Data: 2015-10-20 10:43:10

verbali di constatazione redatti dall'AAMS

A seguito di controlli, di cui all’Art. 110 TULPS, effettuati da Funzionari dell’AAMS i relativi verbali sono stati inoltrati all’Ufficio Commercio “ PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA”
IL verbale evidenzia esclusivamente “IL MANCATO RISPETTO DI DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO”  essendo presenti nell’esercizio controllato “ESCLUSIVAMENTE APPARECCHI CHE CONSENTONO LA VINCITA IN DENARO”.
Si chiede di sapere quali siano (vista la difficoltà oggettiva della materia) “I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE” nella fattispecie dell’irregolarità rilevata.
Grazie.

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Data: 2015-10-20 12:27:12

Re:verbali di constatazione redatti dall'AAMS

Che tipo di locale era quello in cui sono intervenuti ? Che titoli amministrativi possedeva o possiede ? Che tipo di atto hanno inviato ? un verbale di contestazione ex art.17 bis per violazione art.9 TULPS con rifer. all'86 tulps ?

Per la diversificazione degli apparecchi cfr. D.I. AAMS-Capo Polizia del 27.10.2003 che su tale aspetto non è stato innovato dal DD AAMS del 27.07.2011 (cfr. art.7) sul contingentamento.

Vedi comunque il parere reso nel 2011 dall'AAMS che allego.


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Data: 2015-10-21 11:44:02

Re:verbali di constatazione redatti dall'AAMS

Buongiorno,
Ho lo stesso problema l'aams ha effettuato la seguente contestazione "l'offerta del gioco presente nell'esercizio pubblico riguardava esclusivamente apparecchi che consentono la vincita in denaro di cui all'art.110 comma 6 in violazione di quanto previsto dal Decreto del MEF 27 ottobre 2003".
Premetto che l'attività è provvista di autorizzazione per sala giochi annessa ad attività di somministrazione e autorizzazione della questura art.88 per le scommesse.

L'obbligo di installare almeno un apparecchio senza vincite un denaro di cui al comma 3 dell'art. 3  del D.I. 27/10/2003 non trova applicazione negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

Nell'attività sono installati n.16 apparecchi 110 comma 6  su una sup. mq.107.
Mi aiutate a capire la contestazione a cosa si riferisce?
Se ci sono delle infrazioni, a mio avviso, è l'aams stesso ha sanzionare ai sensi della 689/81 e L.388/2000. Giusto?
Il comune entrerebbe in causa se la violazione rientra nell'art.17 ter con la sospensione dell'attività.
In questi casi l'ufficio commercio quali adempimenti di competenza deve effettuare?
L'Ufficio Vigili, Interpellato, dichiara di non aver alcuna competenza in merito.   
   

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Data: 2015-10-26 10:59:10

Re:verbali di constatazione redatti dall'AAMS

SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038

L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.

Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.

Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.

Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.

Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0

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