Buongiorno,
avrei bisogno di una conferma.
un bar (sito a meno 500mt dai punti sensibili previsti dalla lr 57/2013)che ha anche ricevitoria lotto e tabacchi può installare gli apparecchi SLOT?
Qualora avesse solo gratta e vinci e non anche tabacchi e Lottomatica, per il contingentamento numerico faccio sempre riferimento all' art. 3 punto 3 (tabacchi) o al punto 4 (bar) del dd 27/07/2011?
GRAZIE
le SLOT, in quanto apparecchi con vincita in denaro, non possono essere installate se la fattispecie ricade nei limiti distanziali della legge regionale, questo a prescindere da dove sono collocati (BAR, sala giochi, ricevitoria, ecc.)
Prescindendo dall’applicazione della LR toscana, il bar che non è un “punto gioco” (corse tris ecc,) ricade nel caso dell’art. 3, comma 4, lett. a), quindi riga tre della successiva tabella. Il gratta e vinci non è discriminante.
Grazie.
Il bar in questione era già aperto prima della lr 57/2013 poi nel novembre 2014 ha cambiato gestione e la nuova gestione è subentrata all'attività di bar ma nell'atto non si fa riferimento alle slot. Quindi dopo quasi un anno, a detta del tecnico, vogliono utilizzare queste macchinette che dovrebbero essere rimaste all'interno del bar. Si configura come nuova installazione?
E' un problema definire la faccenda. La cosa più ragionevole è vedere l'effettiva attivazione. Per attivazione si intende il collegamento telematico AAMS con relativa iscrizione, da parte dell'esercente, all'elenco AAMS.
Rammenta che se si tratta di prima iscrizione l’esercente si deve iscrivere prima della installazione degli apparecchi presso gli esercizi e attendere che AAMS rilasci il “codice iscrizione elenco”.
Se si tratta di rinnovo l’esercente deve ripetere ogni anno dal 1°gennaio e non oltre il 31 marzo.
Ai sensi della normativa (vedi vari decreti AAMS), l’iscrizione all’elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate. Il nuove esercente, se ha effettivamente attivato le macchinette prima dell'entrata in vigore della LR, necessariamente abrebbe dovuto essere iscritto nell'elenco.
Puoi consultare l'elenco qua:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/
Puoi trovare l’esercente e scaricarti i dati (una volta trovato clicca sul codice e guarda la data di prima iscrizione). Puoi scaricarti tutti quelli del tuo comune da "elenco soggetti per esercizi". Purtroppo l'elenco riporta solo i dati dell'anno in corso.
Il nuovo esercente avrebbe dovuto fare la comunicazione di subingresso ai fini nell'iscrizione nell'elenco secondo questa modulistica:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Apparecchi_intr/Elenco_soggetti_Ries/Ries_Modulistica/
Se non arrivi a dati oggettivi, per essere certi, potresti fare una visura presso AAMS e sentire le sorti del codice posseduto dal dante causa: quando è stato cessato e che sorti ha avuto. Se al momento del contratto il dante causa non era iscritto ad AAMS non poteva traslare il diritto all’istallazione della macchinette.
Se il dante causa, invece, era iscritto e quindi possedeva le macchinette, allora il subentrante avrebbe potuto mantenere le macchinette con la comunicazione di subingresso verso AAMS.
La fattispecie sarebbe la stessa se un tizio che ha le slot le toglie per un periodo di tempo e poi procedesse a rimetterle. Applicheresti la legge? A parere mio l’unica discriminante oggettiva è la cancellazione dall’elenco AAMS.
Grazie delle preziose informazioni.
Quindi se il dante causa ha dismesso gli apparecchi, adesso per il nuovo esercente, in caso di riattivazione si configurerebbe come nuova installazione e quindi si applica l'art. 4 lr 57/2013.
Ma potrebbe verificarsi l'ipotesi residuale che il dante causa abbia lasciato le macchinette attive (rinnovando l'iscrizione all'elenco AAMS) e ferme all'interno del locale, mentre il subentrante, senza utilizzarle per un anno, chieda adesso il subingresso? Lo potrebbe fare o ricadrebbe sempre nell'art. 4 della legge regionale?
Se vuoi verificare anche l'ultima ipotesi che poni devi fare una visura presso l'Elenco e poi prendere una decisione secondo ragionevolezza. La Toscana non ha mai chiarito nei dettagli quando è da considerare una nuova installazione.
Io ti ho detto la mia. Se non cìè stato subingresso presso AAMS/Elenco allora è nuova attivazione. O c'è continuità nell'elenco o si applica la legge.