Data: 2011-12-05 11:55:12

collaboratore familiare

salve,
per il commercio itinerante con posteggio fisso, il titolare del titolo abilitativo può indicare un delegato in caso di sua assenza, che può essere un dipendente o un collaboratore familiare, ma deve essere dimostrato che è un collaboratore familiare e in quale modo? o semplicemente deve essere un familiare?

grazie

riferimento id:2935

Data: 2011-12-05 12:58:23

Re:collaboratore familiare

Ai sensi dell'art. 39 del Codice del commercio, nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, il titolare del titolo abilitativo, può farsi sostituire da suoi dipendenti e da suoi collaboratori nell'esercizio dell'attività.
La legge non precisa che i "collaboratori" siano i veri e propri collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, quindi ritengo che la sostituzione possa essere validamente effettuata da qualsiasi collaboratore del titolare (familiare e non).
Ciirca la dimostrazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione,  il 2° c. dell'art. 39 cit., richiama le disposizioni in materia di "autocertificazione" e cioè le disposizioni di cui agli artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 (T.U. in masteria di dociumentazione amministrativa).
Il dipendente o il collaboratore potranno quindi redigere apposita dichiarazione attestante il loro rapporto di dipendenza o di collaborazione ed esibire detta dichiarazione ai soggetti ai quali spetta la vigilanza del mercato, a norma del successivo 3°c.
Per i contenuti della dichiarazione del dipendente o del collaboratore si rimanda al punto 7 dell’Allegato “A” del Regolamento di attuazione della L.R.T. 28/2005, ossia del D.P.G.R. n. 15/r del 01/04/2009. 

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