Il proprietario di un ramo d’azienda titolare di posteggio in una fiera a cadenza annuale è rientrato in possesso del proprio titolo nel corso del 2013 a seguito di risoluzione anticipata del contratto di affitto per inadempienza dell’affittuario nel pagamento dei canoni di locazione. All’atto della presentazione della comunicazione di subingresso, ha inviato apposita dichiarazione al Comune in cui specificava:
- il motivo del subingresso (inadempienza dell’affittuario);
- che non era sua intenzione svolgere attività di commercio su aree pubbliche in quanto la sua attività era tutt’altra;
- che era sua intenzione affittare/vendere l'autorizzazione qualora avesse trovato un affittuario/acquirente.
Le edizioni 2014 e 2015 della fiera annuale sono passate e nessuno ha partecipato, nè ha inviato un certificato medico o quant'altro di idoneo a giustificare l'assenza. Non ha, nel frattempo, nè venduto, nè affittato.
Per quanto sopra ci dovremmo trovare di fronte alla casisitca di cui all'art. 108, comma 2 in quanto è stato superato il limite di una assenza non giustificata nell'arco del triennio (2013-2015).
Trattandosi di caso particolare mi rivolgo a voi per capire se ientra o meno nella casisitca di revoca della concessione e decadenza del posteggio.
Spero di essere stata chiara, attendo il vostro parere,
Fulvia
Ciao Fulvia,
Da quanto hai descritto sono certo di confermarti la decadenza per assenze consecutive.
La decadenza si configura come un provvedimento che opera in conseguenza della condotta del destinatario che viola prescrizioni circoscritte, tassative, come nel caso del disposto che hai citato art. 108 comma 2 L.R. 28/2005.
Vi sono tutti i presupposti. Ti suggerirei però, nell'agire, di avere una certa meticolosità in modo tale che la condotta della pubblica amministrazione sia insindacabile. In concreto sarebbe opportuno che provvedessi ad una ricognizione generale di tutte le presenze assenze nella fiera e inviassi al tipo :o, prima dell'atto di decadenza, una comunicazione di avvio del procedimento nella quale inserirei anche elementi tipici degli atti di diffida come ad esempio un invito ad inoltrare eventuali documentazioni attinenti a cause giustificative. La notificazione di tali atti può avvenire legittimamente a mezzo di PEC al quale, se annusi ipotesi di contenzioso e non temi l'imbarazzo :-[,potresti affiancare comunicazioni tradizionali ( è comunque sempre preferibile perseguire la strada della informatizzazione, anche se la cultura non è sempre preparata, un'eventuale impugnativa su questo infatti sarebbe perdente per il ricorrente e vincente solo per gli avvocati :-\) .
L'atto di decadenza deve essere ben motivato richiamando la casistica relativa alla condotta del destinatario.
Infine, date certe dichiarazioni del soggetto (cit. "che non era sua intenzione svolgere attività di commercio su aree pubbliche in quanto la sua attività era tutt’altra" ::)), ti suggerirei di verificare presso il Registro delle Imprese se la ditta fosse inattiva poiché mi sembra probabile: tale aspetto potrebbe rafforzare la motivazione. ;D
E.. come dire.. avanti un altro! Buon lavoro.
Domando, Ma si può "vendere/affittare" l'autorizzazione amministrativa ?
:-X
Ciao Roberto,
Facciamo i precisini: l'autorizzazione/concessione non si può vendere né affittare; casomai si vende e si affitta l'impresa e, di conseguenza, tutto ciò che ha.. autorizzazioni, crediti, debiti ecc.. ecc..
Appunto, si affittano e si comprano i locali, le aziende etc, si vende il valore del l'avviamento ma mai i titoli amministrativi (ove previsti e necessari) che rendono possibile l'esercizio dell'attività. Ciò in quanto tali titoli (scia o licenza formale a seconda dei casi) presuppone determinati requisiti soggettivi ed eventualmente anche professionali che non posso certo "cedere" ad altri, essendo appunto personali.
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