Data: 2015-10-12 12:27:24

VOLTURA SPETTACOLO VIAGGIANTE

BUONGIORNO, VORREI UN CHIARIMENTO IN MERITO ALLA PROCEDURA DA ATTUARE, MI SPIEGO: IL TITOLARE DI LICENZA PER SPETTACOLO VIAGGIANTE ART. 69 E 71 DEL TULPS, RILASCIATA DAL MIO COMUNE E OVE SONO RIPORTATI I CODICI IDENTIFICATIVI DI DUE ATTRAZIONI, ALLA DATA ODIERNA HA ACQUISTATO  UN'ULTERIORE ATTRAZIONE, DA ALTRO SOGGETTO, GIA' DOTATA DI CODICE IDENTIFICATIVO. HA FATTO RICHIESTA DI INSERIMENTO IN DETTA LICENZA, COME PROCEDO PER INSERIRE IN CAPO AL TITOLARE DELLA LICENZA L'ULTERIORE ATTRAZIONE? (INTEGRO LA LICENZA? COME?) PREMETTO CHE MI SONO STATI TRASMESSI GLI ATTI RELATIVI ALL'ATTRAZIONE ACQUISTATA (FATTURA, COLLAUDO). SEGNALO L'URGENZA DEL CASO E RINGRAZIO CORDIALMENTE

riferimento id:29225

Data: 2015-10-12 19:12:00

Re:VOLTURA SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il DM 18/05/2007 dispone (art. 4):

[i]comma 9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

comma 10. Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.[/i]

Il soggetto che acquisisce l’attrazione richiederà al Comune registrante (quello che ha registrato l’attrazione al primo utilizzo) la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione, dichiarando che la stessa è passata nella sua disponibilità.
In genere il Comune rilascia una presa d’atto con la quale dà conto del passaggio.

Lo stesso soggetto espleterà anche le procedure per l’annotazione dell’attrazione nella licenza di esercizio ex art. 69 TULPS presso il comune che gliel’ha rilasciata (in genere è il comune della sede legale). [b]In genere sarà usata una modulistica denominata richiesta inserimento attrazione. Il comune ha la possibilità di rilasciare nuova licenza in sostituzione della prima o di rilasciare un atto che diventa parte integrante sostanziale della licenza già posseduta. Là dove vige sempre il cartaceo (per quanto non sarebbe più possibile) i comuni si fanno dare l’originale dell’autorizzazione che riconsegnano con un nuovo allegato.[/b]


Rammenta anche che ogni cambio gestione di attrazione deve essere annotato nel “libretto di attività”. Il libretto deve essere aggiornato (da parte degli stessi gestori) con tutte le volture.

Riporto la circolare ministeriale di cui alla Circolare 1 dicembre 2009 , n. 114:
[i]- il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;

- il nuovo gestore deve segnalare al Comune, che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;

- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa;

- qualora l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la esercirà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4;

- nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa;

- nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.

[/i]

guarda l'esempio di Parma:
http://www.comune.parma.it/servizi/Artigianato--professioni-e-mestieri/Immissione-in-licenza-di-nuova-attrazione-autorizzazione_A10_C52_P305_Q2.aspx

riferimento id:29225

Data: 2015-10-13 07:12:43

Re:VOLTURA SPETTACOLO VIAGGIANTE

GRAZIE MILLE!!! :)

riferimento id:29225
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it