Durante servizio di viabilità nei pressi di una rotatoria, un conducente di un veicolo nell'arrestare la sosta a causa della fermata del veicolo che lo precedeva, a sua volta impegnato a dare precedenza al passaggio di alcuni pedoni, faceva uso sconsiderato del dispositivo di segnalazione sonora per inveire contro il conducente che lo precedeva , e nella ripartenza oltre ad imprecare, faceva slittare più volte le ruote anteriori del veicolo in accelerazione. Naturalmente , causa servizio appiedato, non risultava possibile la contestazione immediata, ma si e' riusciti a segnare la targa del veicolo. Vorremmo contestare ora le violazioni degli artt. 155, commi 1e5, e 156, commi 1e 5. E' corretto tale accertamento? Necessario indicare che in fase di redazione non si conoscevano gli estremi del trasgressore ? Grazie
riferimento id:29114TI RIPORTO UNA MASSIMA DELLA CASSAZIONE CHE DESCRIVE UN CASO ANALOGO
[b]Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 12865 del 21 maggio 2008[/b]
In tema di violazioni al codice della strada, la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto legittima, ai sensi dell'art. 201 cod. strada, la contestazione differita, stante l'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione da parte di agente operante a piedi nei confronti del conducente un ciclomotore, è valida e logicamente plausibile e non meramente apparente, in quanto sostenuta da argomentazione coerente e logica, collegata alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento. Peraltro, la valutazione della situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione della suddetta situazione), sono rimessi al giudice del merito e non possono essere formulati in sede di legittimità. (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell'obbligo di indossare il casco - art. 171 cod. strada - la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso, avverso la sentenza del giudice di pace che aveva confermato la sanzione, secondo cui il vigile urbano ben avrebbe potuto fermare il ciclomotore intimando l'alt con il fischietto).
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[b]Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 03-04-2015, n. 6889 (rv. 634984)
[/b]In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espresso riferimento all'(implicita) assenza del trasgressore.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 14-10-2013, n. 23222 (rv. 629059)
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come integrato dall' art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120), per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata.
[b]Trib. Pesaro, 07-05-2009
[/b]In tema di violazioni al codice della strada, la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto legittima, ai sensi dell'art. 201 cod. strada - D.Lgs. n. 285/1992 , la contestazione differita, stante l'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione da parte di [b]agente operante a piedi [/b]nei confronti del conducente un ciclomotore, è valida e logicamente plausibile e non meramente apparente, in quanto sostenuta da argomentazione coerente e logica, collegata alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento. Peraltro, la valutazione della situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione della suddetta situazione), sono rimessi al giudice del merito e non possono essere formulati in sede di legittimità.
[b]Trib. Firenze Sez. II, 29-01-2015
[/b]La contestazione differita dell'accertata violazione del Codice della Strada qualora motivata in riferimento ad uno dei casi di esenzione tipizzati dalla legge, rende ipso facto legittimi il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, oltre che la stessa contestazione differita.