Data: 2015-10-14 14:49:58

requisiti professionali

Buongiorno, ho un dubbio riguardante la non necessità del requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di una cerchia determinata di persone. La nota circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012, al paragrafo 2.1.1 recita : " Per effetto della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di vendita, di
tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito
liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è consentito solo previo
possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti. Il requisito, in
particolare, non può essere richiesto per l’avvio delle attività disciplinate dall’art. 16 del d. lgs. n.
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dall’art. 66 del d. lgs. n. 59 (Spacci interni). Con
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non può essere
richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'art. 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché
siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati" .
[u]Tuttavia, se la lingua italiana non è un'opinione[/u], ritengo che la soppressione della locuzione "nei confronti di una determinata cerchia di persone" non significa affatto quello che afferma il MISE, ma l'esatto contrario. Infatti l'art. 71, comma 6 del D.LGS. 59/2010, come riformulato, recita: "l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è  in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:”
Volevo chiedere la vs opinione in merito ai miei dubbi  :-\

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Data: 2015-10-14 20:05:50

Re:requisiti professionali

Il ragionamento che poni fu messo in evidenza da vari commentatori all’indomani della pubblicazione del d.lgs. n. 147/12.
Infatti, è un caso in cui la ratio la comprendi solo se consideri le finalità delle modifiche e il rapporto con la versione precedente. Ad una lettura attuale il significato formale non può essere quello che hai affermato.

Rammenta che con la stessa modifica fu tolta la necessità dei requisiti professionali per il commercio al dettaglio.

Il MiSE ha poi confermato tutto con la famosa circolare 3656/c del 2012. Tale circolare pare una sorta di interpretazione autentica impropria dato spiega la genesi del decreto legislativo correttivo (norma adottata dall’esecutivo)

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