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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 settembre 2015
[b]Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale per i minorenni di [b]Bologna[/b], il Tribunale per i minorenni
di [b]Perugia[/b], la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di [b]Caltanissetta [/b]e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di [b]Potenza [/b]- settore penale. (15A07408) [/b]
(GU n.232 del 6-10-2015)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o
piu' decreti del Ministro della Giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010
n.24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i
minorenni di Bologna, nel Tribunale per i minorenni di Perugia, nella
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Potenza, come da comunicazione del Responsabile
per i sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per il Tribunale per i
minorenni di Bologna, il Tribunale per i minorenni di Perugia, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Caltanissetta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Potenza, limitatamente al settore penale; sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale Forense e i
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Ferrara,
Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia,
Rimini, Perugia, Spoleto, Terni, Caltanissetta, Enna, Gela,
Lagonegro, Matera e Potenza;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso il
Tribunale per i minorenni di Bologna, il Tribunale per i minorenni di
Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Caltanissetta e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Potenza;
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica;
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2015
Il Ministro: Orlando
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