Con delibera di C.C . nell’anno 1989 è stata autorizzata nella piazza centrale del paese l’istallazione di un chiosco prefabbricato in metallo per la vendita di giornali e riviste; successivamente in data 2010 è stato autorizzato la collocazione di un nuovo un chiosco prefabbricato in metallo per la vendita di giornali e riviste di superficie superiore (autorizzazione per l’occupazione permanente).
La domanda che ci viene rivolta è se nel chiosco edicola può essere variata la merceologia di vendita in alimentare.
Grazie.
Saluti
Ciao Benci,
Dietro la domanda che ti è stata rivolta si cela la crisi dell’editoria che, unitamente al cambiamento dell'informazione ed alla sproporzione tra potere contrattuale dei distributori dei periodici ed edicolanti, condanna quest’ultimi ad essere una specie in estinzione. :-X
Si tratta nel tuo caso di fare molta attenzione :o perché si deve tener conto dei principi di evidenza pubblica ( l’area è pubblica e per assegnare un’autorizzazione/concessione ci vuole sempre preventivamente un bando ), considerare la fattispecie di cui trattasi (che non è puramente un posteggio “non alimentare” ma pur sempre un'edicola quindi “punto esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica”) e, infine, contemperare le disposizioni vigenti con quelle passate ( le autorizzazioni permanenti oggi non sussistono più ).
La disciplina è contenuta nel titolo X articoli dal 27 al 30 compreso del D.Lgs. 114/98. In particolare l’art. 28 comma 15 che ad un certo punto dice: [quote]i comuni possono determinare le tipologie merceologiche[/quote]..
Nella normativa vigente sono previsti due soli settori merceologici (alimentare e non alimentare). Per quanto concerne gli aspetti di programmazione del commercio su area pubblica e per l’ esattezza nei posteggi fissi fuori mercato -cosiddetti “chioschi”- si ritiene che un Comune, fatto salvo il rispetto delle normative di settore (es: igienico-sanitaria, scarichi e allacci ecc..), possa, nell’ambito della programmazione del Piano Comunale di Commercio su Area Pubblica, prevedere per ogni singolo posteggio entrambe le destinazioni in modo da favorire il subingresso delle attività commerciali in modo intersettoriale. Non è quindi obbligatorio per il Comune specificare per il singolo posteggio il settore merceologico o, allo stesso modo, è possibile per il Comune prevedere espressamente per ogni singolo posteggio entrambi i settori; in ambedue i casi ne consegue la possibilità di rilasciare le relative concessioni ed autorizzazioni e quindi anche la facoltà di variare il settore merceologico con eventuali modalità da definirsi. :P la quale comunque sarà soggetta S.C.I.A.
Gli edicolanti hanno inoltre già la possibilità di vendere "qualche" alimento (art. 14 L.R. 28/2005):
[quote]I requisiti professionali di cui al comma 1, non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bibite preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.[/quote]
Andiamo al dunque. Le edicole che insistono su chioschi dovrebbero essere ricondotte nei piani della programmazione generale delle attività economiche su area pubblica considerando sia la recente Intesa della Conferenza Unificata (che il 16 luglio 2015 ha esteso formalmente i criteri per l’assegnazione dei posteggi anche ai chioschi di somministrazione di alimenti e bevande e alle edicole) sia un po’ di giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-04-2013, n. 1945; T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-01-2014, n. 326; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 5 settembre 2014, n. 2312) con cui è stata sancita la liberalizzazione del settore relativo all’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica e l’assimilazione di tale attività alle altre attività commerciali con altresì disapplicazione della predisposizione di piani di localizzazione specifici da parte dei Comuni.
Al posto dell'edicola quindi potrebbe certamente sorgerci una piadineria, un paninaro, o una gelateria ma non può farsi -consentimi un’espressione meno tecnica ma più chiara :o-, “di rincorsa”.. cioè tutti i lettori di questo forum potrebbero impugnare >:( quella modifica dell’autorizzazione in quanto portatori di interesse legittimo per poter partecipare al bando pubblico, perché avrebbero diritto a concorrere per diventare concessionari di quell’area in cui, come da programmazione dell’ente [u]precedentemente [/u]approvata, potrebbero decidere se farci un’edicola o una paninoteca.