Data: 2015-10-08 05:12:35

APPALTI - controlli per sospetti di TERRORISMO - DECRETO 25 settembre 2015

APPALTI - controlli per sospetti di TERRORISMO - DECRETO 25 settembre 2015

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[b]MINISTERO DELL'INTERNO[/b]
DECRETO 25 settembre 2015
[color=red][b]Determinazione degli indicatori di  anomalia  al  fine  di  agevolare
l'individuazione  delle  operazioni  sospette  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo da parte  degli  uffici  della  pubblica
amministrazione.[/b][/color] (15A07455)
(GU n.233 del 7-10-2015)



                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  finanziamento  del
terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che  minacciano  la
pace e la sicurezza internazionale,  in  attuazione  della  direttiva
2005/60/CE»;
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione»
e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
    l'art. 10, comma 2, lettera g), che  prevede  fra  i  destinatari
degli obblighi di segnalazione  di  operazioni  sospette  gli  uffici
della pubblica amministrazione;
    l'art. 41, comma  2,  lettera  c),  che,  al  fine  di  agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su  proposta
dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati  e
periodicamente aggiornati, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;
    l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori  di  anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono  sottoposti,  prima  della  loro
emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per  assicurarne  il
coordinamento;
    l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica
amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
  Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17  febbraio
2011  e  successive  modificazioni,  recante  determinazione  degli
indicatori di anomalia al fine di  agevolare  l'individuazione  delle
operazioni sospette di riciclaggio da parte di  talune  categorie  di
operatori non finanziari;
  Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria  per
l'Italia del  4  maggio  2011,  recante  istruzioni  sui  dati  e  le
informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;
  Visto l'art. 1, comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,
recante disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
  Considerato  che  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria  si  e'
pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;
  Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

                              Decreta:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:
    a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163, e successive modifiche e integrazioni;
    b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
e successive modifiche e integrazioni;
    c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice  penale,  e  cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
    d) «Paesi o territori a rischio»:  i  Paesi  o  i  territori  non
annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di  cui  al
relativo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e,  in
ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad
es.  GAFI,  OCSE)  come  esposti  a  rischio  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio  di
informazioni anche in materia fiscale;
    e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art.  1,
comma 2, lettera o), del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, le persone fisiche residenti in  altri  Stati  comunitari  o  in
Stati extracomunitari,  che  occupano  o  hanno  occupato  importanti
cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o  coloro  con  i
quali  tali  persone  intrattengono  notoriamente  stretti  legami,
individuati sulla base dei criteri di cui  all'allegato  tecnico  del
decreto antiriciclaggio;
    f) «riciclaggio»: in conformita'  con  l'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
      la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo  di  occultare  o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
      l'occultamento  o  la  dissimulazione  della  reale  natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita';
      l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
      la  partecipazione  ad  uno  degli  atti  di  cui  agli  alinea
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
    g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera  z),  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  l'Unita'  di
informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la  struttura  nazionale
incaricata di ricevere dai  soggetti  obbligati,  di  richiedere,  ai
medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti  le
informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
    h) «uffici della pubblica amministrazione»:  in  conformita'  con
l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli
istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni
educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a  ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'  montane  e
loro  consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni  universitarie,  le
amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario
nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta'  metropolitane
di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente  decreto  si  applica  agli  uffici  della  pubblica
amministrazione,  di  seguito  riassuntivamente  indicati    come
«operatori».
  2. Ai fini del presente  decreto  per  «soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione» si  intende  il  soggetto  (persona  fisica  o  entita'
giuridica)  nei  cui  confronti  gli  uffici  della    pubblica
amministrazione  svolgono  un'attivita'  finalizzata  a  realizzare
un'operazione a contenuto economico, connessa con la  trasmissione  o
la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di  un
obiettivo  di  natura  finanziaria  o  patrimoniale  ovvero  nei  cui
confronti  sono  svolti  i  controlli  di  competenza  degli  uffici
medesimi.
                              Art. 3


                      Indicatori di anomalia

[b]  1. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di
incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno  lo  scopo  di
contribuire al contenimento degli oneri  e  al  corretto  e  omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. [/b]
  2. L'elencazione degli indicatori di  anomalia  non  e'  esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita'  di
svolgimento  delle  operazioni.  L'impossibilita'  di  ricondurre
operazioni o comportamenti ad uno o piu'  degli  indicatori  previsti
nell'allegato del presente decreto non e'  sufficiente  ad  escludere
che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la
massima  attenzione  ulteriori  comportamenti  e  caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti  negli  indicatori,  siano
egualmente sintomatici di profili di sospetto.
[b]  3. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in
uno  o  piu'  indicatori  di  anomalia  non  e'  motivo  di  per  se'
sufficiente per l'individuazione  e  la  segnalazione  di  operazioni
sospette,  per  le  quali  e'  comunque  necessaria  una  concreta
valutazione  specifica.  Gli  operatori  effettuano,  quindi,  una
valutazione  complessiva  dell'operativita'    avvalendosi    degli
indicatori previsti  nell'allegato,  che  attengono  ad  aspetti  sia
soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte  le  altre
informazioni disponibili. [/b]
  4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della
attivita' in concreto svolta  e  si  avvalgono  degli  indicatori  di
carattere  generale  unitamente  a  quelli  specifici  per  tipologia
attivita'.
  5. Per favorire la lettura  e  la  comprensione  degli  indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati  in  sub-indici;  i  sub-indici
costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore  di  riferimento  e
devono essere valutati congiuntamente al contenuto  dello  stesso.  I
riferimenti,  contenuti  nell'indicatore,  a  circostanze  oggettive
(quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza
economica dell'operazione)  ovvero  soggettive  (quali,  ad  esempio,
l'eventuale giustificazione addotta o  la  coerenza  con  il  profilo
economico  del  cliente),  seppure  non  specificamente  richiamati,
valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
  6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche
svolte nei  settori  dei  controlli  fiscali,  degli  appalti  e  dei
finanziamenti pubblici, individuati nella  sezione  C  dell'allegato,
devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati
per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove  non  richiamati:
incoerenza con l'attivita' o il profilo  economico  patrimoniale  del
soggetto cui e' riferita  l'operazione;  assenza  di  giustificazione
economica;  inusualita',  illogicita',  elevata  complessita'  o
significativo ammontare dell'operazione.
                              Art. 4


                      Obbligo di segnalazione

[b]  1. Gli operatori  inviano  alla  UIF  una  segnalazione,  ai  sensi
dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano  o
hanno motivi ragionevoli per sospettare che  siano  in  corso  o  che
siano state  compiute  o  tentate  operazioni  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. [/b]
[color=red][b]  2. Il sospetto deve fondarsi  su  una  compiuta  valutazione  degli
elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione  a  disposizione  dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta,  anche  alla
luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art.  41  del
decreto antiriciclaggio e degli schemi di  comportamento  anomalo  di
cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso. [/b][/color]
  3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni  sospette  a
prescindere dal relativo importo.
  4. Gli operatori segnalano alla UIF anche  le  operazioni  sospette
rifiutate o comunque  non  concluse  e  quelle  tentate,  nonche'  le
operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in  tutto  o  in
parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi  obblighi  di
segnalazione.
  5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale  segnalazione
alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo'
essere limitata alle fasi  di  instaurazione  o  di  conclusione  del
rapporto.
  6. Nella valutazione delle operazioni sono  tenute  in  particolare
considerazione  le  attivita'  che  presentano  maggiori  rischi  di
riciclaggio  in  relazione  alla  movimentazione  di  elevati  flussi
finanziari e  a  un  uso  elevato  di  contante,  nonche'  i  settori
economici interessati dall'erogazione di  fondi  pubblici,  anche  di
fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita',  produzione
di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
  7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla
denuncia  di  fatti  penalmente  rilevanti  e  va    effettuata
indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.
  8.  Gli  operatori  non  devono  segnalare  fatti  che  attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante  e  dei
titoli  al  portatore  contenute  nell'art.  49  del    decreto
antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo; tali  violazioni  vanno  comunicate  al
Ministero dell'economia e finanze.
                              Art. 5


                  Obblighi in materia di contrasto
                  al finanziamento del terrorismo

  1. Il sospetto di operazioni  riconducibili  al  finanziamento  del
terrorismo si desume anche dal  riscontro  di  un  nominativo  e  dei
relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul  sito
della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della  segnalazione,  la  mera
omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di  tutti
gli elementi disponibili, che uno  o  piu'  dei  dati  identificativi
siano effettivamente gli stessi indicati  nelle  liste.  Tra  i  dati
identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e  ogni  altro
dato riferito nelle liste che risulti incompatibile  con  il  profilo
economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive
del nominativo.
  2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto  da
quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui  all'art.
4 del decreto legislativo 109/2007.
  3.  Gli  operatori  sono  consapevoli  che  i  fondi  sottoposti  a
congelamento  non  possono  costituire  oggetto  di  alcun  atto  di
trasferimento,  disposizione  o  utilizzo.  E'  vietato  mettere
direttamente  o  indirettamente  fondi  o  risorse  economiche  a
disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
  4. Gli atti posti in essere in violazione dei  divieti  di  cui  al
comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.
                              Art. 6


                          Procedure interne

  1.  Gli  operatori  adottano,  in  base  alla  propria  autonomia
organizzativa, procedure interne di valutazione  idonee  a  garantire
l'efficacia  della  rilevazione  di  operazioni  sospette,    la
tempestivita' della segnalazione alla UIF,  la  massima  riservatezza
dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e
l'omogeneita' dei comportamenti.
  2.  Le  procedure  interne  sono  modulate  tenendo  conto  della
specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e
operative.
  3. Le procedure interne specificano le modalita' con le  quali  gli
addetti agli uffici della  pubblica  amministrazione  trasmettono  le
informazioni rilevanti ai fini  della  valutazione  delle  operazioni
sospette a un soggetto denominato "gestore".
  4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la  persona
che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato,  quale
soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
  5. La persona individuata  come  gestore  puo'  coincidere  con  il
responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1,
comma 7, della legge 190/2012. Nel caso  in  cui  tali  soggetti  non
coincidano,  gli  operatori  prevedono  adeguati  meccanismi  di
coordinamento tra i medesimi.
  6. Gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti
possono  individuare  un  gestore  comune  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
  7. Al fine di garantire efficacia  e  riservatezza  nella  gestione
delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore  per
tutte  le  comunicazioni  e  gli  approfondimenti  connessi  con  le
operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli  operatori
quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata
in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line.  In  caso  di
strutture  organizzative  particolarmente  complesse  e'  possibile
individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta  dei
rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati
meccanismi di coordinamento tra i delegati.
  8. Le procedure adottate assicurano la  pronta  ricostruibilita'  a
posteriori delle motivazioni  delle  decisioni  assunte  in  caso  di
richieste  da  parte  delle  autorita'  competenti  consentono  la
ripartizione delle rispettive responsabilita' tra  gli  addetti  agli
uffici che  rilevano  l'operativita'  potenzialmente  sospetta  e  il
soggetto individuato quale gestore.
  9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la  conoscenza
dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette
tra i propri dipendenti e collaboratori.
  10. Gli operatori si possono avvalere  di  procedure  di  selezione
automatica delle operazioni anomale basate su parametri  quantitativi
e qualitativi.
  11. Nella  valutazione  degli  elementi  soggettivi,  i  segnalanti
tengono  conto  delle  informazioni  sul  soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione,  acquisite  nell'ambito  dell'attivita'  svolta,  e  in
particolare di  quelle  inerenti  a  persone  politicamente  esposte,
soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.
  12. Il trattamento delle  informazioni  da  parte  degli  operatori
avviene nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  in  materia  di
protezione dei dati personali.
                              Art. 7


                      Modalita' di segnalazione

  1. La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  informazioni,  la
descrizione delle operazioni ed i motivi del  sospetto  indicati  con
provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art.
6,  comma  6,  lettera  e-bis)  del  decreto  antiriciclaggio  e,  in
particolare,  elementi  informativi,  in  forma  strutturata,  sulle
operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra
gli stessi.
  2. La segnalazione e' trasmessa  senza  ritardo  alla  UIF  in  via
telematica,  attraverso  la  rete  Internet,  tramite  il  portale
INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia,  previa  adesione  al  sistema  di
segnalazione on-line.
  3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e
per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in
allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.
  4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e
da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su  base  annua
dal sistema informativo della UIF.
                              Art. 8


                            Formazione

  1.  Gli  operatori  adottano  misure  di  adeguata  formazione  del
personale e dei collaboratori ai fini della  corretta  individuazione
degli elementi di sospetto.
  2. Periodici programmi di formazione sono  volti  a  consentire  di
riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento  del  terrorismo,  anche  attraverso  la  valutazione
dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
  3.  La  formazione  deve  avere  carattere  di  continuita'  e
sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della  normativa
in materia antiriciclaggio.
                              Art. 9


                        Disposizioni finali

  1. Il presente decreto sara' aggiornato periodicamente al  fine  di
integrare gli  indicatori  di  anomalia  per  l'individuazione  delle
operazioni sospette, tenendo conto  dell'articolazione  degli  uffici
della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei  rischi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    Roma, 25 settembre 2015

                                                  Il Ministro: Alfano
                                                            Allegato

                                                            ALLEGATO
    A.  Indicatori  di  anomalia  connessi  con  l'identita'  o  il
comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione
    1.  Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  ha  residenza,
cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera  con
controparti  situate  in  tali  Paesi,  e  richiede  ovvero  effettua
operazioni di significativo  ammontare  con  modalita'  inusuali,  in
assenza di plausibili ragioni.
      Il  soggetto  che  richiede  l'operazione  ha  residenza,
cittadinanza o sede in un Paese  la  cui  legislazione  non  consente
l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o  il
controllo.
      Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o  in
un territorio notoriamente considerati  a  rischio,  in  ragione  tra
l'altro dell'elevato grado di infiltrazione  criminale,  di  economia
sommersa o di degrado economico-istituzionale.
      Il soggetto cui e'  riferita  l'operazione  presenta  documenti
(quali, ad esempio,  titoli  o  certificati),  specie  se  di  dubbia
autenticita',  attestanti  l'esistenza  di  cospicue  disponibilita'
economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.
      Il soggetto cui  e'  riferita  l'operazione  presenta  garanzie
reali o personali rilasciate da soggetti con residenza,  cittadinanza
o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati
nei suddetti Paesi o territori.
    2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni
palesemente inesatte o  del  tutto  incomplete  o  addirittura  false
ovvero si mostra riluttante  a  fornire  ovvero  rifiuta  di  fornire
informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione
dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
      Il  soggetto  cui  e'  riferita    l'operazione    presenta
documentazione  che  appare  falsa  o  contraffatta  ovvero  contiene
elementi del tutto difformi da quelli tratti da  fonti  affidabili  e
indipendenti o presenta comunque forti elementi di  criticita'  o  di
dubbio.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto  di  esibire
documenti  di  identita'  ovvero  alla  richiesta  di  fornire
documentazione o informazioni  inerenti  all'operazione,  rinuncia  a
eseguirla.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di  ovvero  e'
reticente a fornire  informazioni  o  documenti  concernenti  aspetti
molto  rilevanti,    specie    se    attinenti    all'individuazione
dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
    3. Il soggetto cui e' riferita  l'operazione  risulta  collegato,
direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti
penali o a misure di  prevenzione  patrimoniale  ovvero  con  persone
politicamente esposte o con soggetti censiti  nelle  liste  pubbliche
delle  persone  o  degli  enti  coinvolti  nel  finanziamento  del
terrorismo, e richiede ovvero effettua  operazioni  di  significativo
ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
      Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  e'  notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato)  ovvero
opera per conto di persone  sottoposte  a  procedimenti  penali  o  a
misure di  prevenzione  patrimoniale  o  ad  altri  provvedimenti  di
sequestro.
      Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  e'  notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato)  ovvero
opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche
pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa  che  e'
connessa  a  vario  titolo  a  una  persona  con  importanti  cariche
pubbliche a livello  domestico  e  che  improvvisamente  registra  un
notevole incremento del fatturato a livello nazionale o  del  mercato
locale.
      Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  e'  notoriamente
contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato)  ovvero
opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli
enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa,  specie
se  costituita  di  recente,  partecipata  da  soci  ovvero  con
amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali
o a misure di prevenzione  o  che  sono  censiti  nelle  liste  delle
persone o degli enti  coinvolti  nel  finanziamento  del  terrorismo,
ovvero notoriamente contigui a questi.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene  rilevanti
rapporti  finanziari    con    fondazioni,    associazioni,    altre
organizzazioni non  profit  ovvero  organizzazioni  non  governative,
riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o  a  misure
di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone
che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello
domestico, ovvero a soggetti censiti  nelle  liste  delle  persone  o
degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato  con
organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni  non  governative
che presentano  tra  loro  connessioni  non  giustificate,  quali  ad
esempio la condivisione  dell'indirizzo,  dei  rappresentanti  o  del
personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili
a nominativi ricorrenti.
    4.  Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  risulta
caratterizzato da assetti proprietari,  manageriali  e  di  controllo
artificiosamente complessi  od  opachi  e  richiede  ovvero  effettua
operazioni di significativo  ammontare  con  modalita'  inusuali,  in
assenza di plausibili ragioni.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione e'  caratterizzato  da
strutture societarie opache (desumibili, ad esempio,  da  visure  nei
registri camerali) ovvero  si  avvale  artificiosamente  di  societa'
caratterizzate da catene partecipative  complesse  nelle  quali  sono
presenti, a titolo esemplificativo,  trust,  fiduciarie,  fondazioni,
international business company.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione e'  caratterizzato  da
ripetute  e/o  improvvise  modifiche  nell'assetto  proprietario,
manageriale (ivi compreso il  "direttore  tecnico")  o  di  controllo
dell'impresa.
      Il  soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione  e'  di  recente
costituzione, effettua una intensa  operativita'  finanziaria,  cessa
improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa,  specie
se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti  che
appaiono come meri prestanome.
      Il soggetto  che  effettua  ripetute  richieste  di  operazioni
mantiene  invariati  gli  assetti  gestionali  e/o  la  propria
operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o
comunque in difficolta' finanziaria.
      Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa
conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o  dello  scopo
dell'operazione, ovvero e' accompagnato  da  altri  soggetti  che  si
mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto  di  agire
non per conto proprio ma di terzi.
    B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta
o esecuzione) delle operazioni
    5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o  scopo
del tutto incoerente con l'attivita' o  con  il  complessivo  profilo
economico-patrimoniale del soggetto cui e'  riferita  l'operazione  o
dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle  informazioni
in possesso o comunque rilevabili da  fonti  aperte,  in  assenza  di
plausibili giustificazioni.
      Acquisto di beni o servizi non  coerente  con  l'attivita'  del
soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione,  specie  se  seguito  da
successivo trasferimento del bene o servizio in  favore  di  societa'
appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
      Operazioni  che  comportano  l'impiego  di  disponibilita'  che
appaiono  del  tutto    sproporzionate    rispetto    al    profilo
economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste
o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso
di adempiere agli obblighi tributari).
      Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non  profit
ovvero  da  organizzazioni  non  governative  che,  per  le  loro
caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree
geografiche di destinazione dei  fondi),  risultano  riconducibili  a
scopi  di  finanziamento  del  terrorismo  ovvero  manifestamente
incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque  proprie  dell'ente
in base alla documentazione prodotta, specie se  tali  organizzazioni
risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a
fini di lucro.
      Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti  recanti  lo
stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se
tale indirizzo appartiene anche a una  societa'  commerciale  e  cio'
appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.
      Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti
rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di  ragionevoli
motivi legati  al  tipo  di  attivita'  esercitata  o  a  particolari
condizioni adeguatamente documentate.
      Offerta di  polizze  di  assicurazione  relative  ad  attivita'
sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto
di societa' estere,  anche  senza  succursali  in  Italia,  a  prezzi
sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
    6.  Richiesta  ovvero  esecuzione  di  operazioni  prive  di
giustificazione  commerciale  con  modalita'  inusuali  rispetto  al
normale svolgimento della professione o  dell'attivita',  soprattutto
se  caratterizzate  da  elevata  complessita'  o  da  significativo
ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
      Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di
evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali,
diversi dal domicilio, dalla  residenza  o  dalla  sede,  o  comunque
ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
      Frequente richiesta di operazioni  per  conto  di  uno  o  piu'
soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati  al  tipo  di
attivita' esercitata o al rapporto  tra  le  parti  o  a  particolari
condizioni adeguatamente documentate.
      Estinzione  anticipata  e  inaspettata,  in  misura  totale  o
parziale, dell'obbligazione da parte del  soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione.
      Richiesta di estinzione di  un'obbligazione  effettuata  da  un
terzo estraneo al  rapporto  negoziale,  in  assenza  di  ragionevoli
motivi  o  di  collegamenti  con  il  soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione.
      Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a  copertura
dell'esposizione del soggetto cui e'  riferita  l'operazione,  specie
laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero  sia
stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
      Presentazione di garanzie  personali  rilasciate  da  parte  di
soggetti che sembrano  operare  in  via  professionale  senza  essere
autorizzati  allo  svolgimento  dell'attivita'  di  prestazione  di
garanzie.
    7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni  con  configurazione
illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se
sono previste  modalita'  eccessivamente  complesse  od  onerose,  in
assenza di plausibili giustificazioni.
      Richiesta  di  operazione  a  un  ufficio  della  pubblica
amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di
interesse dell'attivita' del soggetto cui e'  riferita  l'operazione,
specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla  sede
effettiva.
      Richiesta di modifica delle condizioni  o  delle  modalita'  di
svolgimento dell'operazione,  specie  se  tali  modifiche  comportano
ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.
      Richiesta    di    esecuzione    dell'operazione    in    tempi
particolarmente ristretti  a  prescindere  da  qualsiasi  valutazione
attinente alle condizioni economiche.
      Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o  servizi
di  valore  significativo  (ad  esempio,  beni  immobili  e  mobili
registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate
a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai  correnti  valori  di
mercato o al loro prevedibile valore di stima.
      Operazioni ripetute, di importo  significativo,  effettuate  in
contropartita con societa' che  risultano  costituite  di  recente  e
hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del
soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso  di
rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
      Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari  sempre
diversi.
      Proposta  di  regolare  sistematicamente  i  pagamenti  secondo
modalita' tali da suscitare il dubbio  che  si  intenda  ricorrere  a
tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
      Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo,  contratti  per
persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi  ad
oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
    C. Indicatori specifici per settore di attivita'
    Settore controlli fiscali (1)
      Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di
occultare disponibilita'  finanziarie,  soprattutto  se  per  importi
rilevanti.
      Emissione o pagamenti di fatture per  operazioni  che  appaiono
inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo  corrente
di mercato del bene o servizio acquistato,  specie  se  a  favore  di
societa' fittizie.
      Operazioni  commerciali,  specie  se  compiute  da/verso  Paesi
extra-UE, effettuate per importi  notevolmente  inferiori  al  valore
reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.
      Omessa dichiarazione del  trasferimento  di  ingenti  somme  di
denaro contante da  parte  di  soggetti  che  risultano  collegati  a
imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da  elementi
comuni quali la denominazione, la sede o la  domiciliazione  fiscale,
ovvero aventi i  medesimi  soggetti  quali  legali  rappresentanti  o
depositari delle scritture contabili.
      Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con  la
prestazione di attivita' di consulenza, studio o  progettazione,  non
supportate da idonea documentazione giustificativa.
      Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie  da
parte  di  numerose  o  ricorrenti  controparti  estere,  senza  una
plausibile giustificazione.
      Operazioni  con  controparti  estere  ubicate  in    Paesi
caratterizzati  da  regime  fiscale  privilegiato,  in  assenza  di
plausibili giustificazioni.
      Richiesta di ricorrere, specie se  per  importi  rilevanti,  al
contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri  titoli
al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.
      Versamento di un consistente acconto in contanti e  regolamento
della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi
o territori a rischio.
      Operazioni  inusuali  tese  a  conseguire  indebiti  vantaggi
fiscali, specie se compiute in relazione a procedure  di  affidamento
di lavori, servizi e forniture inerenti ad  attivita'  di  pulizia  e
manutenzione, attivita' di consulenza e  pubblicitarie,  inerenti  al
settore edile, del  trasporto  pubblico,  dei  beni  culturali,  allo
scambio di servizi e diritti negoziati su  piattaforme  informatiche,
all'attivita' di commercio di  beni  a  contenuto  tecnologico  o  di
societa'/associazioni sportive.
    Settore appalti (2)
      Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o
di pubblica utilita', specie  se  non  programmati,  in  assenza  dei
necessari  requisiti  (soggettivi,  economici,  tecnico-realizzativi,
organizzativi  e  gestionali),  con  apporto  di  rilevanti  mezzi
finanziari  privati,  specie  se  di  incerta  provenienza  o  non
compatibili  con  il  profilo  economico-patrimoniale  dell'impresa,
ovvero con una forte disponibilita' di  anticipazioni  finanziarie  e
particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
      Partecipazione a procedure di affidamento di  lavori  pubblici,
servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica
all'esecuzione del contratto, anche con riferimento  alla  dimensione
aziendale  dell'operatore  e  alla  localita'  di  svolgimento  della
prestazione.
      Partecipazione a procedure di affidamento di  lavori  pubblici,
servizi e forniture da  parte  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
imprese,  costituito  da  un  numero  di  partecipanti  del  tutto
sproporzionato in relazione al valore economico  e  alle  prestazioni
oggetto del contratto, specie se il singolo  partecipante  e'  a  sua
volta riunito, raggruppato o consorziato.
      Partecipazione a procedure di affidamento di  lavori  pubblici,
servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui  programma
comune  non  contempla  tale  partecipazione  tra  i  propri  scopi
strategici.
      Partecipazione a procedure di affidamento di  lavori  pubblici,
servizi e forniture mediante ricorso al  meccanismo  dell'avvalimento
plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione
richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non
dimostri  l'effettiva  disponibilita'  dei  requisiti  facenti  capo
all'impresa avvalsa, necessari  all'esecuzione  dell'appalto,  ovvero
qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti  nel
corso del procedimento se ne  desuma  l'eccessiva  onerosita'  ovvero
l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
      Partecipazione a procedure di affidamento di  lavori  pubblici,
servizi  e  forniture  da  parte  di  soggetti  che,  nel  corso
dell'espletamento della gara,  ovvero  della  successiva  esecuzione,
realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o  di  un  suo
ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione  della  societa',
prive di giustificazione.
      Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a
base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un
criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero  che  risulta
anormalmente bassa sulla  base  degli  elementi  specifici  acquisiti
dalla stazione appaltante, specie se il contratto  e'  caratterizzato
da complessita' elevata.
      Presentazione  di  una  sola  offerta  da  parte  del  medesimo
soggetto  nell'ambito  di  procedure  di  gara  che  prevedono  tempi
ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione
particolarmente stringenti e un costo della  documentazione  di  gara
sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando
di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
      Ripetuti affidamenti a un medesimo  soggetto  non  giustificati
dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di  un  servizio
nelle more della indizione ovvero del completamento  della  procedura
di gara.
      Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in  assenza  di
giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per  contratti
di importo elevato e mediante affidamenti  diretti  o  con  procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o  a  seguito
di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
      Contratto  aggiudicato  previo  frazionamento  in  lotti  non
giustificato  in  relazione  alla  loro  funzionalita',  possibilita'
tecnica o convenienza economica.
      Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di  esecuzione,
consistenti in una variazione delle  prestazioni  originarie,  in  un
allungamento  dei  termini  di  ultimazione  dei  lavori,  servizi  o
forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente
previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
      Esecuzione del  contratto  caratterizzata  da  ripetute  e  non
giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un  suo
ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.
      Ricorso al subappalto oltre la quota parte  subappaltabile,  in
assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza  il
necessario deposito del contratto di subappalto  presso  la  stazione
appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di legge.
      Cessioni di crediti derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,
effettuate  nei  confronti  di  soggetti  diversi  da  banche  e  da
intermediari  finanziari  aventi  nell'oggetto  sociale  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto  dei  crediti  ovvero  senza  l'osservanza
delle prescrizioni di forma e  di  previa  notifica  della  cessione,
salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante,
contestuale alla stipula del contratto.
      Previsione  nei  contratti  di  concessione  o  di  finanza  di
progetto, di importo  superiore  alle  soglie  comunitarie  e  di  un
termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore  a
4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal
concessionario o promotore.
      Esecuzione delle  attivita'  affidate  al  contraente  generale
direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in  assenza  di  adeguata
esperienza,      qualificazione,      capacita'      organizzativa
tecnico-realizzativa e finanziaria.
      Aggiudicazione di sponsorizzazioni  tecniche  di  utilita'  e/o
valore complessivo indeterminato o difficilmente  determinabile,  con
individuazione, da parte  dello  sponsor,  di  uno  o  piu'  soggetti
esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi  coincidano  con
raggruppamenti costituiti da un elevato numero di  partecipanti  o  i
cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti,  raggruppati  o
consorziati,  specie  se  privi  dei  prescritti  requisiti  di
qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
      Esecuzione della prestazione,  oggetto  della  sponsorizzazione
mediante il ricorso a  subappalti,  oltre  i  limiti  imposti  per  i
contratti  pubblici  ovvero  mediante  il  ripetuto  ricorso  a  sub
affidamenti,  specie  se  in  reiterata  violazione  degli  obblighi
contrattuali e delle prescrizioni impartite  dall'amministrazione  in
ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
    Settore finanziamenti pubblici (3)
      Richiesta  di  finanziamento  pubblico  incompatibile  con  il
profilo  economico-patrimoniale  del  soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione.
      Richiesta  di  finanziamenti  pubblici  effettuata    anche
contestualmente da piu' societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo,
dietro prestazione delle medesime garanzie.
      Utilizzo  di  finanziamenti  pubblici  con  modalita'  non
compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
      Costituzione  di  societa'  finalizzata  esclusivamente  alla
partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie,
specie  se  seguita  da  repentine  modifiche  statutarie  e,  in
particolare, da cospicui aumenti di  capitale,  cambiamenti  di  sede
ovvero da trasferimenti d'azienda.
      Richiesta di agevolazioni  finanziarie  da  parte  di  soggetti
giuridici aventi  il  medesimo  rappresentante  legale,  uno  o  piu'
amministratori comuni,  ovvero  riconducibili  al  medesimo  titolare
effettivo o a persone collegate (ad  esempio,  familiare,  convivente
ovvero associato).
      Richiesta di agevolazioni  finanziarie  da  parte  di  societa'
costituite in un arco temporale circoscritto, specie  se  con  uno  o
piu' soci in comune.
      Richiesta di agevolazioni finanziarie  previste  da  differenti
disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti  parte  dello
stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
      Richiesta  di  agevolazioni  finanziarie    presentate    da
professionisti o  procuratori  che  operano  o  sono  domiciliati  in
localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita'
beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano
come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.
      Presentazione  di  dichiarazioni  relative  alla  dimensione
aziendale  dell'impresa  necessaria  per  ottenere  le  agevolazioni
pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
      Estinzione anticipata di finanziamento agevolato  con  utilizzo
di  ingenti  somme  che  appaiono  non  compatibili  con  il  profilo
economico del soggetto finanziato.
    Settore immobili e commercio
      Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio  da  parte
di nominativi privi  delle  necessarie  disponibilita'  economiche  o
patrimoniali,  in  assenza  di  plausibili  giustificazioni,  anche
connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita  l'operazione,
la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo
in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.
        Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da  parte  di
societa'  scarsamente  capitalizzate  o  con  notevole  deficit
patrimoniale.
        Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio,  in
un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia
differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
        Ripetuti acquisti di immobili, specie se  di  pregio,  in  un
ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o
ad altre forme di finanziamento.
        Operazioni di acquisto e vendita  di  beni  o  attivita'  tra
societa' riconducibili allo stesso gruppo.
      Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o
ad autorizzazioni da  parte  di  nominativi  privi  delle  necessarie
disponibilita' economiche o patrimoniali, in  assenza  di  plausibili
giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui  e'
riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in  assenza
di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.
        Acquisto di licenze di commercio  per  importi  rilevanti  da
parte di societa' scarsamente capitalizzate o  con  notevole  deficit
patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni  connesse  con
la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto  cui  e'  riferita
l'operazione.
        Richieste di  licenze  di  commercio  da  parte  di  societa'
scarsamente capitalizzate o con  notevole  deficit  patrimoniale,  in
assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o  la
sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.
        Ripetute cessioni di licenze di commercio,  in  un  ristretto
arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
        Ripetuti subentri in licenze di commercio,  in  un  ristretto
arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.
        Ripetuto  rilascio  di  licenze  commerciali  senza  avvio
dell'attivita' produttiva.

(1) Gli indicatori di questo settore  vanno  valutati  tenendo  conto
    anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(2) Gli indicatori di questo settore  vanno  valutati  tenendo  conto
    anche  dei  criteri  indicati  nell'articolo  3,  comma  6,  del
    decreto.

(3) Gli indicatori di questo settore  vanno  valutati  tenendo  conto
    anche  dei  criteri  indicati  nell'articolo  3,  comma  6,  del
    decreto. 

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