Data: 2011-12-05 18:03:55

Circolare del Ministero Interno

Per caso, qualcuno è già in possesso della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dela Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS, del 23 novembre  2011 avente per oggetto la vendita dei prodotti pirotecnici in relazione al nuovo D. Lgs 58/2010? Grazie....

riferimento id:2937

Data: 2011-12-05 19:10:40

Re:Circolare del Ministero Interno


Per caso, qualcuno è già in possesso della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dela Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS, del 23 novembre  2011 avente per oggetto la vendita dei prodotti pirotecnici in relazione al nuovo D. Lgs 58/2010? Grazie....
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NON HO IL TESTO MA ECCO IL CONTENUTO

Il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS, del 23 novembre scorso, ha fornito chiarimenti circa la vendita al dettaglio di manufatti “ex declassificati”, ovverosia di prodotti pirotecnici “di libera vendita” in commercio negli esercizi autorizzati a commercializzare merci del settore non alimentare, fra i quali tabaccherie, cartolerie, supermercati, ecc..
    Come è noto, l’art. 18, comma 2, del D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, stabilisce che, per la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di articoli pirotecnici, sono individuate, ai fini della sicurezza dei depositi, con decreto del Ministro dell’interno, le corrispondenze tra le categorie previste dall’art. 3 del medesimo decreto n. 58 (le nuove categorie in cui sono classificati gli articoli pirotecnici in base alle norme CE) e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall’art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, regolamento di esecuzione del TULPS, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno in data 4 aprile 1973,.

    L’art. 3 del Dm 9 agosto 2011, che ha apportato modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento di esecuzione del TULPS, prevede la (ri)classificazione dei manufatti già riconosciuti ai sensi dell’art. 53 del TULPS, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del Dm 4 aprile 1973:

a)      nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;
b)      nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;
c)      nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
d)      nella categoria V, gruppo E, qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

    Detta (ri)classificazione – evidenziamo – è prevista dalla legge solo ai fini della sicurezza dei depositi.

    L'art. 6 del Dm 9 agosto 2011 consente comunque ai fabbricanti e agli importatori lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra gli esplodenti ai sensi del Dm del 1973 entro 24 mesi (11 settembre 2013).

http://www.confesercentiparma.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=558:vendita-negli-esercizi-commerciali-di-manufatti-pirotecnici-circolare-ministero-interno-sulle-relative-modalita-di-vendita-e-detenzione-&catid=1:latest-news

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Data: 2011-12-06 13:52:21

Re:Circolare del Ministero Interno

Grazie!! Eccola!!

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