Data: 2011-12-06 08:21:13

LR 49 /2011

Vorrei sapere cosa cosa il comune deve fare per gli impianti di diffusione televisiva. Potete spiegarmi quali sono i provvedimenti da adottare sia per gli impianti di telefonia che per quelli radiotelevisivi. Grazie.

riferimento id:2938

Data: 2011-12-06 22:59:48

Re:LR 49 /2011

La domanda è generica per un forum e potrebbe implicare una risposta molto lunga.
Ti dico che si applicano le procedure del d.lgs. 259/03 per entrambi i casi. Esiste una norma in materia di dei servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici (il dlgs. 177/05) ma le procedure abilitative sono quelle di cui al d.lgs. 259/03.

La legge regionale è stata adottata in una materia a potestà legislativa concorrente e quindi non può derogare alle regole fondamentali in materia dettate dallo Stato. In più c'è da dire che per questa materia occorre studiare la giurisprudenza più che le norme. Guarda ad esempio questo passaggio di una recente sentenza del consiglio di stato in merito al parere ARPA.
.[i]..in primo luogo, anche a condividere la tesi di una sorta di automatico parallelismo fra il coinvolgimento procedimentale e la qualità di parte necessaria del processo, nel caso dell’A.R.P.A. difetta in radice la qualificabilità stessa come organo coinvolto in senso proprio nell’ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo comunale di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003: giova richiamare il consolidato – e qui condiviso – orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2436).[/i]

In merito alla norma sulla televisione/radio (il dlgs. 177/05) è da notatare che è stata scritta con un trabocchetto. L’art. 28, comma 8 riporta: La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la  radiodiffusione  sonora  o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune  competente  il  rilascio  di  permesso  di  costruire per gli impianti  di  diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture  compatibilmente  con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Da questa disposizione si intenderebbe che occorre il permesso di costruire ma applicandosi le procedure del d.lgs. 259/03, è chiaro che l’autorizzazione edilizia è assorbita dentro al procedimento per l’avvio dell’impianto.
Leggi questa massima tratta da un'altra recente sentenza:
L[i]'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio. Infatti, laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi[/i]

ti allego uno specchietto che avevo fatto in merito alle ultime novità normative.

Sulla legge regionale che dire... Il comune deve fare una regolmentazione che prevede una programmazione concertata. Se i provvedimenti ai quali ti riferisci sono i regolamenti comunali allora occorre approfondire la materia.

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