Buongiorno,
Nel 2004 è stata autorizzata la costruzione di un edificio commerciale imponendo però il limite di 1500 mq. di superficie di vendita, il restante doveva essere destinato ad altro uso.
Nei locali ci sono tre attività di vendita che nel loro totale raggiungono i 1.500 mq.
Avendo ancora dei locali liberi, il proprietario chiede se è possibile destinarne uno di questi a deposito/magazzino per una di queste aziende autorizzate alla vendita.
Nel locale magazzino verranno messi dei materassi cha saranno mostrati ai clienti ma la vendita effettiva sarà conclusa negozio autorizzato; il magazzino in questione non è accessibile direttamente dal negozio, i clienti devono uscire e salire al piano sopra per scegliere il materasso.
A mio avviso sarebbe possibile tutto ciò e la ditta dovrà inoltrare al SUAP una SCIA di deposito.
Confermate oppure secondo voi non ci sono i presupposti.
Grazie
In un deposito normalmente non è ammesso l'accesso del pubblico.
Se è mera esposizione, deve fare scia per agenzia d'affari ex art. 115 TULPS ai sensi dell'art. 208 del regolamento di esecuzione del TULPS.
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Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
per poter effettuare la SCIA come agenzia d'affari devono essere inscritti alla CCIAA nel ruolo dei mediatori come previsto dall'art. 21 L. 272/1913?
riferimento id:29314No, mediatore e agente d'affari sono due figure diverse.