Data: 2015-10-05 08:25:01

Conferimento di ramo d’azienda e “chi inquina paga”

Cons. Stato, Sez. VI, n. 4225 del 10.9.2015
Ambiente in genere. L’atto di conferimento di ramo d’azienda non deroga all’applicabilità del principio “chi inquina paga”

L’attribuzione in via convenzionale degli obblighi e delle responsabilità inerenti all’attività esercitata sul ramo d’azienda oggetto di conferimento non deroga l’operatività del principio comunicatori “chi inquina paga”.  A tale principio deve essere  infatti riconosciuta una valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico e pertanto non suscettibile di deroghe di carattere pattizio. Diversamente ragionando si consentirebbero agevoli elusioni degli obblighi di prevenzione e riparazione, che sono imprescindibilmente legati alla responsabilità dell’inquinamento senza potersi riconoscere, in capo al soggetto non responsabile sopravvenuto nella gestione del sito, alcun obbligo rimediale.  Pertanto, le disposizioni dell’atto di conferimento hanno esclusivamente un valore privatistico tale da regolare internamente gli oneri tra i soggetti succedutisi nella gestione del sito. Il G.A. potrà comunque conoscere di tali disposizioni solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato, in applicazione all’art. 8, co. 1, del. Codice del Processo Amministrativo

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