APPALTI - controlli per sospetti di TERRORISMO - DECRETO 25 settembre 2015
[img width=300 height=225]http://www1.adnkronos.com/IGN/Assets/Imgs/T/terrorismo_esercitazioni2_xin--400x300.jpg[/img]
[b]MINISTERO DELL'INTERNO[/b]
DECRETO 25 settembre 2015
[color=red][b]Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica
amministrazione.[/b][/color] (15A07455)
(GU n.233 del 7-10-2015)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva
2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»
e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari
degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici
della pubblica amministrazione;
l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e
periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno,
indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;
l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro
emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il
coordinamento;
l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;
Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio
2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli
indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di
operatori non finanziari;
Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le
informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;
Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e'
pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;
Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:
a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche e integrazioni;
b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
e successive modifiche e integrazioni;
c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
«qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con
finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di
informazioni anche in materia fiscale;
e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1,
comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in
Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i
quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,
individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del
decreto antiriciclaggio;
f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o
dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a
tale attivita';
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale
incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai
medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le
informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con
l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane
di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica
amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come
«operatori».
2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita
l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita'
giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica
amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare
un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o
la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un
obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui
confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici
medesimi.
Art. 3
Indicatori di anomalia
[b] 1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di
incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di
contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. [/b]
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di
svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre
operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti
nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere
che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la
massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano
egualmente sintomatici di profili di sospetto.
[b] 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in
uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se'
sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni
sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta
valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una
valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli
indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia
soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre
informazioni disponibili. [/b]
4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della
attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di
carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia
attivita'.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici
costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e
devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I
riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive
(quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza
economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio,
l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo
economico del cliente), seppure non specificamente richiamati,
valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche
svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei
finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato,
devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati
per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati:
incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del
soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione
economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' o
significativo ammontare dell'operazione.
Art. 4
Obbligo di segnalazione
[b] 1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi
dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che
siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. [/b]
[color=red][b] 2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli
elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta, anche alla
luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del
decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di
cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. [/b][/color]
3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a
prescindere dal relativo importo.
4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette
rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le
operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in
parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di
segnalazione.
5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione
alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo'
essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del
rapporto.
6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare
considerazione le attivita' che presentano maggiori rischi di
riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi
finanziari e a un uso elevato di contante, nonche' i settori
economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di
fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita', produzione
di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla
denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata
indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.
8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei
titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto
antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al
Ministero dell'economia e finanze.
Art. 5
Obblighi in materia di contrasto
al finanziamento del terrorismo
1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del
terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei
relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito
della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera
omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti
gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi
siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati
identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro
dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo
economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive
del nominativo.
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da
quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art.
4 del decreto legislativo 109/2007.
3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a
congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di
trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere
direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a
disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al
comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.
Art. 6
Procedure interne
1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia
organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire
l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la
tempestivita' della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza
dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e
l'omogeneita' dei comportamenti.
2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della
specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e
operative.
3. Le procedure interne specificano le modalita' con le quali gli
addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le
informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni
sospette a un soggetto denominato "gestore".
4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona
che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale
soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
5. La persona individuata come gestore puo' coincidere con il
responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1,
comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non
coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di
coordinamento tra i medesimi.
6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione
delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per
tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le
operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori
quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata
in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di
strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile
individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei
rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati
meccanismi di coordinamento tra i delegati.
8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilita' a
posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di
richieste da parte delle autorita' competenti consentono la
ripartizione delle rispettive responsabilita' tra gli addetti agli
uffici che rilevano l'operativita' potenzialmente sospetta e il
soggetto individuato quale gestore.
9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza
dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette
tra i propri dipendenti e collaboratori.
10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione
automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi
e qualitativi.
11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti
tengono conto delle informazioni sul soggetto cui e' riferita
l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attivita' svolta, e in
particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte,
soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.
12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori
avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 7
Modalita' di segnalazione
1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la
descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con
provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art.
6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in
particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle
operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra
gli stessi.
2. La segnalazione e' trasmessa senza ritardo alla UIF in via
telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale
INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di
segnalazione on-line.
3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e
per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in
allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.
4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e
da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua
dal sistema informativo della UIF.
Art. 8
Formazione
1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione
degli elementi di sospetto.
2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di
riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione
dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuita' e
sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa
in materia antiriciclaggio.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' aggiornato periodicamente al fine di
integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle
operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici
della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Roma, 25 settembre 2015
Il Ministro: Alfano
Allegato
ALLEGATO
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il
comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione
1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza,
cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con
controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua
operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in
assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza,
cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente
l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il
controllo.
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in
un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra
l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia
sommersa o di degrado economico-istituzionale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti
(quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia
autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita'
economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie
reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza
o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati
nei suddetti Paesi o territori.
2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni
palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false
ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire
informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione
dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta
documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene
elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e
indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di
dubbio.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire
documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire
documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a
eseguirla.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e'
reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti
molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione
dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato,
direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti
penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone
politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche
delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del
terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo
ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero
opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a
misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di
sequestro.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero
opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche
pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e'
connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche
pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un
notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato
locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero
opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli
enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie
se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con
amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali
o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle
persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo,
ovvero notoriamente contigui a questi.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti
rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre
organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative,
riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure
di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone
che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello
domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o
degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con
organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative
che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad
esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del
personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili
a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta
caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo
artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua
operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in
assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da
strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei
registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa'
caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono
presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni,
international business company.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da
ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario,
manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo
dell'impresa.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente
costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa
improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie
se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che
appaiono come meri prestanome.
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni
mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria
operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o
comunque in difficolta' finanziaria.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa
conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo
dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si
mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire
non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta
o esecuzione) delle operazioni
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo
del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo
economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o
dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni
in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di
plausibili giustificazioni.
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del
soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da
successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa'
appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che
appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo
economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste
o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso
di adempiere agli obblighi tributari).
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit
ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro
caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree
geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a
scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente
incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente
in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni
risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a
fini di lucro.
Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo
stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se
tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio'
appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti
rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli
motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita'
sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto
di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi
sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di
giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al
normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto
se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo
ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di
evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali,
diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque
ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu'
soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di
attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o
parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita
l'operazione.
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un
terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli
motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita
l'operazione.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura
dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie
laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia
stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di
soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere
autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di
garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione
illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se
sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in
assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica
amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di
interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione,
specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede
effettiva.
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di
svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano
ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi
particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione
attinente alle condizioni economiche.
Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi
di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili
registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate
a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di
mercato o al loro prevedibile valore di stima.
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in
contropartita con societa' che risultano costituite di recente e
hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del
soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di
rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre
diversi.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo
modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a
tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per
persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad
oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attivita'
Settore controlli fiscali (1)
Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di
occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi
rilevanti.
Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono
inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente
di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di
societa' fittizie.
Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi
extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore
reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.
Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di
denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a
imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi
comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale,
ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o
depositari delle scritture contabili.
Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la
prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non
supportate da idonea documentazione giustificativa.
Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da
parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una
plausibile giustificazione.
Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi
caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di
plausibili giustificazioni.
Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al
contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli
al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento
della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi
o territori a rischio.
Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi
fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e
manutenzione, attivita' di consulenza e pubblicitarie, inerenti al
settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo
scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche,
all'attivita' di commercio di beni a contenuto tecnologico o di
societa'/associazioni sportive.
Settore appalti (2)
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o
di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei
necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi,
organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi
finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non
compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa,
ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e
particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,
servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica
all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione
aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della
prestazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,
servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di
imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto
sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni
oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua
volta riunito, raggruppato o consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,
servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma
comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi
strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,
servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento
plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione
richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non
dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo
all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero
qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel
corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero
l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici,
servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso
dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione,
realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo
ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa',
prive di giustificazione.
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a
base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un
criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta
anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti
dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato
da complessita' elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo
soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi
ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione
particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara
sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando
di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati
dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio
nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura
di gara.
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di
giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti
di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito
di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non
giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita'
tecnica o convenienza economica.
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione,
consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un
allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o
forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente
previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non
giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo
ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in
assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il
necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di legge.
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da
intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio
dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza
delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione,
salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante,
contestuale alla stipula del contratto.
Previsione nei contratti di concessione o di finanza di
progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un
termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a
4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal
concessionario o promotore.
Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale
direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata
esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa
tecnico-realizzativa e finanziaria.
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o
valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con
individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti
esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con
raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i
cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o
consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di
qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione
mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i
contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub
affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi
contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in
ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici (3)
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il
profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita
l'operazione.
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche
contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo,
dietro prestazione delle medesime garanzie.
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non
compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla
partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie,
specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in
particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede
ovvero da trasferimenti d'azienda.
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti
giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu'
amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare
effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente
ovvero associato).
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa'
costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o
piu' soci in comune.
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti
disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello
stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da
professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in
localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita'
beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano
come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione
aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni
pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo
di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo
economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte
di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o
patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche
connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione,
la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo
in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di
societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit
patrimoniale.
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in
un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia
differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un
ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o
ad altre forme di finanziamento.
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra
societa' riconducibili allo stesso gruppo.
Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o
ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie
disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili
giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e'
riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza
di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da
parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit
patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con
la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita
l'operazione.
Richieste di licenze di commercio da parte di societa'
scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in
assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la
sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto
arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto
arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio
dell'attivita' produttiva.
(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.
(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del
decreto.
(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del
decreto.