però non ha esercitato nemmeno per un giorno l'attività di piscina, avendo ceduto l'azienda a titolo di affitto ad altra società. In questo caso va bene che il gestore attuale faccia subingresso rispetto alla società originaria (titolare dell'autorizzazione) e che l'attuale proprietaria dell'azienda comm. non presenti nulla al SUAP?
Grazie per la risposta, un saluto
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In via generale posso dirti che il subingresso è sempre sottoposto alla sola comunicazione o SCIA.
Subentrare vuol dire che a monte è avvenuto un trasferimento d’azienda e quindi tutto ciò che era in capo al primo soggetto giuridico possa nella disponibilità del secondo, ivi comprese le posizioni giuridiche assoggettate ad autorizzazione, se questo dichiara di avere i requisiti previsti dalla legge. Alla SCIA di subingresso non segue il rilascio di un’autorizzazione, sarebbe una contraddizione. La SCIA abilita al momento della presentazione mentre la l’autorizzazione abilita solo al momento del rilascio.
Quanto detto a maggior ragione se si tratta di un art. 86 TULPS per piscina che potrebbe andare in SCIA anche in sede di primo avvio. Io fornirei un modello in cui sono richiamati sia l’art. 86 TULPS che la LR 8/2006 (credo che la piscina sia già abilitata ai sensi della LR 8/2006).
Riguardo al caso specifico, si possono ravvedere due veri e propri subingressi dato che ci sono due diversi trasferimenti d’azienda. E’ più corretto se l’attuale gestore dichiara di subentrare nella posizione del suo vero dante causa, cioè la società intermedia che non ha esercitato l’attività.
Occorrerebbe dare conto di entrambi i passaggi, magari puoi trovare una forma procedurale specifica (modello con diciture ad hoc) con cui salti un passaggio formale, nella sostanza però, deve essere chiaro che i trasferimenti aziendali sono 2.