Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3816, del 3 agosto 2015
[b]Beni Ambientali.Competenze del perito agrario e del dottore agronomo o forestale[/b]
In materia d’interventi boschivi il discrimine tra le competenze del perito agrario e quelle del dottore agronomo o forestale sta, oltre che nel dato quantitativo, in quello qualitativo determinato dalle finalità degli interventi stessi, potendo il primo professionista occuparsene solo se produttivi e spettando in via esclusiva al secondo se intesi “a tutelare l’ambiente” nei suoi vari aspetti, ivi compresa, in particolare, la “conservazione della natura”.
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