La titolare di una attività di stireria ha presentato la comunicazione del nominativo del responsabile tecnico ai sensi della L.R. 56/2013 dichiarando di aver iniziato l'attività dal novembre 2011. Non risulta che abbia presentato nessuna dia/scia per l'inizio attività; da quando esiste questo obbligo? Se per l'inizio attività a novembre 2011 avesse dovuto presentarla cosa devo fare ora? Grazie
riferimento id:29200In principio c’era la legge 84/2006 che dettava i requisiti tecnici per l’esercizio dell’attività ma non prevedeva nessuna SCIA. Nel 2010 (In vigore dal 8 maggio 2010) è intervenuto il d.lgs. n. 59/2010 che all’art. 79 ha disposto:
[i]1. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[...]
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, è sostituito dal seguente:
«Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.».
[...][/i]
Alla fine è arrivata la LR 56/2013 che ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:
[i]Art. 12 - Norme transitorie
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge (07/11/2013) comunicano allo SUAP entro i successivi due anni (07/11/2015), il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006.
[...]
2. Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio dei percorsi formativi di
cui all’articolo 8, le nuove imprese o i subentri a titolo di cessione dell’attività possono individuare la fi gura
del responsabile tecnico in modo provvisorio sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti all’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 84/2006, oppure possono individuare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione.[/i]
La legge statale prevede, sui requisiti prevede:
[i]2. Per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di [b]almeno uno dei seguenti requisiti[/b]:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno (2);
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
[b]d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata[/b]
[/i]
Sui requisiti approfondisci ma non vedrei problemi. Sulla necessità della SCIA, invece, vedo problemi perché a novembre 2011 l'obbligo era vigente.
D'altra parte è vero che le sanzioni di cui alla LR sono state previste nel 2013, quindi la loro applicazione porterebbe ad una probabilissima violazione del principio di legalità.
In più ci sono interpretazioni autorevoli (diverse dalla mia) che affermano l'obbligatorietà della SCIA solo per lavanderie avviate dopo l'entrata in vigore della norma regionale.
Data la situazione, io risolverei la faccenda in modo salomonico e farei presentare la SCIA in sanatoria.
Quindi anche l'attività di sola stireria è disciplinata dalla L. 84/2006 e quindi dal D.Lgs. 59/2010 e dalla L.R. 56/2013?
riferimento id:29200vedi:
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