Buonasera Dott. Chiarelli. Sono un libero professionista della provincia di Lucca.
Avrei un quesito da porvi in merito all'apertura di nuove strutture commerciali per la vendita al dettaglio di media dimensione all'interno di un tessuto edilizio consolidato già costituito da strutture commerciali per la vendita al dettaglio di medie dimensioni esistenti.
Ho un UTOE in cui sono ubicate tre strutture di media dimensione esistenti. All'interno del comparto
il piano Operativo (IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE) prevede la realizzazione di una nuova struttura di media dimensione in aggiunta alle tre esistenti. Tra l'altro la nuova struttura di media dimensione sarebbe in forma aggregata con due strutture commerciali esistenti, pertanto alla luca di ciò avrei bisogno di avere informazioni:
1) Il comune può rilasciare da un titolo edilizio per la realizzazione di una nuova struttura commerciale di media dimensione all'interno di un UTOE in cui sono presenti tre attività commerciali di media dimensione esistenti? tra l'altro la nuova sorgerebbe in forma aggregata con due attività già consolidate sul sito?
2) C'è una normativa in merito alla possibilità di bloccare la realizzazione della nuova struttura commerciale? Oltre La normativa L.R. 28/5005 e s.m.i. ci altri riferimenti di legge a cui poter fare riferimento?
3) Mi può dare dei riferimenti normativi specifici e articoli di legge dal quale potere avere dei riscontri in merito?
ringraziandola sin da ora per la disponibilità porgo distinti saluti
Architetto Ferruccio Minelli
La situazione è complessa e richiederebbe approfondimenti che qua sul forum non possiamo effettuare.
Sicuramente occorre partire dall’art. 27 della LR 65/2014
[i]LR n. 65/2014 – Art. 27 - Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di co-pianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28;
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005.
2. Alla conferenza di co-pianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di co-pianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.[/i]
Se davvero è ragionevole ritenere che sussistano gli effetti aggregati, allora occorre vedere l’art. 26 e l’art. 244 della stessa LR 65/2014. Da tenere a mente che l’art. 26 è sotto giudizio della Corte Costituzionale e molto probabilmente sarà giudicato illegittimo a breve. Attualemente è difficile dire in modo oggettivo quali siano le condizioni per giudicare l'effetto aggregato. Dipende dalla discrezionalità comunale dato che non è più applicabile il crietrio della distanza che era applicabile prima.
LR n. 65/2014 – Art. 26 - Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
[i]1. Sono soggette alla conferenza di co-pianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
[...][/i]
In sintesi, la condizione di esclusione della conferenza di pianificazione, ai sensi dell’art. 244, comma 4 (riguarda le GSV e maggior ragione le medie aggregate):
[i]4. Non sono soggette alla verifica della conferenza di co-pianificazione le previsioni di destinazioni d'uso per grandi strutture di vendita che al 29 settembre 2012, data di entrata in vigore della l.r. 52/2012, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita.[/i]