Data: 2015-10-07 10:56:20

Criteri di sorvegliabilità e applicazione a caso concreto - Albergo/Ristorante

Mi riferisco ad una precedente discussione alla quale ha già risposto il chiarissimo Simone Chiarelli.
Utilissimi i modelli che sono stati allegati e che saranno opportunamente personalizzati.
Invece, volevo ulteriormente indicare un altro "caso concreto" e cioè l'apertura di un ristorante all'interno di un esercizio ricettivo alberghiero.
In questo caso, il titolare dell'albergo ha presentato una SCIA per l'apertura di ristorante agli esterni. A mio modo di vedere, i locali destinati alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, ancorché collocati all'interno dell'albergo, debbono essere sorvegliabili e dunque, l'albergatore, deve indicare:
- la delimitazione della zona dell'albergo che intende destinare a/anche a ristorante per gli esterni;
- i locali interdetti ai clienti del ristorante, individuando i medesimi mediante targhe;
- vietare palesemente l'accesso agli ambienti diversamente utilizzabili dai clienti alloggiati presso l'albergo;
- individuare le porte di ingresso e di uscita, da destinare ad attività di ristorazione.
E' condivisibile tale impostazione o, piuttosto, come altri mi suggeriscono, l'esistenza dell'albergo consente, di per se, di aprire al suo interno un ristorante, senza particolari limitazioni, se non l'unica di verificare l'esistenza di un'unica via di accesso e di entrata dalla pubblica via?
Grazie.

riferimento id:29168

Data: 2015-10-08 07:19:00

Re:Criteri di sorvegliabilità e applicazione a caso concreto - Albergo/Ristorante

L’art. 153 del regolamento TULPS dispone che la licenza per pubblico esercizio [i]può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
[/i]
Limitatamente ai locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è stato adottato un regolamento che detta in modo preciso i criteri di sorvegliabilità mentre per gli altri pubblici esercizi (alberghi, stabilimenti balneari, ecc.) il concetto di sorvegiabilità resta generico sebbene ugualmente applicabile.

Il fatto che la norma preveda in modo alternativo il rifiuto e la [i]revoca[/i] porta a considerare che l’autorità competente possa valutare con discrezionalità anche successivamente all’avvio attività in base alla situazione specifica.

In ogni caso, il DM 564/92 va letto tenendo conto dell’evoluzione normativa degli ultimi anni.
Oggi, infatti, è pacifica la generale ammissibilità dell’esercizio congiunto di attività diverse. Inoltre, ai sensi del pacchetto normativo in materia di liberalizzazioni e tutela della concorrenza del 2011/2012, [i]le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e [b]ragionevolmente proporzionato[/b] alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.[/i]

Quindi, pur riconoscendo l’applicabilità dei criteri di sorvegliabilità, questi dovranno essere interpretati tenendo conto in modo ragionevole dello scopo perseguito.

Ai sensi del DM 564/92, l’accesso può avvenire [i]da altro luogo pubblico[/i], in questo caso, rappresentato dall’esercizio pubblico “albergo”, a sua volta sorvegliabile in via generale. Le via di fuga, ugualmente, potranno essere ben individuate ma potranno coincidere con quelle dell’albergo. Non vedo problemi circa l’eventuale collegamento con abitazioni private. L’albergo, nel suo complesso, è un pubblico esercizio ispezionabile ai sensi dell’art. 16 TULPS, non un'abitazione privata.

Anche dal punto della sorvegiabilità interna non vedo problemi, basta che l’esercente non crei spazi chiudibili, labirinti, ecc. Tutt’al più sarà garantita l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo. Per la stessa [i]ratio[/i] saranno indicati i vani non facenti parti dell’esercizio ristorante affinché sia chiaro, per i clienti, il confine fra ristorante e albergo.

riferimento id:29168

Data: 2015-10-08 10:57:23

Re:Criteri di sorvegliabilità e applicazione a caso concreto - Albergo/Ristorante

Ottimo!
Risposta chiara e concisa.
Grazie.

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