Data: 2015-10-19 05:59:34

Urbanistica. Efficacia dei piani particolareggiati

[b]Cass. Sez. III n. 38555 del 23 settembre 2015 (Ud 26 mag 2015)[/b]
Pres. Mannino Est. Scarcella Ric. Orecchioni ed altri
Urbanistica. Efficacia dei piani particolareggiati 

Secondo gli artt. 16, 17 e 28 della legge urbanistica l'efficacia dei piani particolareggiati, ai quali si assimilano analogicamente le lottizzazioni convenzionate, ha un termine entro il quale le opere debbano essere eseguite, che non può essere superiore a dieci anni. L'imposizione del termine suddetto va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Ne segue che, se, e fino a quando, tale potere non viene esercitato, l'assetto urbanistico dell'area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione. Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono pertanto nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi. Alla stregua di quanto sopra, pertanto, non potendo ritenersi scaduta né tantomeno illegittima la convenzione di lottizzazione, del tutto legittimamente le attività edilizie risultano essere state assentite dal p.d.c. originaria e successive varianti.

http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/11784-urbanistica-efficacia-dei-piani-particolareggiati.html

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