Per quanto riguarda l'apertura di palestre la Regione Abruzzo mi pare abbia assunto solo la L.R. 20/2000 art.33.
Che dire in merito all'apertura di una palestra da parte di una ASD? Ho spulciato il forum: quindi se la Regione non ha previsto una normativa specifica l'attività è libera. Altrimenti SCIA con allegata piantina per i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso, oltre naturalmente la comunicazione alla ASL per i requisiti igienico sanitari, solo se associazione di promozione sociale è ininfluente la destinazione d'uso, . I requisiti professionali nel caso devono essere verificati dal Comune? Che dire dell'art. 11 della L.R. "Diploma di Laurea in Scienze motorie" è la triennale? :-[ Perdonatemi la confusione l'ora è tarda!
Per quanto riguarda l'apertura di palestre la Regione Abruzzo mi pare abbia assunto solo la L.R. 20/2000 art.33.
Che dire in merito all'apertura di una palestra da parte di una ASD? Ho spulciato il forum: quindi se la Regione non ha previsto una normativa specifica l'attività è libera. Altrimenti SCIA con allegata piantina per i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso, oltre naturalmente la comunicazione alla ASL per i requisiti igienico sanitari, solo se associazione di promozione sociale è ininfluente la destinazione d'uso, . I requisiti professionali nel caso devono essere verificati dal Comune? Che dire dell'art. 11 della L.R. "Diploma di Laurea in Scienze motorie" è la triennale? :-[ Perdonatemi la confusione l'ora è tarda!
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Sì, l'unico riferimento è la lr 20/2000 ... quindi solo requisiti professionali per le imprese ed attività libera.
Niente per associazioni.
Vedi anche qui: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot6012_11
Abruzzo
L.R. 07/03/2000, n. 20
Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 marzo 2000, n. 9.
Art. 33
Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica.
Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica svolte in palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, i soggetti organizzatori devono avvalersi degli istruttori qualificati di cui all'art. 11.
La responsabilità di tali attività è affidata ai soggetti di cui alla lettera a) dello stesso art. 11 con esclusione delle attività, finalizzate alla preparazione delle diverse discipline sportive, svolte da Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive del C.O.N.I. o agli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I.
La Regione disciplina con apposito regolamento la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, determinando le modalità ed i requisiti d'accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonché delle prove finali di qualificazione, approvando l'elenco di coloro che hanno superato tali prove.
Le province, in attuazione della L.R. 12 agosto 1998, n. 72, art. 54, comma 2, esercitano le funzioni di formazione e aggiornamento degli operatori sportivi, in collaborazione con il C.O.N.I.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che già operano nell'ambito delle attività di cui al primo comma sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa.
nessuna SCIA, l'art. 33 della L.R.prevede solo requisiti professionale.
riferimento id:29229