Data: 2015-10-18 11:20:28

APPALTI - Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata (L. Stabilità 2016)

APPALTI - Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata (L. Stabilità 2016)

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Art. 38 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: “E’ fatta salva
la possibilità di” a: “che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”
sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016, è fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano
ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per
il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”. Tutti i contratti stipulati
ai sensi del presente comma devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono aggiunte
le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte
le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
3. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole:
“, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle
seguenti: “e fermi restando gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, le
stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33”.
4. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3,
comma 33” e le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle
seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;
b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ e comunque
quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip”.
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. All’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola “Conferenza”, le parole “permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite
dalla parola “unificata”;
b) le parole: “l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” sono sostituite dalle parole: “l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”;
c) dopo le parole: “gli enti regionali,” sono aggiunte le seguenti: “gli enti
locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;
d) le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “di
cui al periodo precedente, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”.
7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66,”;
b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.
8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono
aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”;
c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di
importo”, sono aggiunte le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”.
9. All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le
parole: “per l’acquisto di beni e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “di importo
pari o superiore a 1.000 euro”.
10. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: “ Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere
ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici”.
11. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre
di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli
acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1.000.000,00 euro.
Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,
indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il
numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma
biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente
dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione.
La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini
dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le
acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai
periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all’articolo 9, comma2,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti.
E’ abrogato l’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i
risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle Società è da intendersi come
versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso
dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti
dell’utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in
sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell’azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un
dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l’utile
distribuibile non risulti capiente.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con proprio decreto,
sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti
maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti
qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.
488. Conseguentemente all’attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi
di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo
9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la predetta Autorità, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio
provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della
precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti
dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima.
15. All’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014 2014, n. 66 le
parole da: “nelle more del perfezionamento” fino a “la predetta Autorità,“ sono
sostituite dalle seguenti: ”l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ”.
16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate
da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di
vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali.
17. I centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
assegnano ai singoli centri di costo obiettivi annuali legati al ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti ovvero dai soggetti aggregatori. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi annuali rileva ai fini della erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, nonché ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente
responsabile


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