Ciao Simone, scusa se sarò un po’ lunghetto.
PREMESSO:
1.Che questo comune non dispone ancora di un regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente;
2.Che é tuttora in vigore la circolare REGIONE PUGLIA prot. n. 26/3761 del 15/11/2006 - Legge 11/08/2003, n. 218 - Attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente – “Disciplina applicabile in attesa dell'emanazione delle norme regionali in materia” con la quale viene posto in evidenza che in attesa della regolazione regionale in materia:
a. I comuni continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia, rilasciando licenze relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata, e non già autorizzazioni alle imprese come prescritto dall'art. 5, comma, 1 della legge 218/2003;
b. nell'esercizio di tali funzioni non va applicato alcun limite di contingentamento, nel senso che le imprese che, in base alle regole finora osservate, sono in possesso dei requisiti richiesti per esercitare l'attività di trasporto di viaggiatori mediante autobus a noleggio con conducente potranno ottenere, secondo le loro richieste, la licenza per gli autobus di cui hanno la disponibilità.
c. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 21/2003 il quadro delineato e transitorio, sicché le licenze comunali rilasciate prima che intervenga la predetta regolarizzazione regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto le licenze in parola dovranno menzionare espressamente tale limite temporale.
3. Che la Provincia, direttamente coinvolta per un parere in merito alla suddetta circolare (la Regione non ci ha mai risposto), ci ha trasmesso la seguente:
RISPOSTA: L'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente è disciplinato dalla Legge 218/03.
Con nota del 15.11.06- prot. n. 26/3761 la Regione Puglia ha diramato una circolare in attesa di disciplinare con propria legge l'intera materia.
Per effetto della suddetta circolare i Comuni possono rilasciare autorizzazioni senza il rispetto di alcun contingente per l'attività in parola soltanto alle imprese in possesso dei requisiti ex lege 218/03.
La circolare va interpretata nel senso che l'attività di trasporto non è stata liberalizzata tout court ma nel senso che l'azienda già in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune X in base al prescritto concorso potranno chiedere al Comune stesso ulteriori licenze per altri autobus di cui sono in possesso senza che per questo sia necessario esperire nuova procedura concorsuale.
E' da escludersi però che un'impresa priva di autorizzazione rilasciata a seguito di concorso possa richiedere sic et simplicter l'autorizzazione desiderata.
In sostanza la circolare regionale consente soltanto alle aziende presenti sul mercato e già vincitrici del concorso di incrementare il numero delle licenze per ogni autobus di cui sono in possesso senza che per questo sia necessario per il Comune indire un nuovo bando.
4. Che allo stato sono giacenti presso questo ufficio n. tre richieste di nuove autorizzazioni;
5. che la legge 218/2003 aveva come obiettivo la concorrenza e la libertà di accesso delle imprese al mercato che (sembra?) non essere stata recepita dalla Regione Puglia;
TI CHIEDO:
a. con quali motivazioni giuridiche/atti il comune può autorizzare, comunque, nuovi accessi al mercato?
b. Se nelle more della disciplina regionale, può continuare a permanere il sistema del contingentamento che la legge 218 ha definitivamente abrogato;
c. Se risulta indispensabile dotarsi preventivamente di un regolamento;
d. Se é ancora applicabile la procedura del bando (naturalmente nel caso di nuovi accessi al mercato).
TI RINGRAZIO E SALUTO.
TI CHIEDO:
a. con quali motivazioni giuridiche/atti il comune può autorizzare, comunque, nuovi accessi al mercato?
[color=red]La circolare regionale NON è fonte del diritto e nella parte in cui la Provincia (fra la'ltro nemmeno la Regione stessa) la interpreta nel senso (assurdo) descritto, cioè come liberalizzatrice per le sole imprese titolari di licenza (situazione PARADOSSALE che è l'opposto delle liberalizzazioni) non va applicata.
Il diritto comunitario, di cui è figlia la L. 218 attua la liberalizzazione del settore che significa POSSIBILITA' di accesso al mercato da parte di qualunque operatore!!!!!!!!! NON rafforzamento della posizione dominante degli esistenti.[/color]
b. Se nelle more della disciplina regionale, può continuare a permanere il sistema del contingentamento che la legge 218 ha definitivamente abrogato;
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!!!!!![/color]
c. Se risulta indispensabile dotarsi preventivamente di un regolamento;
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!!!!!! Nè potresti disciplinare con regolamento la materia[/color]
d. Se é ancora applicabile la procedura del bando (naturalmente nel caso di nuovi accessi al mercato).
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!!!!!!!!!!!! Si applica la SCIA IMMEDIATA per l'avvio di nuove imprese.
[/color]
Ciao Simone, sempre più grande.
Personalmente ti confermo di condividere in pieno la tua risposta. Però ho un certo timore nell'applicare la SCIA in quanto da un giro fatto sul WEB ho potuto constatare che quasi nessun comune la applica, ricorrendo più spesso a bandi e autorizzazioni vere e proprie. Qualche comune della regione mi ha informato anzi che la camera di commercio non accetta SCIE.
Mi puoi indicare qualche comune che allo stato applica la SCIA?
Cosa potrebbe succedere se effettivamente la Camera di Commercio dovesse rifiutare le SCIA?
Dovrei annullarle? E procedere poi come?
Ti prego dammi un pò di materiale a supporto per un eventuale contenzioso.
Grazie infinite. Un abbraccio.
Mi puoi indicare qualche comune che allo stato applica la SCIA?
[color=red]Io la applico dal 2003 (si chiamava DIA) e molti COmuni toscani la applicano ordinariamente.
In Puglia penso proprio che siate in pochi (ma questo non vuol dire).
Comunque sia resta fermo che la legge 218 ha chiaramente liberalizzato e dove è liberalizzato si applica la SCIA. Inutile aggiungere altro ... va applicata la normativa di semplificazione!!!
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Cosa potrebbe succedere se effettivamente la Camera di Commercio dovesse rifiutare le SCIA?
[color=red]Che il dipendente della CCIAA rischia un processo penale per omissione d'atti d'ufficio ed uno civile per il risarcimento dei danni!!![/color]
Dovrei annullarle? E procedere poi come?
[color=red]Il Comune non dipende dalla CCIAA e gli atti (per giunta illegittimi) della CCIAA non hanno effetti su quelli Comunali. Se annullassi le SCIA concorreresti negli illeciti di cui potrebbe essere accusato il dipendente della CCIAA[/color]
Ti prego dammi un pò di materiale a supporto per un eventuale contenzioso.
[color=red]NON ESISTE possibilità di contenzioso.
La CCIAA non ha un interesse qualificato ad impugnare gli atti del Comune.
Se del caso il contenzioso ci sarà fra interessato e CCIAA.
La semplificazione è una operazione difficile!!![/color]
Grazie, vado avanti secondo le tue indicazioni perchè mi sento più tranquillo.
Non ho parole per ringraziarti dell'aiuto che mi/ci dai.
Un Abbraccio e salutissimi.