salve,
per il commercio itinerante con posteggio fisso, il titolare del titolo abilitativo può indicare un delegato in caso di sua assenza, che può essere un dipendente o un collaboratore familiare, ma deve essere dimostrato che è un collaboratore familiare e in quale modo? o semplicemente deve essere un familiare?
grazie
Ai sensi dell'art. 39 del Codice del commercio, nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, il titolare del titolo abilitativo, può farsi sostituire da suoi dipendenti e da suoi collaboratori nell'esercizio dell'attività.
La legge non precisa che i "collaboratori" siano i veri e propri collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, quindi ritengo che la sostituzione possa essere validamente effettuata da qualsiasi collaboratore del titolare (familiare e non).
Ciirca la dimostrazione del rapporto di dipendenza o di collaborazione, il 2° c. dell'art. 39 cit., richiama le disposizioni in materia di "autocertificazione" e cioè le disposizioni di cui agli artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 (T.U. in masteria di dociumentazione amministrativa).
Il dipendente o il collaboratore potranno quindi redigere apposita dichiarazione attestante il loro rapporto di dipendenza o di collaborazione ed esibire detta dichiarazione ai soggetti ai quali spetta la vigilanza del mercato, a norma del successivo 3°c.
Per i contenuti della dichiarazione del dipendente o del collaboratore si rimanda al punto 7 dell’Allegato “A” del Regolamento di attuazione della L.R.T. 28/2005, ossia del D.P.G.R. n. 15/r del 01/04/2009.