Mi capita il caso di un permesso di costruire in sanatoria che viene respinto perché il cambio di destinazione d'uso non era possibile in quanto - regolamento sanitario vigente - non era dimostrata la precedenza destinazione d'uso abitativa ma era provata quella di magazzino e quindi per un determinato locale non concedevano la nuova destinazione per camera (mancanza altezza minima).
Il proprietario quindi provvedeva a produrre un nuovo permesso di costruire - sempre in sanatoria - con la quale indicava una diversa destinazione d'uso del locale incriminato quale studiolo (per il quale non è necessario il rispetto dell'altezza minima).
Ora a parte l'evidente pretestuosità della modifica (alla quale non crede nessuno) ritengo che[b] la prima istanza di permesso di costruire in sanatoria costituisca - in quanto successivamente respinta - una autodenuncia di abuso edilizio e come tale deve essere considerata con relative denunce e sanzioni.[/b]
Ciò perché la richiesta di permesso di costruire in sanatoria equivale nei fatti ad una autocertificazione con cui si dichiara di avere eseguito un intervento nel presupposto - rilevatosi poi errato - che lo stesso poteva essere fatto ma per il quale l'unico "difetto" era di tipo amministrativo (mancata comunicazione al Comune).
Sbaglio?
In attesa di Simone, io la vedo così.
Se il secondo PDC in sanatoria è pervenuto prima di aver adottato sanzioni sul primo rigettato, attenderei l'esito della nuova istruttoria.
E' orientamento ormai consolidato in giurisprudenza in base al quale il mutamento di destinazione d’uso realizzato senza opere sia attività da ritenersi libera. Per cui presumo che il PDC in sanatoria sia relativo non al singolo locale (studiolo o camera) ma ad un contesto più ampio. Come suggeriva Alberto sarà la nuova istruttoria a definire il procedimento amministrativo e, qualora ammissibile, dovranno essere applicate le sole sanzioni relative alla sanatoria. Non vedo l'utilità di aggravare un procedimento sulla base della sola indicazione diversa di un locale che, nella sostanza, non impedisce al proprietario di arredarla a camera da letto pur mantenendola a studiolo.
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... Se il secondo PDC in sanatoria è pervenuto prima di aver adottato sanzioni sul primo rigettato, attenderei l'esito della nuova istruttoria.
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Il Comune aveva adottato un [u]provvedimento di demolizione lavori[/u].
Per questo motivo è stata presentata la seconda sanatoria.
Il problema - dal mio punto di vista - non è solo amministrativo, ma soprattutto [u]penale[/u].
Se dichiaro (con PDC in sanatoria) di avere fatto un intervento che costituisce reato, il presentare una nuova Istanza in sanatoria non è un "[i]annulla e sostituisce la precedente istanza[/i]" ma la dichiarazione della [u]realizzazione di un successivo e diverso intervento[/u] che modifica lo stato dei luoghi realizzati con il precedente PDC in sanatoria.
[i]Art. 45 D.P.R. n. 380/2001. Norme relative all'azione penale
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
...................
3.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. [/i]
Certo, rimane il fatto che la prima richiesta è stata respinta perchè non conforme. Sta al responsabile del procedimento decidere quali azioni perseguire pur rilevando che "l'abuso" è stato effettuato senza opere per cui oltre alla dichiarazione del richiedente non ci sono altri elementi di accertamento. Faccio anche un altro ragionamento: se nel caso della seconda richiesta l'abuso (il reato) non sussiste come si può configurare reato la prima richiesta se nel frattempo non è stato piantato un chiodo?
... Faccio anche un altro ragionamento: se nel caso della seconda richiesta l'abuso (il reato) non sussiste come si può configurare reato la prima richiesta se nel frattempo non è stato piantato un chiodo?[/quote]
Io la vedo così ...
L'abuso sussiste perché con il nuovo permesso in sanatoria viene dichiarato di aver eseguito un diverso intervento che realizza un'opera conforme alla normativa, proprio perché la precedente non lo era.
Il "chiodo" è stato piantato perché essendo un permesso in sanatoria il dichiarante attesta di aver eseguito un'opera che riteneva - a posteriori erroneamente - poter esser realizzata e ne chiede la sanatoria.
Come Comune ritengo sussista l'obbligo di segnalare il fatto alla Procura quale ipotesi di reato.
Poi se la vedrà il magistrato, ma il Comune non può far finta di nulla ...
Certo che non si può far finta di nulla. E' solo questione di verificare gli atti nel complesso. Il permesso in sanatoria alla fine è stato rilasciato o no?
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Il permesso in sanatoria alla fine è stato rilasciato o no?
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Certo, il secondo si.
ma solo perché è stato dichiarato che il locale che prima si diceva essere un soggiorno, ora sarebbe stato destinato a studiolo (che non necessita del rispetto altezza minima) a cui ovviamente non crede nessuno.