Buongiorno,
il titolare di un pubblico esercizio ha presentato una DUAAP per l'avvio di una nuova attività di sala giochi annessa a quella già esistente di somministrazione di alimenti e bevande. Il locale della sala giochi è di 75 mq.; si prevede l'installazione di n.13 apparecchi e congegni automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art.110, comma N, lettea a), del TULPS. Non è prevista la installazione di altri apparecchi. Nel modello C1 il titolare dichiara che le due attività, pur condividendo gli stessi locali, sono esercitate in porzioni distinte dello stesso, e non condividono superfici e attrezzature.
Mi chiedo:
- nell'applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 30011 del 2011 per individuare il numero degli apparecchi installabili il caso rientra nel punto di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilibili individati dall'art.3, numeri 1 e 2, o nel punto vendita avente attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'art.3 numero 4 lettere a) b) e) ed f) del decreto?
- la sala giochi avviata è soggetta all'obbligo della diversificazione dell'offerta di gioco a cui soggiacciono i pubblici esercizi, tramite l'installazione di almeno un apparecchio senza vincite in denaro, di cui al decreto interdirettoriale 27/10/2003?
La cosa mi sembra complessa e non vorrei che si determinasse, nei fatti, un’elusione normativa sul contingentamento.
Se un bar installa i giochi lo deve fare con il contingente del bar ai sensi della terza riga della tabella riportata all’art. 4 del decreto AAMS 30011 del 27/07/2011 che hai citato.
Quindi se le attività sono nei fatto comunicanti come se un bar avesse a disposizione una stanza per i giochi ma nell’insieme tutto dovrebbe restare come bar.
Da altro punto di vista, lo stesso decreto AAMS prevede la possibilità della sala giochi con annessa somministrazione. In questo caso è chiaro che l’attività prevalente è quella di sala giochi e la somministrazione deve essere interna. Le regole tassative da seguire sono quelle di cui all'art. 3, comma 2 del decreto citato.
Quindi delle due l’una: o è un bar e allora si applica il contingente del bar o è una sala giochi e allora la somministrazione è annessa rispetta le regole. In questo caso è applicabile il contingente della sala giochi.
Affinché l’esercente possa mantenere sala giochi e bar (quindi il bar avrà le sue SLOT che non si sommano alle altre della sala giochi) occorre che i due esercizi siano del tutto distinti e non coillegati.
A prescindere da tutto, il criterio della diversificazione della sala giochi è contenuto del decreto AAMS 18/01/2007 (i comma 6 non possono essere più del doppio degli altri). Il decreto 27/10/2003 riguarda la diversificazione nei bar e altri esercizi.
Resta inteso che il criterio della diversificazione non si applica per le sale esclusivamente dedicate ai comma 6 autorizzate dalla Questura con ingresso riservato ai maggiorenni.
Quoto al 100% quanto detto da Mario.
Quello di bar con "annessa" sala giochi è purtroppo retaggio di prassi sbagliate del passato che vanno eliminate pena appunto l'aggiramento del contingentamento.
Come detto da Mario, o sono sale giochi con somministrazione accessoria interna o sono bar con la possibilità di mettere slot e c.7. Il contingentamento è quindi quello rispettivamente previsto dal noto DD AAMS (ADM).