Fondo di solidarieta' comunale - DPCM di ripartizione GU n.231 del 5-10-2015
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2015
Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle
risorse spettanti per l'anno 2015. (15A07392)
(GU n.231 del 5-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 54)[/b]
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni,
di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 2012
in base al quale e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 e che
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica,
altresi', ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del
2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma
380 per gli anni 2015 e successivi la dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale e' pari a 6.547.114.923,12 euro, comprensivi di
943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f)
del precedente comma 380;
Considerato che la dotazione del predetto Fondo per ciascuno dei
predetti anni e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso
una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni e
che, corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
Considerato che, al fine di incentivare il processo di riordino e
semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di
solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e
2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il
contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'art. 53,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non
inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'art. 20
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti
a seguito di fusione;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del
2012 in virtu' del quale per le medesime finalita' di cui al comma
380, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni
2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per
i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d)
del comma 380, vale a dire rispettivamente:
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle
lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'art. 1 della legge n.
228 del 2012;
della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad
aliquota di base di spettanza comunale;
della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera
e) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 sulle
risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi
Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a favore
dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;
delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n.
95 del 2012;
2) della soppressione dell'imposta municipale propria sulle
abitazioni principali e dell'istituzione del tributo per i servizi
indivisibili;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base,
attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera c), della legge n. 228 del
2012 in base al quale in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato entro i
quindici giorni successivi;
Visto l'art. 1, comma 380-ter, lettera d), della legge n. 228 del
2012 in base al quale con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri puo' essere incrementata la quota di gettito
dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla
lettera a) e che conseguentemente e' rideterminato l'importo da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza
positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata
al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 1, comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il
quale prevede che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per
essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i
comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento;
Visto il citato comma 380-quater della legge n. 228 del 2012 il
quale prevede che per la quota del Fondo di solidarieta' comunale
attribuita con il criterio di cui al primo periodo dello stesso comma
380-quater non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto
comma 380-ter;
Visto l'ultimo periodo del comma 380-quater della legge n. 228 del
2012 il quale prevede che per l'anno 2015, l'ammontare complessivo
della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario
e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse
nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota
standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto
per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare
complessivo della capacita' fiscale;
Viste le note metodologiche FC01A, FC01B, FC01C, FC01D, FC02U,
FC03U, FC04A, FC04B, FC05A, FC05B, FC06A, FC06B con le quali sono
stati approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale i fabbisogni standard di cui al decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e la nota approvata dalla
Commissione stessa sulla «Determinazione dei fabbisogni standard
complessivi per i comuni
FC01A/FC01B/FC01C/FC01D/FC02U/FC03U/FC04A/FC04B/FC05A/FC05B/FC06A/FC0
6B, pubblicate sul sito:
www.mef.gov.it;/ministero/commissioni/copaff/fabbisogni_standard.html
;
Visto il decreto 11 marzo 2015 del Ministro dell'economia e delle
finanze recante «Adozione della nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per
singolo comune delle regioni a statuto ordinario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
1° dicembre 2014, con il quale sono stati determinati, per l'anno
2014, gli importi complessivi, le modalita' di alimentazione ed i
criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale tra i comuni
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna;
Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che
istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale che
si compone, tra l'altro, dell'imposta municipale propria e del
tributo per i servizi indivisibili;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015 con
il quale, per l'anno 2015, sono stati determinati gli importi delle
riduzioni delle risorse finanziarie a carico dei comuni delle regioni
a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione
Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del
decreto-legge n. 95 del 2012 e alle disposizioni introdotte dall'art.
7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015 che
ha ripartito a carico dei singoli comuni il contributo alla finanza
pubblica previsto, per l'anno 2015, dall'art. 47, comma 8, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per complessivi 563,4 milioni di
euro, con contestuale riduzione in ugual misura del Fondo di
solidarieta' comunale relativo all'anno 2015;
Visto l'art. 1, comma 435 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale prevede che la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto il citato art. 1, comma 435 della legge n. 190 del 2014, in
base al quale la misura della riduzione nei confronti dei singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle
risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti
elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria
di competenza comunale ad aliquota di base comunicato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;
b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi
indivisibili ad aliquota di base comunicato dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, al netto
della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art.
47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali il 31 marzo 2015, ai sensi della lettera b) del
comma 380-ter dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2015
1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l'anno
2015 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna:
a) il gettito dell'imposta municipale propria di competenza
comunale ad aliquota di base, relativo all'anno 2014, per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della
regione Sardegna e' pari agli importi comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
b) il gettito del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota di
base, relativo all'anno 2014, per i comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna e' pari
agli importi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze;
c) il valore di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2014 dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna e' individuato in misura
pari agli importi di cui agli elenchi allegati al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, aggiornati in
base all'esito delle rettifiche di cui all'art. 7 del medesimo
decreto;
d) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di cui
alla lettera c), derivante dal ripristino per l'anno 2015
dell'importo accantonato di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014, al netto delle somme
utilizzate per le rettifiche di valori del medesimo decreto, e'
determinata in proporzione al complesso delle risorse di cui alla
lettera a), al netto della lettera f), ed alle lettere b) e c);
e) la variazione incrementale per ciascun comune del valore di cui
alla lettera c), derivante dall'aumento del Fondo di 30 milioni di
euro, per il venire meno dell'efficacia della disposizione contenuta
nell'art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 2013, e' determinata
in proporzione alla riduzione applicata per l'anno 2014;
f) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale
2014 da scomputare dal gettito dell'imposta municipale propria 2014,
di cui alla precedente lettera a), e' pari agli importi di cui
all'elenco A allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° dicembre 2014;
g) le riduzioni incrementali previste per l'anno 2015 a carico dei
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 16, comma 6, del
decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari alla differenza tra i valori
recati dal decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2015 e i
valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014;
h) le riduzioni previste per l'anno 2015 a carico dei singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna di cui all'art. 47, comma 8, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono pari ai valori recati dal decreto del
Ministro dell'interno del 26 febbraio 2015;
i) le riduzioni a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui
all'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
determinate in misura proporzionale alle risorse complessive,
individuate per ciascun comune dalla somma algebrica dei seguenti tre
elementi : 1) valore di cui alla lettera a) al netto del valore di
cui alla lettera f); 2) valore di cui alla lettera b); 3) valore di
cui alla lettera c) al netto della riduzione di risorse applicata per
l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Gli importi risultanti sono rettificati in applicazione
del disposto dell'art. 1, comma 436, della legge n. 190 del 2014, i
cui effetti relativi alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del
citato comma sono estesi al comune di Marsciano (Perugia).
Art. 2
Base di riferimento per l'attribuzione delle quote
del Fondo di solidarieta' comunale 2015
1. In applicazione dell'art. 1, comma 380-ter, lettera b), numero
3), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la base di riferimento per
l'attribuzione della quota del Fondo di solidarieta' comunale ai
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione
siciliana e della regione Sardegna e' data dalla somma degli importi
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente
decreto, alla quale vanno detratti gli importi di cui alle lettere
f), g), h) ed i) del medesimo comma.
Art. 3
Elementi per l'alimentazione ed il riparto
del Fondo di solidarieta' comunale
1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria per
l'anno 2015 ad aliquota di base di spettanza comunale, presa a
riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di
solidarieta' comunale per lo stesso anno, e' pari, per ciascun
comune, all'importo comunicato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze.
2. L'ammontare del gettito del tributo per i servizi indivisibili
per l'anno 2015 ad aliquota di base, presa a riferimento ai fini del
riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo stesso anno, e'
pari, per ciascun comune, all'importo comunicato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n.
228 del 2012 e ai fini della formazione del Fondo di solidarieta'
comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa al
capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni
a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per
ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2015
di cui al comma 1, come indicata nell'elenco di cui all'allegato A al
presente decreto.
Art. 4
Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015
1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015, di cui
all'art. 1, comma 380-ter, della legge n. 228 del 2012, e' stabilito
nel complessivo importo di 4.778.689.793,58 euro, di cui
399.855.428,71 euro derivanti dall'ulteriore quota dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione
dei rapporti finanziari degli enti di cui all'art. 5, comma 3, ed
all'art. 6, comma 3.
2. Relativamente all'importo di 399.855.428,71 euro di cui al comma
1 e' prioritariamente acquisito all'entrata del bilancio dello Stato
l'importo di 147.031.825,13 e la rimanente somma di 252.823.603,58
euro e' assegnata al capitolo 1365 iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'interno.
Art. 5
Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 per i
comuni delle regioni a statuto ordinario
1. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno
2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i
singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, la differenza tra
la base di riferimento di cui all'art. 2 e la somma delle entrate
proprie definite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, al netto della
riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo.
2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma
380-quater, della legge n. 228 del 2012, il 20 per cento della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente a euro
748.174.787,30, e' attribuita ai comuni sulla base delle capacita'
fiscali e dei fabbisogni standard secondo la metodologia approvata in
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 31 marzo
2015. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di pertinenza
di ciascun comune e' riportata nell'elenco di cui all'allegato C del
presente decreto. A fronte di una dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di euro 748.174.787,30, il risultato della perequazione
assegna ai comuni euro 830.599.928,36 a valere sull'importo
complessivamente attribuito a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2015, di cui euro 82.425.141,06 recuperati
direttamente sul Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015, o
tramite l'Agenzia delle entrate nel caso di incapienza.
3. Nel caso di risultato algebrico negativo delle operazioni di cui
ai commi 1 e 2 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
un'ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei
comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per
ciascun comune dall'elenco di cui all'allegato B, colonna 1, al
presente decreto.
4. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, ai recuperi di cui al comma 3, i comuni interessati sono
tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del
bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al
Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del
comune entro il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate - Struttura
di gestione, provvede al recupero negli anni successivi a valere sui
versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
5. Il risultato algebrico positivo delle operazioni di cui ai commi
1 e 2, al netto della quota accantonata per le finalita' di cui
all'art. 7, determina l'importo spettante per l'anno 2015 a titolo di
Fondo di solidarieta' comunale, riportato nell'elenco di cui
all'allegato D al presente decreto.
Art. 6
Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2015 per i
comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna
1. Ai fini della determinazione degli importi spettanti per l'anno
2015 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata, per i
singoli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la
differenza tra la base di riferimento di cui all'art. 2 e la somma
delle entrate proprie definite di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, al
netto della riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Il risultato algebrico positivo delle operazioni di cui al comma
1, al netto della quota accantonata per le finalita' di cui all'art.
7, determina l'importo spettante per l'anno 2015 a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale, riportato nell'elenco di cui all'allegato D al
presente decreto.
3. Nel caso di risultato algebrico negativo delle operazioni di cui
al comma 1 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un'ulteriore
quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari
alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun
comune dall'elenco di cui all'allegato B, colonna 1, al presente
decreto.
4. Ove l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, ai recuperi di cui al comma 3, i comuni interessati sono
tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del
bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al
Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del
comune entro il 31 dicembre 2015, l'Agenzia delle entrate - Struttura
di gestione, provvede al recupero negli anni successivi a valere sui
versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
Art. 7
Verifiche successive
1. Per l'anno 2015 e' costituito un accantonamento di euro
20.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento e' destinato ad eventuali conguagli ai singoli
comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del
presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta e
autonomie locali entro il 31 ottobre 2015.
3. La quota da imputare a ciascun comune ai fini
dell'accantonamento e' calcolata in proporzione diretta al valore
della base di riferimento di cui all'art. 2. Per gli enti rientranti
nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 3, e di cui all'art. 6,
comma 3, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, versa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un'ulteriore
quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni nella
misura risultante per ciascun comune dall'elenco di cui all'allegato
B, colonna 2, al presente decreto, pari complessivamente a euro
3.258.150,00.
Art. 8
Compensazioni finanziarie per l'anno 2015
1. Per l'anno 2015 sugli importi a credito o a debito relativi ai
singoli comuni risultanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, al
netto delle riduzioni di cui all'art. 7, sono applicate le detrazioni
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e le
detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-sexies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 9
Erogazioni di risorse per l'anno 2015
1. Per l'anno 2015, il Ministero dell'interno, Direzione centrale
della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto
attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale in base agli
articoli 5 e 6, al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui
agli articoli 7 e 8, in unica soluzione entro il mese di ottobre,
comunque nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1365,
relativo al Fondo di solidarieta' comunale, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2357
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico