[color=red][b]Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4194, del 8 settembre 2015[/b][/color]
Ambiente in genere.L’intervento viabilistico relativo alla riqualificazione della strada provinciale non dove essere sottoposto a VAS.
Quando gli aspetti pianificatori e quelli progettuali si intersecano, come nel caso di approvazione con conferenza localizzativa di progetti di opere, il problema della sovrapposizione di VAS e VIA è direttamente risolto dall'art. 6 comma 12, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, introdotto dal d.lg. 29 giugno 2010 n. 128, il quale ha stabilito, affermando un principio invero già ricavabile dall'interpretazione sistematica, che “ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere”. Per altro verso, va rammentato che i presupposti che rendono necessaria la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), sono esclusivamente oggettivi e riposano semplicemente nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie per le quali la normativa contenuta nel d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 o nelle leggi regionali contempla la verifica d'impatto ambientale, potendo differenziarsi soltanto fra le ipotesi in cui tale verifica è obbligatoria "ex lege" e quelle in cui è meramente facoltativa, imponendo il legislatore soltanto una preliminare verifica di assoggettabilità (c.d. screening) intesa appunto ad accertare se l'intervento debba o meno essere assoggettato alla verifica ambientale. Pertanto, trattandosi di progetto, correttamente l’opera non è stata sottoposta a VAS.
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