Data: 2015-10-18 11:00:00

Legge di Stabilità 2016 - in anteprima la bozza del DDL (vedi allegato)

Legge di Stabilità 2016 - in anteprima la bozza del DDL (vedi allegato)

[img width=300 height=164]http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2015/10/Schermata-del-2015-10-16-143414.png[/img]

[b]I primi commenti:[/b]
http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/15/italia-legge-stabilita-finanziaria-2016-scheda
http://www.huffingtonpost.it/2015/10/16/legge-stabilita-pensionati_n_8310928.html
http://www.polisblog.it/post/357863/legge-di-stabilita-2016-misure-testo-manovra-finanziaria-cosa-prevede
http://www.pmi.it/tag/legge-di-stabilita
http://www.leggioggi.it/2015/10/16/pensioni-novita-tutto-contiene-legge-stabilita-2016/
http://www.corriere.it/economia/15_ottobre_14/legge-stabilita-nodo-coperture-manovra-27-miliardi-af8bf35e-728c-11e5-b015-f1d3b8f071aa.shtml
http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/15/legge-di-stabilita-2016
http://www.panorama.it/economia/tasse/legge-di-stabilita-2016-tutte-misure/
http://www.qualenergia.it/articoli/20151016-legge-di-stabilita-2016-le-novit%C3%A0-per-energia-e-tutte-le-altre
https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12299-legge-di-stabilit-2016-le-novit-sono-ancora-in-cantiere.html
http://www.repubblica.it/economia/2015/10/15/news/stabilita_2016_consiglio_dei_ministri-125115497/

riferimento id:29318

Data: 2015-10-18 11:09:10

Re:Legge di Stabilità 2016 - in anteprima la bozza del DDL (vedi allegato)

[color=red][b]CANONE RAI nella Legge di Stabilità 2016[/b][/color]

[img width=300 height=168]http://2.bp.blogspot.com/-JGLx_xHMa7o/VMej_r-JiCI/AAAAAAAAErI/1pkgV4nZBgE/s1600/Canone-rai.png[/img]

Art. 12 (Riduzione canone RAI)
1. Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per
uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura
di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di
fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a
decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle
rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del
medesimo decreto.”
a-bis) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli
apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria
residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;
b) all’articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1,
secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene previo
addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce,
emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;
volte” sono sostituite dalle seguenti “della sanzione amministrativa pari a
cinque volte ” e le parole da “eccezion fatta” fino alla fine del comma sono
soppresse.
3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il
gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il
riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia
elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo
decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e il rimborso degli
eventuali costi iniziali per l’implementazione del processo di fatturazione da parte
delle aziende di vendita dell’energia, per l’individuazione e comunicazione dei dati
utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4,
nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la
disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di
versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente,
gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
4. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 e per l’esecuzione dei
controlli di cui al comma 6 è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti
tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonchè ai soggetti
esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il servizio idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei
Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che hanno la disponibilità di
dati utili.
5. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore
del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta
ed è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l’Agenzia delle Entrate al fine
dell’attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell’obbligo
di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al triplo dell’importo del canone indicato in fattura.
6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione
coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall’ambito familiare

riferimento id:29318

Data: 2015-10-18 11:19:42

APPALTI - Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata (L. Stabilità 2016)

APPALTI - Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata (L. Stabilità 2016)

[img width=300 height=55]http://www.cuc.comunivercellesi.it/image/header.jpg[/img]

Art. 38 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)
1. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: “E’ fatta salva
la possibilità di” a: “che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”
sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016, è fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano
ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per
il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”. Tutti i contratti stipulati
ai sensi del presente comma devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono aggiunte
le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte
le seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
3. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole:
“, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle
seguenti: “e fermi restando gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, le
stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33”.
4. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3,
comma 33” e le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle
seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;
b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ e comunque
quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip”.
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. All’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola “Conferenza”, le parole “permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite
dalla parola “unificata”;
b) le parole: “l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” sono sostituite dalle parole: “l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”;
c) dopo le parole: “gli enti regionali,” sono aggiunte le seguenti: “gli enti
locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;
d) le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “di
cui al periodo precedente, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”.
7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014,
n. 66,”;
b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.
8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono
aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”;
c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di
importo”, sono aggiunte le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”.
9. All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le
parole: “per l’acquisto di beni e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “di importo
pari o superiore a 1.000 euro”.
10. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: “ Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere
ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici”.
11. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre
di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli
acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1.000.000,00 euro.
Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,
indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il
numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma
biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente
dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione.
La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della
responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini
dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le
acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari.
Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai
periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all’articolo 9, comma2,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti.
E’ abrogato l’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i
risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono
riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle Società è da intendersi come
versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso
dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti
dell’utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in
sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri
dell’azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un
dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella
relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l’utile
distribuibile non risulti capiente.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con proprio decreto,
sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti
maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti
qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.
488. Conseguentemente all’attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi
di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo
9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la predetta Autorità, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio
provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della
precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti
dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima.
15. All’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014 2014, n. 66 le
parole da: “nelle more del perfezionamento” fino a “la predetta Autorità,“ sono
sostituite dalle seguenti: ”l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ”.
16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate
da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di
vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali.
17. I centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
assegnano ai singoli centri di costo obiettivi annuali legati al ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti ovvero dai soggetti aggregatori. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi annuali rileva ai fini della erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, nonché ai fini
della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente
responsabile

riferimento id:29318

Data: 2015-10-18 11:29:20

APPALTI TECNOLOGICI - nuovo Piano triennale delle PA nella L.Stabilità 16

APPALTI TECNOLOGICI - nuovo Piano triennale delle PA nella L.Stabilità 16

[img width=300 height=214]http://www.movimento5stelleabruzzo.it/blog/wp-content/uploads/2014/10/semplificazione.png[/img]

Legge di Stabilità 2016

[color=red][b]Art. 39 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi relativi all’information e communication technology delle
pubbliche amministrazioni)[/b][/color]
1. All’art. 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è
aggiunta la seguente: “a–bis. [b]redige un piano triennale dell’information e
communication technology, rivisto annualmente, sentite Consip S.p.A. e
Sogei S.p.A. per le attività di rispettiva competenza, recante il quadro dei
principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche, da sottoporre all’approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro il 30 settembre di ogni anno.[/b] Le pubbliche
amministrazioni redigono un [color=red][b]piano triennale, rivisto annualmente, nel
rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni definite nel piano
triennale [/b][/color]di cui al primo periodo e nel rispetto degli indirizzi, delle regole
tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b), da presentare all’Agenzia
entro il 30 novembre di ogni anno. I piani delle pubbliche amministrazioni
si intendono approvati qualora l’Agenzia non si pronunci sugli stessi entro
60 giorni dalla data di ricezione. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della
pubblica amministrazione, stabilisce le specifiche iniziative per supportare
la realizzazione del piano di cui al primo periodo, con particolare
riferimento alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In sede
di prima applicazione, il piano di cui al primo periodo è redatto e presentato
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, per l’approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2016.”.
2. All’art. 20, comma 3, lettera g) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole “a campione” sono aggiunte le seguenti parole: “secondo quanto
previsto all’articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”.
3. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole:
“per le centrali di committenza e,” sono soppresse.
4. Il comma 3-quinquies dell’art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
5. Il comma 3, dell’art. 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 è
sostituito dal seguente: “3. L’Agenzia per l’Italia Digitale esprime pareri
tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti delle
pubbliche amministrazioni, qualora il valore lordo di detti contratti sia
superiore a euro 500.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro
1.500.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta, nonché
sulle procedure per la stipula di convenzioni, di accordi quadro e altre
tipologie di procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, effettuate da Consip S.p.A., ovvero da altre centrali di committenza o
da soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. Il
parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità,
ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo
l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi
sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi
erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti
nei piani di cui al primo e al terzo periodo dell’art. 20, comma 3, lettera a
– bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e nel rispetto degli indirizzi, delle regole
tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b) dell’articolo 20, comma 3,
lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L’Agenzia per l’Italia
Digitale ha la facoltà di avvalersi di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A per la
componente istruttoria, per gli aspetti di rispettiva competenza. Il parere
dell'ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”


riferimento id:29318

Data: 2015-10-18 11:46:01

Nuovo PATTO DI STABILITA' e VINCOLI per gli EE.LL. - L. Stabilità 16

[b]Nuovo PATTO DI STABILITA' e VINCOLI per gli EE.LL. - L. Stabilità 16[/b]

[img]http://www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/legge-stabilita-2016.jpg[/img]

Legge di Stabilità 2016 (BOZZA)

[b]Art. 49 (Declinazione del Pareggio di bilancio degli enti territoriali)[/b]
1. [b]A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto
di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi
da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190[/b]. Restano fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del
patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli
anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni
relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno
2015, di cui ai commi da 470 a 473 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché
l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio
relativo all’anno 2015. Per l’anno 2016 sono fatti salvi gli effetti connessi
all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell’articolo 2
della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti locali di cui al
comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le
province autonome concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali
di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 15, 16 e 17.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal
ricorso all’indebitamento.
5. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto
obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come
declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese
e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito
secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del Decreto legislativo
23 giungo 2011, n.118. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è
allegato al bilancio di previsione già approvato mediante variazione del bilancio
deliberata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giungo 2011,
n.118.
5-bis. Per il triennio 2016-2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non
sono considerate le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti
dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2016, di 600 milioni per l’anno 2017 e di 400 milioni per l’anno 2018.
A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 31 gennaio, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento
e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di
cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine
prioritario:
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a
seguito dell’articolo 48 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
b) spese sostenute da parte degli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio
ovvero risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto legge 12
novembre 2013, n.104;
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono
individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016. Il
monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
6. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente
articolo e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,
gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna trasmettono al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3,
con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite,
rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto
a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://
pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo
di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto
e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 6. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al
comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 10, lettera e).
8. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso
di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore,
ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia
trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo
di saldo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere
e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le
erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
di cui al comma 10, lettere e) ed f), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà
diritto all’erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero
dell'interno oggetto di sospensione.
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
della gestione, gli enti di cui al comma 2 sono tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già
certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di
saldo di cui al comma 3 del presente articolo.
10. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell’anno
successivo a quello dell’inadempienza:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e
della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza gli enti locali sono
tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il
recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro
sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento
registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione
del conto consuntivo per la trasmissione della certificazione da parte della regione,
si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a
quando la certificazione non è acquisita;
c) l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per
la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell’anno precedente a quello di riferimento;
d) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di
cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi
di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione;
f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza
del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in
cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
11. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia
accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 10 si applicano nell’anno successivo a quello della
comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La
rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 10, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della
giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
12. Gli enti di cui al comma 11 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro
trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova
certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
13. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano
elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.
14. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che
il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità
di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile
amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al
netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.
15. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare
il saldo di cui al comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni
di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello
regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. La Regione
siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la
compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini
di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di
Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del
proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
16. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 15, le regioni
definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province
d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi
finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini
perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di
finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 17. Gli spazi
finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.
17. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio
successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello
regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi
finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a
zero.
18. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma
6, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate
misure di contenimento della predetta spesa.
19. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 13 del presente articolo e resta
ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e
successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi
sottoscritti con lo Stato.


TESTO COMPLETO:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29318.0

riferimento id:29318

Data: 2015-10-18 11:54:15

PAGAMENTI PA - arrivano le MULTE nella Legge Stabilità 2016

PAGAMENTI PA - arrivano le MULTE nella Legge Stabilità 2016

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Legge di Stabilità 2016 (BOZZA)

[color=red][b]Art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni)[/b][/color]
1. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 9, sesto periodo, le parole: “[b]I dirigenti responsabili
sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni
giorno di ritardo nella certificazione del credito.[/b]” sono soppresse;
b) all’articolo 7:
1) al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Nei
confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti si applica la[b] sanzione
pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla
piattaforma elettronica.[/b]”;
2) il comma 4-bis è abrogato;
c) all’articolo 7-bis:
1) il comma 4 è abrogato;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con riferimento ai debiti
comunicati o acquisiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le amministrazioni
pubbliche, [b]immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati
riferiti alle ordinazioni di pagamento effettuate[/b].”;
3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. [b]Entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre dell’anno, le
amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma
elettronica, l’ammontare dei debiti per somministrazioni, forniture, appalti e
prestazioni professionali, per i quali non è stato disposto il pagamento entro il
termine del trimestre.[/b]”;
4) al comma 7, le parole “per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma
4-bis, nonché utilizzabili” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
5) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto previsto dal comma
8-ter, nei casi di violazione dell’obbligo di cui al comma 5-bis, nei confronti
dell’amministrazione inadempiente si applica la sanzione pecuniaria da un
minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
comunicazione. Nei confronti dell’amministrazione che, sulla base delle
evidenze della piattaforma elettronica, risulti inadempiente all’obbligo di cui al
comma 5, [b]si applica la sanzione pecuniaria da un minimo dell’uno ad un
massimo del tre per cento dell’ammontare dei debiti per i quali non sono stati
immessi i dati sulla piattaforma elettronica[/b], commisurata gradualmente in
ragione degli importi non comunicati. In caso di mancata comunicazione ai
sensi del comma 5-bis, la predetta sanzione è calcolata sull’ammontare
complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili in essere, risultanti dalla
piattaforma elettronica. Ferme restando le responsabilità penali, nei casi di
inserimento fraudolento di dati falsi si applica la sanzione in misura triplicata.
8-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’accertamento
delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, comma 2,
7-bis, comma 8-bis, del presente decreto, all’articolo 9, comma 3-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 37, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.Il procedimento di applicazione delle sanzioni
è definito con decreto di natura regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti e della separazione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione è ammesso ricorso dinanzi al giudice
amministrativo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è assegnato
il termine perentorio di 30 giorni per il versamento della somma all’entrata del
bilancio dello Stato. Il mancato o incompleto versamento della sanzione entro
il predetto termine comporta l’automatica riduzione delle somme a qualsiasi
titolo dovute a carico del bilancio dello Stato e la segnalazione di danno erariale
alla Corte dei Conti. L’eventuale ricorso da parte della pubblica
amministrazione non sospende l’esecutività del provvedimento sanzionatorio.
Le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di sanzione ai sensi
del presente comma possono essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’importo
occorrente agli eventuali rimborsi in caso di annullamento giudiziale delle
sanzioni già versate. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fino
all’emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le sanzioni previste dagli articoli 7, comma 2 e 7-bis, comma 8-bis, del decretolegge
n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013,
dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall’articolo
37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nel testo previgente alla data
di entrata in vigore del presente articolo.
8-quater. Le sanzioni comminate all’amministrazione inadempiente
rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance
individuale del dirigente responsabile e comportano responsabilità dirigenziale
e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di
regolarità amministrativa e contabile vigila sulla corretta attuazione dei predetti
procedimenti di responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché sull’esercizio
della rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del dirigente, per
avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese eventualmente
sostenute per il Commissario ad acta.”
6) il comma 8 è abrogato.
2. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “delle altre amministrazioni.”, è aggiunto il seguente periodo:
“ Il Commissario ad acta, entro 10 giorni dalla notifica della designazione, tramite
la PCC, accetta la nomina ovvero motivatamente la rifiuta, nei casi di
incompatibilità o di oggettiva impossibilità ad adempiere per eccessivo numero di
commissariamenti in essere nello stesso periodo.”;
b) le parole da “a carico del dirigente” fino a “legge 6 giugno 2013, n. 64.” sono
sostituite dalle seguenti: “a carico dell’ente debitore la sanzione pecuniaria da un
minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo. In tali
casi, la nomina del commissario ad acta rappresenta l’evento dimostrativo
dell’inadempimento da parte dell’ente, nonché la data ultima del periodo
sanzionabile.”;
c) dopo le parole “fino al permanere dell'inadempimento.” sono aggiunte le
seguenti: “Non possono essere certificati i crediti nei confronti degli enti soppressi,
in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa e quelli nei confronti degli
enti locali per i quali sia stato deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo
246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
limitatamente alle partite debitorie inserite nella massa passiva di cui all’articolo
254 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.”.
3. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, della
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, comma 1, lettera b), al penultimo periodo, le parole “a carico
del dirigente responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico delle
amministrazioni inadempienti”;
b) all’articolo 41:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla
base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei
pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni nel 2015, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.
A decorrere dall’esercizio 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che sulla base dell’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti determinato utilizzando la
contabilizzazione delle fatture e dei relativi pagamenti effettuata mediante la
piattaforma elettronica di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64,
registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 30 giorni, rispetto a quanto
disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a
quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di
pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle
anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.”
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale,
trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le
informazioni di cui al comma 1, i motivi degli eventuali scostamenti rispetto ai
dati dei tempi medi di pagamento desumibili dalla Piattaforma elettronica di cui
al citato l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e le
iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla
legislazione vigente, nonché le iniziative assunte, ove necessario, per garantire
la tempestiva comunicazione dei pagamenti effettuati alla richiamata
piattaforma elettronica. La trasmissione della relazione, l'adozione da parte
degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il
raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di
pagamento, costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le
cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi
dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.
4. Per l’attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse
disponibili a legislazione vigente.

riferimento id:29318

Data: 2015-10-19 09:47:51

Re:Legge di Stabilità 2016 - in anteprima la bozza del DDL (vedi allegato)

22.000 nuove sale scommesse nel Decreto 2016

I primi commenti:
http://www.corriere.it/cronache/15_ottobre_19/gioco-d-azzardo-che-invade-l-italia-31f0a4aa-762c-11e5-9086-b57baad6b3f4.shtml
http://www.today.it/rassegna/bando-gioco-azzardo-governo-renzi.html
http://www.giornalettismo.com/archives/1919530/gioco-azzardo-legge-di-stabilita-sale-giochi/

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[b]Legge di Stabilità 2016 (BOZZA)[/b]

Art. 69
(Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
3. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
b) nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”;
c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
d) nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.
4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di un periodo non inferiore a sei mesi, un milione di euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
6. A seguito di segnalazione dell’ Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
7. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da espletare dal 1° maggio al 31 luglio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 15.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 7.000 diritti;
b) base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 15.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
9. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
10. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) nella alinea, le parole: “anni 2013 e 2014” e “2014” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 250 concessioni per il predetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;
2) nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
3) nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
4) nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il di vieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;
6) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato”;
b) al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.
11. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato art. 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 80 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo
versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
12. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.

riferimento id:29318

Data: 2015-10-22 06:50:54

Re:Legge di Stabilità 2016 - in anteprima la bozza del DDL (vedi allegato)

La versione aggiornata:
http://www.possibile.com/tutta-la-legge-di-stabilita-articolo-per-articolo-in-anteprima/

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