APPALTI - forme di aggregazione - INDIRIZZI ANAC 23/9/2015
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[color=red][b]Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015[/b][/color]
[b]Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.[/b]
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e del successivo art. 23-bis della legge 11 agosto 2014, n.114, con la
Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, l’Autorità ha fornito le prime indicazioni interpretative
relativamente all’applicazione del novellato art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti
Nonostante questo primo intervento regolatorio, l’applicazione della disposizione de qua ha portato
all’attenzione dell’Autorità ulteriori dubbi interpretativi su una serie di tematiche concernenti i diversi
aspetti di seguito trattati, tenendo conto, naturalmente, del quadro normativo vigente, che potrebbe,
verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge recante la
delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (approvato al Senato con atto n. S1678)
attualmente, in seconda lettura, alla Camera (atto n. C 3194).
Il citato disegno di legge, infatti, nella formulazione attualmente approvata dal Senato, prevede, all’art.
1, comma 1 lett. v), «…l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o
centralizzazione delle committenze prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo
superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo
di provincia, livelli di aggregazione subprovinciali definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e
garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti»
Il presente intervento regolatorio si rende, pertanto, necessario per fornire ulteriori chiarimenti e
orientamenti interpretativi, ai soggetti destinatari della nuova disciplina, in materia di acquisti
aggregati/centralizzati, in modo da garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di
riferimento e l’opportuno coordinamento con quelle già vigenti in tema di spending review.
A tal fine, l’architettura dell’atto di regolazione, dopo un generale inquadramento normativo, è articolata
sulle diverse criticità emerse dalla prassi applicativa e trattate per tematiche di carattere generale.
Una prima serie di quesiti riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della novella normativa. Al
riguardo è stata posta l’interessante questione connessa al proliferare di società partecipate dai comuni
(ci si riferisce, in particolare, alle società c.d. in house) e alla possibilità che esse possano rappresentare un
mezzo per eludere l’applicazione della norma in esame.
Altri quesiti riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della medesima novella normativa, di cui in
parte si è già trattato con la richiamata determinazione n. 3/2015.
È stato chiesto, in particolare, se debbano essere ricondotte nel perimetro delle fattispecie soggette
all’obbligo di acquisto aggregato/centralizzato anche i servizi cui all’Allegato IIB ovvero eventuali
contributi integrazioni concessi dai comuni (per es. l’acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti
le scuole dell’obbligo), il servizio di visura delle targhe offerto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione.
Molti quesiti pervenuti all’Autorità riguardano, poi, l’idoneità di forme di aggregazione preesistenti
all’entrata in vigore del comma 3-bis a soddisfare l’obbligo introdotto dalla norma.
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Un certo numero di quesiti è volto, invece, ad ottenere chiarimenti circa le modalità organizzative da
adottare al fine di dare corretta attuazione al disposto normativo (individuazione del RUP – in capo alla
centrale di committenza o ai singoli comuni – e individuazione del personale dipendente) e agli
eventuali adempimenti necessari per certificare la nuova funzione di stazione appaltante del soggetto cui
sono affidate le funzioni di centrale di committenza.
Anche l’ambito di applicazione delle deroghe (v. appalti dei comuni delle zone terremotate che possono
considerarsi esenti dall’obbligo di centralizzazione) e la possibilità di prorogare i contratti in corso nelle
more dell’adesione ad una convenzione in via di perfezionamento, come pure il rapporto tra il nuovo
regime introdotto dal comma 3-bis e i previgenti obblighi di acquisto tramite mercato elettronico sono
tra le questioni poste all’attenzione dell’Autorità nonché l’idoneità di forme di aggregazione preesistenti
all’entrata in vigore del comma 3-bis a soddisfare l’obbligo introdotto dalla norma.
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6286