Data: 2015-10-23 09:07:58

ATTESTATO CONSEGUITO ALL'ESTERO

Buongiorno,
un attestato per l'arte di parrucchiere conseguito in Grecia (tradotto ufficialmente al consolato), costituisce titolo valido per poter esercitare il mestiere in Italia?
Grazie

riferimento id:29425

Data: 2015-10-23 13:05:12

Re:ATTESTATO CONSEGUITO ALL'ESTERO


Buongiorno,
un attestato per l'arte di parrucchiere conseguito in Grecia (tradotto ufficialmente al consolato), costituisce titolo valido per poter esercitare il mestiere in Italia?
Grazie
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Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Il decreto sopracitato disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve presentare la domanda al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO-Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Ufficio VI - SERVIZI e PROFESSIONI

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=554

Ecco un esempio di DECRETO DI RICONOSCIMENTO:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/FrancescaSantocchi.pdf

[color=red]Quindi NON è sufficiente il titolo tradotto ...
[/color]
************

[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
[/b]  Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai servizi nel
mercato interno.


Art. 27 (Certificazioni)
1.  Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di  fornire  un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante  il  rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti  o  dalla  quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di  originale,  di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere  richiesti  solo  nei  casi  previsti da altre disposizioni di
attuazione  di  norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale,  tra  i  quali  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Ove
necessario,  le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli  articoli  10  e  17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti  relativi  a  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per
azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata  per  i  quali  sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.

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