Data: 2015-10-07 15:31:13

SOSPENSIONE ACCONCIATORI

Buongiorno.
L'acconciatore X ha presentato in data odierna comunicazione di sospensione dell'attività, a far tempo dal 19/09/2015 fino al 31/12/2015, per motivi personali.

Può essere retroattiva la comunicazione di sospensione?
Nelle motivazioni sono contemplate le "motivazioni personali"?

Nella 174/2005 non ho trovato nulla in merito (o mi è sfuggito).

Grazie 1000

riferimento id:29172

Data: 2015-10-07 15:51:03

Re:SOSPENSIONE ACCONCIATORI


Buongiorno.
L'acconciatore X ha presentato in data odierna comunicazione di sospensione dell'attività, a far tempo dal 19/09/2015 fino al 31/12/2015, per motivi personali.

Può essere retroattiva la comunicazione di sospensione?
Nelle motivazioni sono contemplate le "motivazioni personali"?

Nella 174/2005 non ho trovato nulla in merito (o mi è sfuggito).

Grazie 1000
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L'interessato può sospendere liberamente anche senza comunicazione. Pertanto va bene anche una comunicazione "retroattiva".
La sospensione non può superare il termine previsto dal regolamento comunale (es. 6 mesi o 1 anno).

riferimento id:29172

Data: 2015-10-07 22:47:37

Re:SOSPENSIONE ACCONCIATORI

L'art. 5 del Reg. Reg. 6/2011 prevede la SCIA per la sospensione, per un periodo non superiore a un anno.

**********************************************************************
Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6
Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo'
Art. 5
(Avvio, sospensione, cessazione e subingresso dell'attività di acconciatore)
1. L'avvio, la sospensione, la cessazione e il subingresso della attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 recante 'Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.
5. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.

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