Salve,
ricevo in data odierna scia per subingresso in attività di somministrazione, alla stessa viene allegato atto notarile del mese di giugno.
Devo contestarlo? Può essere sanata la decorrenza senza nuovo atto ma con una annotazione del notaio? Grazie
Salve,
ricevo in data odierna scia per subingresso in attività di somministrazione, alla stessa viene allegato atto notarile del mese di giugno.
Devo contestarlo? Può essere sanata la decorrenza senza nuovo atto ma con una annotazione del notaio? Grazie
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NON SERVE alcun nuovo atto o alcuna annotazione del notaio.
A giugno (ammesso che gli effetti fossero contestuali) si è trasferita l'azienda. L'interessato ha titolo oggi a presentare sica per subingresso. Fra l'altro siamo comunque entro i 6 mesi previsti dalla legge regionale (anche se fossero decorsi i 6 mesi si sarebbe applicata la sola sanzione pecuniaria, mentre sarebbe rimasto valido il subingresso).
Calabria
L.R. 11/06/1999, n. 17
Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.
Art. 8
Subingresso.
1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
2. La comunicazione di subingresso è presentata entro un anno dalla morte del titolare [color=red][b]o entro sei mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio[/b][/color] (9).
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano soprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998 entro sei mesi dalla reintestazione.
(9) Comma così sostituito dall' art. 36, comma 9, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Il testo originario era così formulato: «2. La domanda di subingresso è presentata, pena la decadenza entro un anno della morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.».