Data: 2015-10-14 11:27:18

responsabile tintolavanderie

Ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R.56/2013, il responsabile tecnico  provvisorio  che ha dichiarato di avere un titolo di studio ai sensi della L.84/2006 per poter assumere il ruolo in modo definitivo deve frequentare i nuovi percorsi formativi regionali?
grazie.

riferimento id:29285

Data: 2015-10-14 19:27:56

Re:responsabile tintolavanderie

No, non deve frequentare i corsi, i requisiti previsti sono alternativi, ne basta uno.
La [i]ratio[/i] regionale concerneva la possibilità di incaricare qualcuno che aveva i validi titoli di studio in attesa che la regione approvasse i corsi formativi.
Attualmente, oltre ai corsi formativi, sono stati dettagliati anche i percorsi di studio, vedi la DGR 23 dicembre 2013, n. 1172

Art. 2, comma 2 e 3, Legge 84/06

[i]Per l’esercizio dell’attività è [...] le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso [b]di almeno uno [/b]dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
  2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
  3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
[/i]

riferimento id:29285
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