Data: 2011-12-01 11:40:27

Raccolta vischio

Salve,
mi è pervenuta una richiesta di autorizzazione alla raccolat vischio, agrifoglio e pungitopo da parte di una azienda agricola per una lavorazione nel periodo invernale.
Che fare??? Quale è la procedura da seguire??? Si accettano consigli....

riferimento id:2913

Data: 2011-12-03 11:04:24

Re:Raccolta vischio

Un’attività che si avvicina a quella da te indicata è l’attività vivaistica forestale. Tale attività è eseguita a scopo di moltiplicazione e non della vendita natalizia, ma in qualche modo è assimilabile.
Io partirei dalla legge regionale in materia forestale, la n. 39/2002. Precisamente dall’art. 58 che ti incollo qua sotto, da dove si evince che la competenza tecnica è provinciale.

[center]Art. 58
(Attività vivaistica forestale)[/center]


[i]1. E’ considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purché relativi a specie di cui agli allegati A1 ed A2. Essa può essere esercitata anche unitamente ad attività vivaistiche di settori affini.

2. L’esercizio dell’attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell’autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza.

3. Il ciclo produttivo del materiale di propagazione è sottoposto a controllo e monitoraggio da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio e, ai sensi della normativa vigente, da parte del servizio fitosanitario regionale. Misure particolari in materia di monitoraggio possono essere adottate dalla Regione per quelle specie in cui sono in atto forme di lotta ai sensi dell’articolo 75.
[/i]

La legge è scaricabile qui:
http://www.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19
puoi dare gli estremi e la trovi.
L’agrifoglio, ad esempio, è compreso nel citato allegato A1, il pungitopo nell’A3.

Il regolamento regionale n. 7/2005 attuativo della legge citata prevede altre disposizione sui tagli arbustivi di cui all’allegato A3


Sempre la stessa legge forestale (art. 8 ) prevede l’istituzione di un comitato tecnico scientifico specializzato in materia forestale che sovrintende anche alle funzioni amministrative in materia forestale. Qui trovi i contatti ai quali puoi chiedere (fra tanti qualcuno risponderà)
http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=UNOR_D1H0200&type=are

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