]Salve ,Dott Chiarelli come va ? Spero tutto bene ,gentilmente le chiedo un aiuto ,In merito ,alla mia Ncc che dovrebbe confluire in una SaS io in qualità di socio accomandante che metto solo la licenza ,oggi sono stato dal dirigente del comune ,però forse lui non ha capito bene
Il dirigente mi dice se la licenza è personale come può metterla a disposizione di un altro socio !
Lui mi ha detto che verificherà la compatibilità .
Dott Chiarelli ,le chiedo mi puoi ' spiegare tecnicamente come posso farli capire bene questa cosa al dirigente !
Aspetto una sua gradita risposta e la ringrazio di cuore come sempre
Piero
La legge sull’NCC (legge n. 21/92è un po’ sibillina ma è chiaro che il conferimento può fare al caso tuo.
[b]articolo 8[/b]
[i]L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, [b]ai singoli [/b]che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. [/i]
[b]articolo 7 [/b]
[i]1. [b]I titolari di licenz[/b]a per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, [b]possono[/b]:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) [b]essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.[/b]
2. N[b]ei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti [/b]e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[/i]
Sul conferimento non c’è uniformità procedurale da parte dei comuni. In via di principio, però, è possibile distinguere il conferimento dal vero e proprio subingresso e quindi è possibile superare le condizioni del trasferimento di cui al successivo articolo 9 della stessa legge.
In genere le amministrazioni comunali si comportano secondo queste disposizioni:
Il conferimento è consentito su presentazione, al SUAP della documentazione stabilita dal comune:
• denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti cui il titolare si è associato, specificando che è consentito l’esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell’autorizzazione in capo al conferente;
• autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente e del conferitario.
Il SUAP accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell’autorizzazione.
Nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia sopra indicata, la data di conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
In genere viene richiesto anche un documento in cui l’assicuratore prende atto che l’autovettura è condotta da più conducenti
Dott ,Mario Maccantelli ,grazie per la sua risposta , mi manca solo questo punto chiarirlo ,leggendo e soffermandomi sull'articolo 9 che si riferisce al trasferimento della licenza in caso:
1) abbia raggiunto 5 anni di possesso.
2) Abbia raggiunto il 60 anni
3) sia divenuto permanentemente inabile.
Nel mio caso per come le avevo citato prima facendo confluire la mia licenza Ncc rilasciata da qualche mese dal comune in una SaS come socio accomandante , ed l'atro socio come socio accomandatario ( il mio socio ha tutti i requisiti dell'articolo 6 )
La mia domanda e' : facendo confluire la licenza in una Sas in questo caso le difficolta' dell'articolo 9 vengono superati ?