PAGAMENTI PA - arrivano le MULTE nella Legge Stabilità 2016
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Legge di Stabilità 2016 (BOZZA)
[color=red][b]Art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni)[/b][/color]
1. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 9, sesto periodo, le parole: “[b]I dirigenti responsabili
sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni
giorno di ritardo nella certificazione del credito.[/b]” sono soppresse;
b) all’articolo 7:
1) al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Nei
confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti si applica la[b] sanzione
pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla
piattaforma elettronica.[/b]”;
2) il comma 4-bis è abrogato;
c) all’articolo 7-bis:
1) il comma 4 è abrogato;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con riferimento ai debiti
comunicati o acquisiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le amministrazioni
pubbliche, [b]immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati
riferiti alle ordinazioni di pagamento effettuate[/b].”;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. [b]Entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre dell’anno, le
amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma
elettronica, l’ammontare dei debiti per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, per i quali non è stato disposto il pagamento entro il
termine del trimestre.[/b]”;
4) al comma 7, le parole “per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma
4-bis, nonché utilizzabili” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
5) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto previsto dal comma
8-ter, nei casi di violazione dell’obbligo di cui al comma 5-bis, nei confronti
dell’amministrazione inadempiente si applica la sanzione pecuniaria da un
minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
comunicazione. Nei confronti dell’amministrazione che, sulla base delle
evidenze della piattaforma elettronica, risulti inadempiente all’obbligo di cui al
comma 5, [b]si applica la sanzione pecuniaria da un minimo dell’uno ad un
massimo del tre per cento dell’ammontare dei debiti per i quali non sono stati
immessi i dati sulla piattaforma elettronica[/b], commisurata gradualmente in
ragione degli importi non comunicati. In caso di mancata comunicazione ai
sensi del comma 5-bis, la predetta sanzione è calcolata sull’ammontare
complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili in essere, risultanti dalla
piattaforma elettronica. Ferme restando le responsabilità penali, nei casi di
inserimento fraudolento di dati falsi si applica la sanzione in misura triplicata.
8-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’accertamento
delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, comma 2,
7-bis, comma 8-bis, del presente decreto, all’articolo 9, comma 3-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 37, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.Il procedimento di applicazione delle sanzioni
è definito con decreto di natura regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti e della separazione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione è ammesso ricorso dinanzi al giudice
amministrativo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è assegnato
il termine perentorio di 30 giorni per il versamento della somma all’entrata del
bilancio dello Stato. Il mancato o incompleto versamento della sanzione entro
il predetto termine comporta l’automatica riduzione delle somme a qualsiasi
titolo dovute a carico del bilancio dello Stato e la segnalazione di danno erariale
alla Corte dei Conti. L’eventuale ricorso da parte della pubblica
amministrazione non sospende l’esecutività del provvedimento sanzionatorio.
Le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di sanzione ai sensi
del presente comma possono essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’importo
occorrente agli eventuali rimborsi in caso di annullamento giudiziale delle
sanzioni già versate. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fino
all’emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le sanzioni previste dagli articoli 7, comma 2 e 7-bis, comma 8-bis, del decretolegge
n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013,
dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall’articolo
37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nel testo previgente alla data
di entrata in vigore del presente articolo.
8-quater. Le sanzioni comminate all’amministrazione inadempiente
rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale del dirigente responsabile e comportano responsabilità dirigenziale
e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di
regolarità amministrativa e contabile vigila sulla corretta attuazione dei predetti
procedimenti di responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché sull’esercizio
della rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del dirigente, per
avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese eventualmente
sostenute per il Commissario ad acta.”
6) il comma 8 è abrogato.
2. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “delle altre amministrazioni.”, è aggiunto il seguente periodo:
“ Il Commissario ad acta, entro 10 giorni dalla notifica della designazione, tramite
la PCC, accetta la nomina ovvero motivatamente la rifiuta, nei casi di
incompatibilità o di oggettiva impossibilità ad adempiere per eccessivo numero di
commissariamenti in essere nello stesso periodo.”;
b) le parole da “a carico del dirigente” fino a “legge 6 giugno 2013, n. 64.” sono
sostituite dalle seguenti: “a carico dell’ente debitore la sanzione pecuniaria da un
minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo. In tali
casi, la nomina del commissario ad acta rappresenta l’evento dimostrativo
dell’inadempimento da parte dell’ente, nonché la data ultima del periodo
sanzionabile.”;
c) dopo le parole “fino al permanere dell'inadempimento.” sono aggiunte le
seguenti: “Non possono essere certificati i crediti nei confronti degli enti soppressi,
in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa e quelli nei confronti degli
enti locali per i quali sia stato deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo
246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
limitatamente alle partite debitorie inserite nella massa passiva di cui all’articolo
254 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.”.
3. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, della
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, comma 1, lettera b), al penultimo periodo, le parole “a carico
del dirigente responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico delle
amministrazioni inadempienti”;
b) all’articolo 41:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla
base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei
pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni nel 2015, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.
A decorrere dall’esercizio 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che sulla base dell’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti determinato utilizzando la
contabilizzazione delle fatture e dei relativi pagamenti effettuata mediante la
piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64,
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 30 giorni, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di
pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle
anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.”
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale,
trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le
informazioni di cui al comma 1, i motivi degli eventuali scostamenti rispetto ai
dati dei tempi medi di pagamento desumibili dalla Piattaforma elettronica di cui
al citato l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e le
iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla
legislazione vigente, nonché le iniziative assunte, ove necessario, per garantire
la tempestiva comunicazione dei pagamenti effettuati alla richiamata
piattaforma elettronica. La trasmissione della relazione, l'adozione da parte
degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il
raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di
pagamento, costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le
cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi
dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.
4. Per l’attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente.