Il conducente di una imbarcazione (circa 40-50 posti) che effettua il servizio pubblico non di linea, ha l'obbligo del rinnovo della patente nautica ' se si con quale periodicità ? se no per quale motivo non è soggetto al rinnovo ?
riferimento id:29339
Il conducente di una imbarcazione (circa 40-50 posti) che effettua il servizio pubblico non di linea, ha l'obbligo del rinnovo della patente nautica ' se si con quale periodicità ? se no per quale motivo non è soggetto al rinnovo ?
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DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Testo in vigore dal: 21-8-2013
[color=red][b]Art. 49-bis (Noleggio occasionale).
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1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo
nautico, il titolare persona fisica ((o societa' non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione)), ovvero l'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di
cui all'articolo 3, comma 1, puo' effettuare, in forma occasionale,
attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio
non costituisce uso commerciale dell'unita'.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo
della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso,
le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo,
l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla
previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche,
all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2.
L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma
1 ((, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni)) sono
assoggettati, a richiesta del percipiente, ((...)), a un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il
termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di
documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita'
di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La
mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3,
primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime
tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la
decadenza dal medesimo regime.
non è il caso di noleggio d'imbarcazioni, bensì di attività di servizio pubblico non di linea svolto ai sensi della legge 21/1992 e L.R. piemonte.
riferimento id:29339il rinnovo della patente nautica non è correlato all'esercizio di NCC tramite natanti. Il rinnovo è previsto a prescindere.
Se il soggetto fa NCC allora deve essere iscritto anche all'albo
Vedi:
http://www.nordestyacht.it/pratiche-nautiche/rinnovo-patente-nautica.php
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=SMAF&idAmb=PAT&idSrv=C1&flag=P