APPALTI TECNOLOGICI - nuovo Piano triennale delle PA nella L.Stabilità 16
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Legge di Stabilità 2016
[color=red][b]Art. 39 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi relativi all’information e communication technology delle
pubbliche amministrazioni)[/b][/color]
1. All’art. 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è
aggiunta la seguente: “a–bis. [b]redige un piano triennale dell’information e
communication technology, rivisto annualmente, sentite Consip S.p.A. e
Sogei S.p.A. per le attività di rispettiva competenza, recante il quadro dei
principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche, da sottoporre all’approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro il 30 settembre di ogni anno.[/b] Le pubbliche
amministrazioni redigono un [color=red][b]piano triennale, rivisto annualmente, nel
rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni definite nel piano
triennale [/b][/color]di cui al primo periodo e nel rispetto degli indirizzi, delle regole
tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b), da presentare all’Agenzia
entro il 30 novembre di ogni anno. I piani delle pubbliche amministrazioni
si intendono approvati qualora l’Agenzia non si pronunci sugli stessi entro
60 giorni dalla data di ricezione. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della
pubblica amministrazione, stabilisce le specifiche iniziative per supportare
la realizzazione del piano di cui al primo periodo, con particolare
riferimento alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In sede
di prima applicazione, il piano di cui al primo periodo è redatto e presentato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per l’approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2016.”.
2. All’art. 20, comma 3, lettera g) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole “a campione” sono aggiunte le seguenti parole: “secondo quanto
previsto all’articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”.
3. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole:
“per le centrali di committenza e,” sono soppresse.
4. Il comma 3-quinquies dell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
5. Il comma 3, dell’art. 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 è
sostituito dal seguente: “3. L’Agenzia per l’Italia Digitale esprime pareri
tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti delle
pubbliche amministrazioni, qualora il valore lordo di detti contratti sia
superiore a euro 500.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro
1.500.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta, nonché
sulle procedure per la stipula di convenzioni, di accordi quadro e altre
tipologie di procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, effettuate da Consip S.p.A., ovvero da altre centrali di committenza o
da soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. Il
parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità,
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo
l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi
sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi
erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti
nei piani di cui al primo e al terzo periodo dell’art. 20, comma 3, lettera a
– bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e nel rispetto degli indirizzi, delle regole
tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b) dell’articolo 20, comma 3,
lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L’Agenzia per l’Italia
Digitale ha la facoltà di avvalersi di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A per la
componente istruttoria, per gli aspetti di rispettiva competenza. Il parere
dell'ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”
TESTO COMPLETO:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29318.0