Data: 2011-12-04 19:38:36

apertura domenicale e festivi

Un negoziante ha chiesto di poter aprire l'esercizio le domeniche e i festivi in occasione delle festività natalizie. Ai sensi della L.R. il Sindaco al fine di emettere l'ordinanza deve prima convocare tutti i soggetti elencati nell'art. 5 della L.R. 5/2006?. Preciso che opero in un paese di circa 1300 abitanti dove gli esercizi sono tutti a conduzione familiare per cui non ci sono problemi per ciò che riguarda lla convocazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori.
Grazie.

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Data: 2011-12-06 06:49:09

Re:apertura domenicale e festivi

Certo, li deve preventivamente sentire...

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Data: 2011-12-06 07:23:54

Re:apertura domenicale e festivi

Quindi secondo te non possiamo applicare automaticamente l'art. 11 del 114 (non è in contrasto con la legge regionale) che consente l'apertura per il mese di dicembre?

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Data: 2011-12-07 11:30:58

Re:apertura domenicale e festivi

Certo che si può aprire per tutto il mese di dicembre , ci mancherebbe altro, non c'è bisogno di nessuna ordinanza perchè era già previsto per legge con il 114/98 . Con l'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dal momento che sono state introdotte una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande, spariscono anche tutti i limiti di orario ( e di chiusure domenicali e festive) per i Comuni turistici, lo spirito della legge è quello di abolire vincoli e restrizioni. Con il nuovo D.L. Monti ( anche se non ancora approvato definitivamente) dovrebbe sparire anche la liberalizzazione degli orari svolta in forma sperimentale ( come citava la disposizione precedente) ed essere reintrodotta la libertà di orario anche per i Comuni non turistici che diventerà in via definitiva la regola. Le regioni e gli enti locali avranno 90 giorno di tempo per adeguarsi e se non lo fanno le disposizioni regionali ( e anche le ordinanze sindacali) secondo me vanno disapplicate perchè in contrasto con i principi di concorrenza e libertà di impresa. Se poi  gli operatori commerciali tramite associazioni di categoria dovessero impugnare i vecchi provvedimenti sindacali che impongono limitazioni di orario  il giudice darebbe sicuramente loro ragione. 

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Data: 2011-12-08 13:23:55

Re:apertura domenicale e festivi

In materia di commercio vige il principio della competenza esclusiva delle Regioni per cui avendo la Regione Sardegna determinato anche gli orari degli esercizi commerciali il Dlgs 114/1998 non può essere applicato. E' corretto?

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Data: 2011-12-12 07:50:58

Re:apertura domenicale e festivi

Secondo me non è esattamente così, come chiarito anche nella circolare del Ministero Sviluppo Economico n.3644/C, i principi introdotti dal D.L. 223/2006 sono stabiliti da una norma statale che rientra nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117 lettere e) e m) della Costituzione.   

Nella circolare si fa anche riferimento al fatto che l'intervento normativo non comporta ingerenza dello Stato nella competenza esclusiva delle Regioni in materia di commercio, considerato che la Corte Costituzionale ha già affermato che la legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia "strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale ( sentenze n.228/10 e n. 430/07).

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Data: 2011-12-13 07:20:12

Re:apertura domenicale e festivi

Andiamo con ordine.
Sono d'accordo sul fatto che le norme del D.L. 223/2006 si applichino immediatamente anche in Sardegna, pur in assenza di recepimento espresso, poiché sono norme sulla tutela della concorrenza (di competenza statale) che possono sconfinare anche in altri campi di competenza regionale senza tuttavia dover essere considerate come recessive.
L'art. 11 del D.Lgs. 114/1998 non fa parte di tali disposizioni e, in Sardegna, a mio parere non trova applicazione sin dalla data di entrata in vigore della L.R. n° 5/2006, che ha riscritto la disposizione sugli orari e le chiusure obbligatorie sovrapponendosi alla norma statale.
Il motivo per cui nella mia prima risposta, troppo sintetica, ho indicato che il Comune deve sentire le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori era legata al fatto che nella domanda mi si chiedeva come procedere ad adottare l'ordinanza. Ebbene, per adottare ordinanze in materia di orari e chiusure secondo me vanno sempre sentiti i soggetti indicati dalla Legge.
Tuttavia il nodo vero della faccenda è la lettera d-bis del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n° 223/2006, introdotta dalla legge n. 111 del 2011 e modificata dall'articolo 31, comma 1, decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il divieto di porre limiti e prescrizioni in materia di "rispetto degli orari di apertura e di chiusura, obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".
In tal senso, se l'oggetto dell'ipotetica ordinanza dovrebbe essere solo quello di consentire le aperture nelle domeniche di dicembre, non c'è bisogno di nessuna ordinanza.
Poiché la norma che prevede l'obbligo di chiusura festiva è contrastante con una disposizione introdotta dal legislatore statale nell'ambito della propria competenza in materia di tutela della concorrenza (e per di più in applicazione di principi comunitari), essa può e deve essere immediatamente disapplicata, con la conseguenza che gli orari ed i giorni di apertura sono rimessi alla libera iniziativa dell'esercente.

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