Data: 2011-12-02 12:18:15

sorvegliabilità locale di somministrazione alimenti e bevande

Si richiede se in toscana il requisito sulla sorvegliabilità dei locali sia ancora necessario.
Grazie
Bernardini marcello

riferimento id:2923

Data: 2011-12-02 19:24:16

Re:sorvegliabilità locale di somministrazione alimenti e bevande


Si richiede se in toscana il requisito sulla sorvegliabilità dei locali sia ancora necessario.
Grazie
Bernardini marcello
[/quote]

A mio avviso la disciplina in materia non trova applicazione relativamente ai locali di somministrazione (mentre trova applicazione in materia di sale giochi ed altre attività).
Tuttavia vi sono orientamenti diversi.

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Data: 2012-05-29 13:51:32

Re:sorvegliabilità locale di somministrazione alimenti e bevande

Forse non ho ben compreso l'argomento ma se la domanda verteva sui requisiti di sorvegliabilità di un p.e. di somministrazioni alimenti e bevande, senza dubbio è sempre applicabile il DM Interno 564/1992 e s.m.i. a nulla rilevando su questo aspetto la LRT 28/2005.

Sul punto la Regione Toscana, già con circolare Circolare 12/5/2005 prot. n.123/10547/09.07 ha chiaramente detto che:

[...]

Riguardo al requisito della sorvegliabilità dei locali, essendo lo stesso attinente alle materie della sicurezza e dell’ordine pubblico e non rientrando tali materie nella competenza legislativa regionale, si ritiene che solo lo Stato possa intervenire sul punto e disporre in ordine al requisito suddetto, come ad esempio ha fatto per le strutture ricettive, per le quali, con propria legge (art. 11, comma 3, della L. 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”) ha espressamente disapplicato altra legge statale, stabilendo che “...Le disposizioni degli articoli…153 (del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)…non si applicano alle autorizzazioni di cui all’articolo 9 della presente legge”.
E dunque si ritiene che la L.R. 28/2005 non possa disapplicare l’art. 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e nemmeno il D.M. 17 dicembre 1992, n.564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), che ha a suo fondamento non solo l’art. 3, comma 1, della L. 287/1991 (disapplicato in Toscana, ma che si limitava ad attuare le previsioni del citato art. 153), ma anche il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 ed il relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 635/1940. Non si ritiene possa mutare il quadro normativo di riferimento il fatto che la L.R. 28/2005 (art. 1, comma 2, lett. d) considera l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come attività commerciale, in quanto l’attività in questione comunque continua ad identificarsi anche con quelle elencate all’art. 86 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).

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Data: 2012-06-02 07:57:00

Re:sorvegliabilità locale di somministrazione alimenti e bevande

Sul tema dell'applicabilità dei requisiti di sorvegliabilità in TOSCANA, oltre all'orientamento espresso con la citata circolare regionale (che non costituisce fonte del diritto ed a cui non ha fatto seguito alcuna modifica della legge regionale 28, pur modificata in varie occasioni per altri profili) occorre tener presente l'orientamento espresso da alcuni Comuni già all'indomani dell'entrata in vigore della norma ed al quale rinvio:

*****************************

Comune di Firenze Comune di Calenzano Comune di Campi Bisenzio Comune di Sesto Fiorentino Comune di Signa


SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Firenze, lì 01/04/2005

REGIONE TOSCANA
DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO
DOTT. ALESSANDRO GIOVANNINI
VIA MAIL
a.giovannini@regione.toscana.it



OGGETTO: NUOVO CODICE REGIONALE SUL COMMERCIO - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SORVEGLIABILITA’

La presente fa seguito alla recente approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Codice regionale sul commercio di cui alla legge regionale n. 28/2005.
Detta disposizione, che costituisce senz’altro un punto di evoluzione fondamentale nella regolamentazione delle attività economiche e che, grazie alla condivisibile scelta della Regione, è potuta entrare in vigore già dal 25 febbraio per quanto attiene alla disciplina degli esercizi di somministrazione contiene numerose disposizioni di chiarimento e precisazione su alcuni temi lasciati insoluti dalla vecchia normativa nazionale.
In particolare nel sottolineare il ruolo riconosciuto agli Enti Locali nella definizione degli aspetti procedimentali, organizzativi ed anche normativi nella regolamentazione del settore riteniamo opportuno segnalare all’attenzione di codesta direzione un tema sul quale i due scriventi servizi hanno inteso dare l’interpretazione di seguito riportata.
Si tratta del tema della sorvegliabilità negli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Codice regionale infatti dispone all’art. 113 comma 2:
2. Dalla data di cui all`articolo 111, comma 1, cessano di avere
diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa
sull`insediamento e sull`attivita` dei pubblici esercizi),
fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo
abilitativo di cui all`articolo 43, e 9, comma 3;
b) l`articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attivita` produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia).

Come noto la legge 287/1991 contiene le disposizioni nazionali in materia di pubblici esercizi di somministrazione e costituisce la legge di riferimento e fondamento della disciplina nazionale in materia di sorvegliabilità di pubblici esercizi di somministrazione.
L’art. 3 comma 1 della legge 287/1991 dispone infatti:
Art. 3. Rilascio delle autorizzazioni.
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvergliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento
Sulla base di tale disposizione è stato poi emanato il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1993, n. 35) che, come detto, trova fonte e legittimazione nella stessa legge 287/1991 come espressamente precisato nelle premesse del Decreto Ministeriale.
Già da questa prima analisi appare evidente agli scriventi come le disposizioni del Codice regionale che hanno disposto la non applicabilità nel territorio regionale della legge 287/1991 debbano estendersi anche alle disposizioni di attuazione dello stesso.
Ciò anche per ulteriori argomentazioni che qui riportiamo sinteticamente:
1) nei casi in cui la Regione, nella l.r. 28/2005 ha inteso far salve disposizioni adottate in vigenza della precedente disciplina lo ha disposto espressamente come nel caso dell’art. 110 comma 3:
3. Fino all`approvazione degli atti di programmazione e dei
regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali
vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge

2) lo stesso dicasi quando la Regione con riferimento alla disposizione dell’art. 111 comma 8:
8. Fino all`attivazione dei corsi di formazione professionale ai
sensi della presente legge, il requisito di cui all`articolo 14,
comma 1, lettera b), numero 1), e` riconosciuto a chi abbia
frequentato con esito positivo il corso per l`iscrizione al
registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l.
426/1971 e 2 della l. 287/1991.

3) la sorvegliabilità è disciplinata anche dalle disposizioni del TULPS (ed in particolare dall’art. 153 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635) oltre che dalla legge 287/1991. Anche in questo caso però valgono le osservazioni sopra riportate. Quando il Codice regionale ha inteso rendere applicabili in Toscana le disposizioni del Testo Unico in materia di esercizi di somministrazione lo ha fatto espressamente, con norme di carattere eccezionale che testimoniano la generale non applicabilità delle disposizioni del Testo Unico agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Si veda a tal proposito l’art. 103 comma 3 che dispone:
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato
dall`articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).

4) ulteriore e più probante argomentazione a sostegno dell’interpretazione qui fornita sembra derivare da una delle disposizioni contenute nei principi fondamentali della legge regionale 28/2005, dall’art. 1 della stessa legge regionale che descrive l’oggetto e le finalità della norma:

1. La presente legge disciplina l`esercizio dell`attivita`
commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attivita`
commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all`ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

Tale disposizione infatti annovera fra l attività commerciali anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività un tempo definita di pubblico esercizio (legge 287/1991, R.D. 773/1931) ed oggi equiparata ad ogni effetto alle attività commerciali per le quali, di regola, non si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ivi comprese le disposizioni in materia di sorvegliabilità;

5) la legge regionale non prevede alcun riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 86 del TULPS (RD 773/1931) che come noto dispone:
86. Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.

Come noto tale disposizione conteneva la disciplina generale (e principale fino agli anni 80) delle attività definite di pubblico servizio fra cui si annoveravano le strutture ricettive, gli esercizi di somministrazione, le sale giochi ecc.....
Nel corso degli anni, via via che le Regioni hanno esercitato il proprio potere legislativo e regolamentare molte delle attività ivi elencate sono state disciplinate da norme di settore che non fanno più alcun riferimento alla disciplina generale dell’art. 86.
La Regione Toscana, ad esempio, già con la L.R. 42/2000 ed anche con le modifiche apportate dalla L.R. 14/2005 non ha più richiamato la disciplina del TULPS ed in particolare l’art. 86 in merito al rilascio del titolo autorizzativo (oggi denuncia di inizio attività) per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Ciò nonostante l’esplicito richiamo della legge 135/2001.
Analoga soluzione appare evidente nelle disposizioni del Codice del commercio relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

6) in nessuna disposizione del Codice si riscontrano norme in merito alle forme di controllo, vigilanza e sanzione per inosservanza delle disposizioni sulla sorvegliabilità. Ciò significa che, anche ammessa la tesi dell’applicabilità dei citati requisiti, la loro inosservanza sarebbe soggetta alla sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7bis del dlgs 267/2000 che si riporta per completezza
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

7) una ulteriore precisazione non direttamente riguardante la sorvegliabilità ma gli effetti della normativa regionale sulla qualificazione degli esercizi di somministrazione nell’ambito delle tipologie di cui all’art. 86 del TULPS. Nessuna modifica riguarda infatti le attività non di competenza regionale e non oggetto di disciplina da parte del Codice; si tratta di materie che non erano oggetto della L. 287/1991 quali le sale giochi e la detenzione di apparecchi da intrattenimento in esercizi di somministrazione, disciplinati dagli art. 86 e 110 del TULPS, come confermato dallo stesso D.M. 27.10.2003. Il Dm citato infatti afferma “ai soli fini del presente decreto gli esercizi pubblici e i circoli privati ……..sono articolati in a)bar….b)ristoranti….d) alberghi…..e) sale giochi……f) circoli”. Gli esercizi di somministrazione che intendono esercitare tale attività dovranno, solo ed esclusivamente ai fini del D.M. sopraccitato qualificarsi nelle categorie da esso previste, come riteniamo sia già avvenuto nelle regioni che già da alcuni mesi hanno eliminato la distinzione fra tipologie di esercizi di somministrazione.

Conclusioni:
Tutto ciò premesso i sottoscritti reputano che vi siano tutte le condizioni ed i presupposti per confermare l’interpretazione sopra descritta ma rimangono comunque a disposizione per approfondire gli argomenti sopra evidenziati fermo restando che, qualora emergano novità normative o riferimenti puntuali che possano far propendere per altra e diversa interpretazione sono a disposizione per rivedere e modificare l’orientamento descritto.


Il resp.le SUAP del Il resp.le SUAP del Il resp.le SUAP del Il resp.le SUAP del Il resp.le SUAP del
Comune di Firenze Comune di Calenzano Comune di Campi Bisenzio Comune di Sesto Fiorentino Comune di Signa

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Comune di Firenze Comune di Calenzano Comune di Campi Bisenzio Comune di Sesto Fiorentino Comune di Signa


SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Firenze, lì 03/06/2005

REGIONE TOSCANA
DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO
DOTT. ALESSANDRO GIOVANNINI
VIA MAIL
a.giovannini@regione.toscana.it



OGGETTO: NUOVO CODICE REGIONALE SUL COMMERCIO - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SORVEGLIABILITA’

In attesa che sia formalmente trasmessa a questo Servizio la nota di codesta Direzione in merito alle indicazioni applicative del Codice del Commercio, riteniamo, sulla base del testo che ci è stato anticipato, evidenziare alcune riflessioni utili per gli approfondimenti che la nota in questione ha avviato.

Concordiamo con le indicazioni relative all’art. 14 ( requisiti professionali nei circoli privati ) e per quanto attiene l’art. 42 ( divieto somministrazione bevande alcoliche ) per le quali ultime la interpretazione elaborata da questa Amministrazione coincide con il contenuto delle indicazioni espresse da codesta Direzione.

Per quanto attiene al più complesso (dal punto di vista giuridico) e rilevante (per l’impatto potenziale sull’esercizio delle attività) tema della sorvegliabilità , appare pienamente condivisibile la indicazione che colloca l’intero tema nella materia della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico, separato definitivamente da quell’ambigua collocazione che la L. 287/91 determinava con conseguenze negative anche in termini di incertezza delle competenze e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali coinvolti ( Organi decentrati dello Stato , Amministrazioni Comunali) con effetti per i Comuni anche in termini di impegni di lavoro degli organi di sorveglianza e di adempimenti amministrativi da espletare..

La scelta del Codice di non trattare il tema sorvegliabilità è una presa d’atto della sua estrinseca natura ( quella di un tema che attiene esclusivamente alla materia di Sicurezza e Ordine Pubblico) e non è quindi da considerare un novazione legislativa ma un semplice intervento di chiarezza normativa che il nuovo assetto costituzionale fondato sul Titolo V rende oggi indispensabile proprio per evitare sovrapposizioni di competenze.

E’ evidente infatti che la sorvegliabilità non è tema che per sua natura, visto lo stesso contenuto del DM 564/92 , possa essere trattato all’interno della disciplina della materia del commercio, di cui l’attività di somministrazione è articolazione, e neppure come tema di Polizia Amministrativa (nel qual caso la Regione avrebbe potuto disporre una disciplina con nuovi contenuti o disporre la non applicazione sul territorio regionale, trattandosi di materia complessivamente passata nelle proprie competenze legislative).

Il procedimento amministrativo di competenza comunale è quindi pienamente affrancato da contenuti che attengono competenze proprie degli organi decentrati dello Stato e la cui traduzione in procedimenti non può coinvolgere in alcun modo i procedimenti di cui è titolare il Comune ancorché gestiti attraverso le procedure del D.P.R. 447 ( Sportello Unico delle Attività Produttive ) .

Crediamo che questo sia un tema da approfondire anche con gli organi competenti ( Prefettura e Questura nonché Commissario di Governo) per trovare nel sempre dimostrato spirito di collaborazione forme e iter procedurali compatibili nel rispetto di quanto stabilito dal Codice (si pensi al procedimento semplificato con D.I.A. ad efficacia immediata) e dallo stesso DM (in termini di controllo). Resta come dato che appare certo l’inapplicabilità delle sanzioni ex Capo XIV – Sezione III del Codice all’eventuale accertamento da parte degli Organi competenti in materia di Sicurezza ed Ordine Pubblico della non sorvegliabilità di una attività di somministrazione.

Per quanto attiene alle disposizioni del D.M. 564/92 relative ai Circoli occorre verificare se applicando ad essi la norma speciale del D.P.R. 235/2001 ne consegua la sussistenza nell’applicazione dei vincoli imposti dal DM medesimo e quindi anche le modalità diverse di applicazione della sorvegliabilità a questa tipologia di attività di somministrazione ( come sembrerebbe confermare l’art. 2 – comma 2° - lettera e che stabilisce come nella D.I.A. il Presidente pro – tempore dichiara fra l’altro “ che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme………. ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3 – comma 1 della Legge 287/91” ( che sono appunto i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ).


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Data: 2012-06-16 11:40:36

Re:sorvegliabilità locale di somministrazione alimenti e bevande

"Sul tema dell'applicabilità dei requisiti di sorvegliabilità in TOSCANA, oltre all'orientamento espresso con la citata circolare regionale (che non costituisce fonte del diritto ed a cui non ha fatto seguito alcuna modifica della legge regionale 28, pur modificata in varie occasioni per altri profili) occorre tener presente l'orientamento espresso da alcuni Comuni già all'indomani dell'entrata in vigore della norma ed al quale rinvio: [...]"


Vero che l'orientamento della Regione non è fonte del diritto, ma altrettando dicasi per i pareri espressi da singoli uffici, ancorchè ben articolati.
Una domanda, ma l'art.152 reg. esec. TULPS è stato forse dichiarato incostituzionale o abrogato ?
Non credo che la LRT 28/2005, disapplicando la L. 287/91, possa far venir meno sic et simpliciter anche la norma regolamentare del DM sulla sorvegliabità che attiene anche a profili di ordine e sicurezza pubblica (statuali) con criteri unici sul territorio nazionale. E' la mia opinione.
:)

riferimento id:2923
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