Data: 2015-10-19 08:27:38

circolo privato con attività di intrattenimento danzante

Un circolo privato ha comunicato l'avvio del'attività di somministrazione. L'orario di chiusura è liberalizzato come i pubblici esercizi oppure rimane valida la vecchia ordinanza sindacale sugli orari?
Si tratta di un locale dove in precedenza era attivo un locale di pubblico spettacolo con agibilità per 250 persone rilasciata dalla commissione Vigilanza Locali pubblico spettacolo. Nel circolo che apre adesso è noto che si balli (anche se dagli atti non risulta),  fermo che i partecipanti sono tutti soci, è soggetto alla normativa di prevenzione incendi? Il presidente nella scia di somministrazione ha dichiarato di non essere soggetto al rilascio del CPI perchè fa riferimento alla superifice di somministrazione e non a quella totale del locale, è corretto?
grazie.

riferimento id:29331

Data: 2015-10-19 15:04:57

Re:circolo privato con attività di intrattenimento danzante

[color=red]Un circolo privato ha comunicato l'avvio dell’attività di somministrazione. L'orario di chiusura è liberalizzato come i pubblici esercizi oppure rimane valida la vecchia ordinanza sindacale sugli orari?[/color]

Ritengo che già durante il regime giuridico pre-liberalizzazioni degli orari, il circolo privato, in quanto luogo esercizio non aperto al pubblico, godesse  della libertà di orario. Oggi a maggior ragione.

[color=red]Si tratta di un locale dove in precedenza era attivo un locale di pubblico spettacolo con agibilità per 250 persone rilasciata dalla commissione Vigilanza Locali pubblico spettacolo. Nel circolo che apre adesso è noto che si balli (anche se dagli atti non risulta),  fermo che i partecipanti sono tutti soci, è soggetto alla normativa di prevenzione incendi? Il presidente nella scia di somministrazione ha dichiarato di non essere soggetto al rilascio del CPI perchè fa riferimento alla superifice di somministrazione e non a quella totale del locale, è corretto?
[/color]

Le interpretazioni non sono univoche. Quella predominante vuole che il circolo, quando i soci organizzano feste danzanti per sé stessi, non sia soggetto alle disposizioni TULPS.
Esiste una sentenza del TAR Brescia che sembrerebbe reputare necessaria l’agibilità 80 TULPS anche per i circoli con spettacoli riservati a soli soci.
Resta inteso che il panorama giurisprudenziale è pieno di sentenze in favore della PA che ha sanzionato l'esercizio abusivo di locale di pubblico spettacolo quando le tessere venivano fatto sul momento agli avventori che volevano entrare per divertirsi: in questo caso la tessera è nei fatti un biglietto e il locale è nei fatti un locale pubblico.

Sulla prevenzione incendi, solo un sopralluogo con verifica può aiutarti a rispondere alla domanda.
Guarda qua (la prima FAQ):
http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=65
detto questo, sappi che gli eventi temporanei non sono sottoposti al DPR 151/2011. definire che cosa sia temporaneo non è facile ma trovo ragionevole reputare NON temporanea quell’attività di svago nel circolo che viene riproposta tutti i mesi o tutte le settimane.

La voce 65 del DPR n. 151/2011 dispone:
[i]Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, [b]sia a carattere pubblico che privato[/b], con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
[/i]

riferimento id:29331

Data: 2016-12-24 06:05:45

Re:circolo privato con attività di intrattenimento danzante

[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]

[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]

http://buff.ly/2hlHC67

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