Data: 2015-10-14 11:33:43

lanterne volanti

Buongiorno, prima di decidere se inviare o meno questo quesito ho cercato fra i vari vostri post ed è ricorrente questo “occorre(rebbe) licenza ex art. 57 TULPS”.
Stando alla circolare del Ministero dell’Interno del 06/12/2012 la licenza occorre eccome (la circolare non è vincolante ma è comunque una linea di indirizzo, un parere del Ministero competente…).
La norma è molto “anziana” ormai, ma se le c.d. lanterne volanti sono annoverate fra le accensioni pericolose, non vi è dubbio che occorra la suddetta licenza per la loro accensione.
Il mio dubbio è questo: se una associazione paesana senza scopo di lucro, a chiusura di una manifestazione natalizia dagli stessi promossa, intenda allietare il pubblico con l’accensione ed il successivo lancio delle c.d. lanterne cinesi (e il tutto per “risparmiare” rispetto al lancio di fuochi artificiali) dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell’art. 57 Tulps.
Purtroppo, però, se non erro, la licenza ex art. 57 può essere rilasciata soltanto ad un pirotecnico o a chiunque sia in possesso dell’abilitazione ex art. 101 Reg. TULPS.
Quindi? Come risolvere la questione?
Se non intendono incaricare una ditta specializzata dovremo negargli l’autorizzazione?
Potrebbero ovviare acquistando fuochi aritificali di libera vendita?
Altre soluzioni?

riferimento id:29286

Data: 2015-10-15 07:09:20

Re:lanterne volanti

Io sconsiglio di autorizzare manifestazioni che abbiano ad oggetto l’accensione di lanterne volanti. Le lanterne volanti possono nuocere veramente tanto causando incendi o disturbando il traffico aereo.

Qualche Comune ha emesso addirittura ordinanza di divieto, almeno per il periodo estivo.

Il ministero si è espresso sulla necessità di informare anche dalla competente autorità aeroportuale. Naturalmente questo obbligo sarà valutato in funzione della vicinanza ad un aeroporto (io manderei comunque informativa all’ENAC 30 gg prima dell’evento)


[b]Art. 57 TULPS[/b]
[i]Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio,[b] innalzarsi aerostati con fiamme[/b], o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.[/i]

Quindi per poter lanciare lanterne volanti occorre una licenza rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza. Ai  sensi dell'art. 1 TULPS,  nei comuni privi di commissariato di  P.S. è il sindaco

L’art. 101 del regolamento al TULPS detta disposizioni sui requisiti professionali p[b]er l’accensione dei fuochi artificiali[/b]. Ritengo che per le lanterne volanti non occorra un “fochino”.

[b]L’art. 110 del Reg. TULPS dispone[/b]:

[i]E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.

[b]La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.

Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.

E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica[/b].
[/i]


Un comune ha previsto la modulistica:
http://www.comune.sangiustocanavese.to.it/index.php/modulistica-e-documenti-utili-745.html?page=3&file=tl_files/file_e_immagini/files/MODULISTICA/polizia%20amministrativa%20-%20lanterne%20volanti%20-%20stampato%20istanza%20%20art.%2057%20tulps.doc.

riferimento id:29286

Data: 2016-11-03 10:08:37

Re:lanterne volanti

Salve,
riprendo il mio precedente quesito per sollevare la questione seguente.
Stessa domanda presentata dalla medesima associazione.
Lo scorso anno si risolse in altro modo.
Quest’anno vanno in direzione, inesorabilmente, del lancio di lanterne cinesi.
Ho verificato se, nel frattempo, qualcosa di nuovo era stato legiferato ma, da quanto mi risulta, nulla di nuovo!
Quindi: lanterne cinesi, autorizzazione ex art. 57 Tulps che, però, può essere rilasciata soltanto a chi è abilitato allo sparo di fuochi d'artificio, ax art. 101 Reg.att.ne Tulps.
Mi pare eccessivo visto e considerato che le lanterne cinesi, se non erro, sono di libera vendita.
Anche al supermarket ed in cartoleria sono acquistabili, da quanto mi risulta.
Richiamando, quindi, la classificazione dei fuochi d'artificio (D. Lgs. n. 58/2010 e D. Lgs. n. 198/2011) le lanterne cinesi, seppur non menzionate nello specifico, potrebbero farsi rientrare nella categoria P1 “altri articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto”?
Appurato che lo sparo/lancio del materiale esplodente di categoria 4, articoli pirotecnici di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2 deve essere effettuato da personale in possesso di qualifica, dove troviamo scritto che le lanterne cinesi rientrano in una di queste, specifiche, categorie?
Trattandosi, poi, di Comune, il mio, non lontano ma di più, anche in linea d’aria, dal primo aeroporto, non potrebbe essere considerata sufficiente una semplice comunicazione di svolgimento dello spettacolo con le lanterne cinesi, come di solito viene effettuata per i fuochi d’artificio di libera vendita?
Grazie per il vostro parere,
buon lavoro,
Fulvia

riferimento id:29286

Data: 2016-11-03 11:38:51

Re:lanterne volanti

[color=red][size=18pt][b]Ulteriori approfondimenti:[/b][/size][/color]

http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/comando/novita/pdf/14-053_op.pdf

https://accademiapolizialocale.files.wordpress.com/2014/06/lanterne-volantibis.pdf

http://questure.poliziadistato.it/it/Aosta/articolo/5730de7159286908861620

riferimento id:29286

Data: 2016-11-17 07:56:43

Re:lanterne volanti

Sarò noiosa e ripetitiva ma mi domandano di tornare sul medesimo argomento.
A seguito delle mie/nostre risposte relativamente ai precedenti quesiti, è stato suggerito, alla locale Associazione Turistica, per ovviare all’autorizzazione ex art. 57 Tulps, di regalare le lanterne cinesi affinchè siano gli spettatori, direttamente, ad accenderle e farle volare.
Al momento ho sconsigliato alla nostra Associazione di prendere in considerazione questa opportunità in quanto, trattandosi, pur sempre, di manifestazione pubblica, in area aperta e lungo la pubblica via, si verrebbe, comunque, a configurare il reato di “accensione pericolosa”.
Fra gli altri, ho questo dubbio:
a chi potrebbe essere contestato il suddetto reato? A coloro che distribuiranno, seppure gratuitamente, le lanterne cinesi volanti (cioè alla Pro-Loco) oppure, direttamente ai singoli spettatori che “accetteranno il presente” e si occuperanno, in prima persona, delle relative accensioni?

Attendo un vostro parere.
Semmai chi li ha consigliati lo ha fatto perché sa che una situazione di questo genere è legittima….

Grazie,
Fulvia

riferimento id:29286

Data: 2016-11-17 08:21:56

Re:lanterne volanti


Sarò noiosa e ripetitiva ma mi domandano di tornare sul medesimo argomento.
A seguito delle mie/nostre risposte relativamente ai precedenti quesiti, è stato suggerito, alla locale Associazione Turistica, per ovviare all’autorizzazione ex art. 57 Tulps, di regalare le lanterne cinesi affinchè siano gli spettatori, direttamente, ad accenderle e farle volare.
Al momento ho sconsigliato alla nostra Associazione di prendere in considerazione questa opportunità in quanto, trattandosi, pur sempre, di manifestazione pubblica, in area aperta e lungo la pubblica via, si verrebbe, comunque, a configurare il reato di “accensione pericolosa”.
Fra gli altri, ho questo dubbio:
a chi potrebbe essere contestato il suddetto reato? A coloro che distribuiranno, seppure gratuitamente, le lanterne cinesi volanti (cioè alla Pro-Loco) oppure, direttamente ai singoli spettatori che “accetteranno il presente” e si occuperanno, in prima persona, delle relative accensioni?

Attendo un vostro parere.
Semmai chi li ha consigliati lo ha fatto perché sa che una situazione di questo genere è legittima….

Grazie,
Fulvia
[/quote]

Immagino che il Pubblico Ministero possa ipotizzare il reato in CONCORSO fra gli esecutori (i singoli che accendono) e gli organizzatori, con diverso grado di responsabilità.
L'imputazione non è automatica, ma certamente è difficile per una associazione difendersi sostenendo che essa distribuiva lanterne in una occasione specifica senza sapere che i soggetti, contemporaneamente, le avrebbero accese, visto che si erano riuniti proprio per questo!!!!

riferimento id:29286

Data: 2016-11-19 09:38:23

Re:lanterne volanti

Trattandosi ancora di un reato, ancorché a carattere contravvenzionale, vale il principio della responsabilità personale.
L'art.703 cp punisce chi "spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose".
Come si vede non punisce chi le ha distribuite, gratuitamente o meno.
L'art.57 tulps prevede la specifica licenza per tali attività.

Come è stato detto, nulla esclude che l'escamotage indicato per aggirare la norma possa ritorcersi contro gli stessi organizzatori che potrebbero vedersi indagati in concorso ex art.110 cp o a titolo di cooperazione colposa ex art.113 cp con chi materialmente farà le accensioni senza titolo (senza verificare che i soggetti cui vengono cedute siano in possesso dei relativi titoli).

riferimento id:29286
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