Data: 2015-10-06 09:56:47

titolo edilizio e autorizzazione allo scarico

Ci sono arrivate diverse richieste di deroga per piscine esistenti; oltre ad averle mandate alla asl per il parere di loro competenza, abbiamo attivato una serie di controlli a livello comunale per verificare che le suddette piscine fossero in regola con la normativa edilizia e quella sugli scarichi idrici.
Dalle ricerche effettuate è emerso che la versione originaria della normativa sugli scarichi idrici, cioè l’art. 45 del D. Lgs. 152/1999 (ora abrogato dal D. lgs. 152/2006, ma vigente dal 13/06/1999 al 29/04/2006) prevedeva al comma 4 “per gli insediamenti le cui acque reflue non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell’autorizzazione allo scarico”. Questa norma è stata abrogata dal D. Lgs. 258/2000, ma è rimasta in vigore dal 13/06/1999 al 2/10/2000.
Ecco le mie osservazioni e domande:
1) I titoli edilizi (non solo concessioni, direi, ma anche d.i.a.) presentati/rilasciati durante questo periodo per la realizzazione o la modifica di sistemi di scarico di acque reflue domestiche/assimilate fuori fognatura comprendono anche l’autorizzazione a scaricare attraverso i sistemi realizzati. Naturalmente negli allegati alla pratica edilizia deve essere rappresentato il sistema di scarico.          ESEMPI:
a) Tizio ha ottenuto nel periodo sopra indicato un titolo edilizio per la realizzazione di una piscina; negli elaborati allegati all’atto è rappresentato anche il sistema di scarico dei reflui provenienti dalla piscina:
b) Tizio ha già un titolo edilizio per la realizzazione di piscina; nel periodo sopra indicato presenta una dia per la realizzazione del sistema di scarico dei reflui provenienti dalla piscina stessa: Tizio è titolare anche di autorizzazione allo scarico per quei reflui. GIUSTO?
2) I titolari degli atti sopra descritti sono tuttora autorizzati allo scarico, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi. GIUSTO?
3) Una d.i.a. presentata il 04/06/1999 vale anche come autorizzazione allo scarico, considerato che in base alla normativa regionale toscana di allora (se non ricordo male) la d.i.a. diventava efficace decorsi 20 giorni dalla presentazione?
GRAZIE.

riferimento id:29140

Data: 2015-10-10 13:48:28

Re:titolo edilizio e autorizzazione allo scarico

Mi era sfuggito questo post...

Attualmente ritengo che la questione sia del tutto superata. Se in pubblica fognatura sono scarichi ammessi a prescindere.
Nel 2013 la regione toscana si è proccupata di inserire le piscine nella tabella di assimilazione delle acque reflue produttive a quelle domestiche:

[i]Allegato 2 – Tabella 1 al DPGR n. 46R/2008 - Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell’ art. 101 comma 7
lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006.
Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempreché rispettino
integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D)[/i]
[b][i]voce 27-bis piscine ad uso natatorio fino 300 mc[/i]
[i]voce 27-ter piscine ad uso natatorio oltre 300 mc[/i][/b]
[b]
[i]LR n. 20/2006 - Art. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura[/b]
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all’articolo 107, comma 2, del decreto
legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta
nera delle fognature separate [b]è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione[/b][/i]

Fuori fognatura pubblica sarà un'AUA in ogni caso: autorità competente la Provincia e autorità competente per il sub-precediemnto il Comune.

Possono concorrere allo scarico anche le acque di lavaggio delle banchine ecc. se convogliate o convogliabili.

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