ricevo nota dell'AAMS relativa all'attività di controllo sugli apparecchi 110 tulps svolti dalla SIAE.....
mi inviano delle schede di verifica effettuate sugli apparecchi installati (verbali?) ....
scrivendomi (testualmente): è emersa la seguente irregolarità: il titolare dell'esercizio non è stato in grado di esibire la licenza di cui all'art. 86 tulps nè la scia corrispondente...
confronto le schede di verifica con la dia che ho agli atti d'ufficio e accerto che gli apparecchi installati sono effettivamente quelli dichiarati.....
posso archiviare la comunicazione? o esiste sempre l'obbligo di esposizione delle "licenze" di cui all'art. 180 del regolamento di esecuzione del tulps? personalmente ritengo che non esista nessun obbligo di esposizione delle DIA/SCIA ma gradirei una conferma alla mia interpretazione.
Grazie
Se è un esercizio di somministrazione non c'è nussun obbligo nenche di farla la scia, quindi neanche di esibirla.
Se fosse un altro esercizio di quelli sottoposti ad obbligo di SCIA ex art. 86 TULPS (es. commercio al dettaglio che installa i giochini), allora la cosa sarebbe più complessa.
Nelle materie passate sotto la potestà legislativa regionale (commercio, turismo, ecc) l'adempimento di cui all'art. 180 del reg. TULPS non è applicabile (se la regione avesse voluto, nelle materie come i giochi che sono rimasti sotto la potestà statale della pubblica sicurezza è possibile avere dei dubbi dato che l'art. 180 è applicabile direttamente.
Io ritengo che la SCIA, in quanto procedura che non ha il carattere della "licenza", possa anche non essere trattenuta dal dichiarante. Essa abilita al momento della ricezione da parte della PA competente. Il privato non era tenuto (quando c'era il cartaceo) ad andare in comune a richiedere copia protocollata della DIA/SCIA che aveva spedito.
Io non mi attiverei. L'organo di controllo se vuole approfondire contatterà il comune.
Rammenta l'ultima modifica alla 241/90 introdotta dal DL 138/2011 come convertito in legge da L. 148/2011:
[i]La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili[/i]