Ci sono arrivate diverse richieste di deroga per piscine esistenti; oltre ad averle mandate alla asl per il parere di loro competenza, abbiamo attivato una serie di controlli a livello comunale per verificare che le suddette piscine fossero in regola con la normativa edilizia e quella sugli scarichi idrici.
Dalle ricerche effettuate è emerso che la versione originaria della normativa sugli scarichi idrici, cioè l’art. 45 del D. Lgs. 152/1999 (ora abrogato dal D. lgs. 152/2006, ma vigente dal 13/06/1999 al 29/04/2006) prevedeva al comma 4 “per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione allo scarico”. Questa norma è stata abrogata dal D. Lgs. 258/2000, ma è rimasta in vigore dal 13/06/1999 al 2/10/2000.
Ecco le mie osservazioni e domande:
1) I titoli edilizi (non solo concessioni, direi, ma anche d.i.a.) presentati/rilasciati durante questo periodo per la realizzazione o la modifica di sistemi di scarico di acque reflue domestiche/assimilate fuori fognatura comprendono anche l’autorizzazione a scaricare attraverso i sistemi realizzati. Naturalmente negli allegati alla pratica edilizia deve essere rappresentato il sistema di scarico. ESEMPI:
a) Tizio ha ottenuto nel periodo sopra indicato un titolo edilizio per la realizzazione di una piscina; negli elaborati allegati all’atto è rappresentato anche il sistema di scarico dei reflui provenienti dalla piscina: Tizio è titolare anche di autorizzazione allo scarico per quei reflui. GIUSTO?
b) Tizio ha già un titolo edilizio per la realizzazione di piscina; nel periodo sopra indicato presenta una dia per la realizzazione del sistema di scarico dei reflui provenienti dalla piscina stessa: Tizio è titolare anche di autorizzazione allo scarico per quei reflui. GIUSTO?
2) I titolari degli atti sopra descritti sono tuttora autorizzati allo scarico, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi. GIUSTO?
3) Una d.i.a. presentata il 04/06/1999 vale anche come autorizzazione allo scarico, considerato che in base alla normativa regionale toscana di allora (se non ricordo male) la d.i.a. diventava efficace decorsi 20 giorni dalla presentazione?
GRAZIE.