[b]Nuovo PATTO DI STABILITA' e VINCOLI per gli EE.LL. - L. Stabilità 16[/b]
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Legge di Stabilità 2016 (BOZZA)
[b]Art. 49 (Declinazione del Pareggio di bilancio degli enti territoriali)[/b]
1. [b]A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto
di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi
da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190[/b]. Restano fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli
anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni
relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno
2015, di cui ai commi da 470 a 473 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché
l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio
relativo all’anno 2015. Per l’anno 2016 sono fatti salvi gli effetti connessi
all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell’articolo 2
della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti locali di cui al
comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le
province autonome concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali
di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 15, 16 e 17.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal
ricorso all’indebitamento.
5. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come
declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese
e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito
secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del Decreto legislativo
23 giungo 2011, n.118. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è
allegato al bilancio di previsione già approvato mediante variazione del bilancio
deliberata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giungo 2011,
n.118.
5-bis. Per il triennio 2016-2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non
sono considerate le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti
dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2016, di 600 milioni per l’anno 2017 e di 400 milioni per l’anno 2018.
A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 31 gennaio, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento
e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di
cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine
prioritario:
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a
seguito dell’articolo 48 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
b) spese sostenute da parte degli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio
ovvero risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto legge 12
novembre 2013, n.104;
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono
individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016. Il
monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente
articolo e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,
gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna trasmettono al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3,
con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto
a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://
pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto
e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 6. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al
comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 10, lettera e).
8. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore,
ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia
trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo
di saldo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere
e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
di cui al comma 10, lettere e) ed f), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà
diritto all’erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno oggetto di sospensione.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
della gestione, gli enti di cui al comma 2 sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già
certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di
saldo di cui al comma 3 del presente articolo.
10. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell’anno
successivo a quello dell’inadempienza:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e
della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza gli enti locali sono
tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il
recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento
registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione
del conto consuntivo per la trasmissione della certificazione da parte della regione,
si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non è acquisita;
c) l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per
la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell’anno precedente a quello di riferimento;
d) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di
cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in
cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
11. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia
accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 10 si applicano nell’anno successivo a quello della
comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La
rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 10, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della
giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
12. Gli enti di cui al comma 11 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro
trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova
certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
13. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano
elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.
14. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che
il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità
di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile
amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al
netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.
15. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare
il saldo di cui al comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni
di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello
regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. La Regione
siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la
compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini
di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di
Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del
proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
16. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 15, le regioni
definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province
d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi
finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini
perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 17. Gli spazi
finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.
17. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio
successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello
regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi
finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a
zero.
18. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma
6, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate
misure di contenimento della predetta spesa.
19. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 13 del presente articolo e resta
ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e
successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi
sottoscritti con lo Stato.
TESTO COMPLETO:
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